AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.6
Data decisione, Autorità: 03.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00006
Lugano 3 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 31/95 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 23 febbraio 1995 da
rappr. dal __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 19’699.-- in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 1995 ha accolto per fr. 3’320.80 lordi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello dell’8 gennaio 1996 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni del 21 gennaio 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta delle ripetibili;
Richiamato il decreto 11 gennaio 1996 del Presidente della Camera che ha conferito effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. L’istante è stata assunta dalla convenuta l’11 giugno 1994 in qualità di cameriera dell’esercizio pubblico “__________ di __________, dove ha lavorato fino al 5 agosto 1994.
B. Con l’istanza in rassegna, __________ sostiene di essere stata oggetto di molestie sessuali da parte di ____________________ marito della gerente del ristorante in questione, così che essa alla fine del turno serale del 5 agosto 1994 ha dichiarato che non avrebbe ripreso il lavoro se non avesse ottenuto le scuse del __________.
Il responsabile della società convenuta le avrebbe detto di stare assente dal lavoro per qualche giorno, ma in seguito la gerente le ha comunicato che non l’avrebbe più ripresa.
Da ciò la pretesa di fr. 4’699.80 per il salario di agosto e dei primi 10 giorni di settembre, e di fr. 15’000.-- per torto morale.
C. La convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.
L’istante avrebbe senza motivo plausibile abbandonato il posto di lavoro, ragione per cui avrebbe diritto unicamente a fr. 1’345.80, somma versatale seduta stante.
D. Nella sentenza del 28 dicembre 1995 il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, non ha ammesso che la reazione da lei avuta la sera del 5 agosto 1994 potesse significare che essa intendeva rinunciare al rapporto di lavoro, visto anche che già il giorno successivo, e poi in altre circostanze, essa ha espresso il desiderio di continuare a lavorare.
Ne conseguirebbe che il comportamento della convenuta, che le ha impedito la ripresa del lavoro, sarebbe assimilabile ad un licenziamento in tronco privo di giustificazione.
L’istante potrebbe perciò rivendicare il salario fino al 10 settembre, data in cui ha trovato un altro impiego, e il suo credito, dopo deduzione di quanto versato dalla convenuta sarebbe di fr. 3’320.80 lordi, mentre del tutto infondata sarebbe la pretesa di risarcimento dell’asserito torto morale.
E. Con tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 8 gennaio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza in base alle considerazioni già espresse in prima sede, secondo cui vi sarebbe stato abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente, o comunque che le parti, su iniziativa dell’istante, avrebbero consensualmente sciolto il contratto di lavoro.
In ogni caso, l’istante avrebbe trovato nuova occupazione già a partire dal 1°, e non solo dal 10 settembre 1994, con il che sarebbe da ridurre in misura corrispondente la somma da aggiudicarle.
F. Nelle osservazioni del 21 gennaio 1996 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La convenuta ripropone in questa sede la tesi secondo cui l’istante avrebbe abbandonato il posto di lavoro, oppure avrebbe consensualmente sciolto il contratto per il 5 agosto 1994.
L’ipotesi dell’abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente risulta nella specie manifestamente infondata.
In effetti, l’istante con il suo comportamento non ha affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; II CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & Co; JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, pag. 214), ma si è limitata ad esprimere siffatta intenzione alla fine del suo turno di lavoro in conseguenza di una discussione con il marito della gerente (II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.).
L’istante ha del resto, e a più riprese, prontamente manifestato l’intenzione di riprendere il lavoro (II CCA 23 marzo 1994 in re P./R. SA), e comunque l’ipotesi dell’abbandono risulta esclusa già solo perché il responsabile della società convenuta signor __________ (così la deposizione della gerente __________) ha detto “di aspettare qualche giorno prima di prendere una decisione definitiva” (II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.).
In concreto siffatto consenso non si è tuttavia manifestato, visto che, senza addurre altre circostanze, la convenuta lo ravvisa nell’istante per il solo motivo -già esaminato al considerando precedente- del di lei comportamento la sera del 5 agosto 1994 (cfr. verbale di discussione, pag. 2 e 3).
A non averne dubbi, tale atteggiamento dell’istante non solo non vale quale abbandono unilaterale del posto di lavoro, ma nemmeno può essere considerato come offerta di uno scioglimento consensuale e con effetto immediato del contratto di lavoro.
Del resto si sarebbe nella specie trattato di soluzioni praticamente identiche dal punto di vista dell’istante, entrambe contrarie al suo desiderio -chiaramente espresso nel comportamento immediatamente successivo l’episodio del 5 agosto- di continuare a lavorare, consistendo l’unica differenza rilevante nell’impossibilità per il datore di lavoro che consente alla scioglimento del contratto di rivalersi sul lavoratore ex art. 337d CO.
Dovendosi così escludere sia l’esistenza di un abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte della dipendente, che l’estinzione del contratto per un accordo consensuale delle parti, è evidente che lo stesso non può che essersi concluso con un licenziamento in tronco da parte della convenuta (II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.), che può del resto essere desunto per atti concludenti (II CCA 23 agosto 1993 in re H./A. SA; Rehbinder, opera citata, n. 5 ad art. 335 CO), quali in concreto l’aver impedito all’istante di riprendere il lavoro (deposizione __________).
Quale causa grave, giustificante il licenziamento in tronco, la convenuta con le conclusioni (punto 4, pag. 3) ha addotto le sberle date dall’istante, per sua ammissione, al marito della gerente.
Il rilievo è però infondato: dovendosi considerare l’ammissione dell’istante nel suo complesso (art. 196 CPC), deve valere per vera anche la provocazione consistente in un comportamento non urbano del marito della gerente, così da destituire il comportamento censurato da motivo grave di licenziamento in tronco.
In assenza di migliori motivazioni, va tranquillamente confermata la decisione pretorile di ritenere immotivato il licenziamento con effetto immediato pronunciato dalla convenuta.
Il rilievo è in parte giustificato, visto che l’istante, contrariamente a quanto da lei sostenuto ancora con le osservazioni all’appello (punto 5, pag. 4), risulta aver percepito dalla nuova datrice di lavoro per il mese di settembre del 1994 l’intero stipendio mensile pattuito di fr. 3’300.-- lordi (doc. I richiamato).
Essa poteva perciò pretendere dalla convenuta fr. 3’500.-- lordi per il salario del mese di agosto, fr. 816.65 lordi per 7 giorni di ferie e di riposo non goduti (pari a fr. 3’500.-- : 30 x 7), pacificamente riconosciuti dalla stessa convenuta (doc. 2), e fr. 200.-- lordi per il minor salario ricevuto per il mese di settembre rispetto a quello in vigore presso la convenuta, per un totale di fr. 4’516.65 lordi.
Tolti i fr. 1’440.90 lordi già versati dalla convenuta (doc. 2), l’effettivo credito dell’istante ammonta a fr. 3’075.75 lordi.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC), senza che la modica riduzione del credito dell’istante possa influire sull’indennità per ripetibili attribuitale dal Pretore.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello 8 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
La sentenza 28 dicembre 1995 della Pretura di Locarno-Campagna è riformata nel modo seguente:
In parziale accoglimento dell’istanza, __________, è condannata a versare a __________, fr. 3’075.75 lordi.
e 3. Invariati.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 350.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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