AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.5
Data decisione, Autorità: 05.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00005
Lugano 5 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.1094 (già inc. no. 1410) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 1° giugno 1992 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto che fosse accertata l’inesistenza del credito di fr. 18’295.70 vantato dalla convenuta e che di conseguenza per tale importo fosse mantenuta l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, preso atto del ritardo da parte dell’attore nel versamento di un anticipo per le spese giudiziarie, ha stralciato dai ruoli con decreto 2/12 dicembre 1995;
appellante la parte attrice con atto di appello 8 gennaio 1996 con cui ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso che il decreto di stralcio fosse annullato con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 22 gennaio 1996 ha chiesto la reiezione del gravame e la conseguente conferma del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto in fatto
che nell’ambito della causa promossa con petizione 1° giugno 1992 da __________ contro la __________, il Pretore con ordinanza 3 ottobre 1995 ha assegnato alla parte attrice un termine scadente il 23 ottobre per versare un importo di fr. 500.- a valere quale secondo anticipo per le spese giudiziarie, con la comminatoria che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa ai sensi dell’art. 12 LTG;
che, per stessa ammissione dell’attore, il versamento di tale somma è avvenuto unicamente il 25 ottobre e quindi inequivocabilmente in ritardo rispetto al termine assegnato;
che di conseguenza il Pretore con decreto 2/12 dicembre 1995 ha provveduto a stralciare la causa dai ruoli, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese, nonché le ripetibili di fr. 1’200.-;
che, a suo giudizio, l’entità del ritardo era irrilevante e d’altro canto la parte attrice non poteva invocare che la causa avesse concluso il suo iter processuale -con il dibattimento finale tenutosi l’11 luglio 1995-, la norma di cui all’art. 12 LTG essendo di carattere imperativo e non facendo dipendere lo stralcio o meno della causa dallo stadio al quale la stessa si trovava;
che oltretutto all’attore già nel corso del mese di giugno 1995 era stato chiesto invano il versamento dell’anticipo in questione;
che con appello 8 gennaio 1996 la parte attrice ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso che il decreto di stralcio fosse annullato con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che l’appellante ritiene in sostanza che il giudice di prime cure, stralciando una causa già giunta al dibattimento finale per un ritardo di 2 soli giorni nel versamento di un anticipo spese, si sia reso responsabile di un abuso di diritto e di un eccessivo formalismo;
che, in particolare, lo scopo dell’anticipo di cui all’art. 11 LTG -che è quello da un lato di dissuadere certe persone dall’iniziare un processo alla leggera e di portarle a considerare a quali spese devono far fronte e dall’altro è quello di garantire allo Stato la copertura delle spese giudiziarie- e il termine stesso di “anticipo” imponevano che lo stesso dovesse essere chiesto prima dell’atto di causa a cui esso si riferiva e non a posteriori;
che la buona fede esigeva così che tale norma venisse interpretata restrittivamente in modo che lo stralcio fosse da considerare solo per l’atto che seguiva la richiesta di anticipo, il fatto di chiedere un anticipo a posteriori costituendo un chiaro abuso di diritto;
che inoltre, a suo dire, lo Stato non poteva ragionevolmente pretendere che una parte proseguisse un processo e sostenesse le spese legali fino al dibattimento finale, per poi stralciare la vertenza a causa di un anticipo spese che era stato chiesto a posteriori, ciò che invece sarebbe avvenuto nel caso concreto;
che andava pure rilevato che il Pretore con il decreto impugnato aveva comunque emesso una tassa di giustizia di fr. 500.-, di modo che l’appellante, oltre a vedersi proceduralmente estromesso dalla causa, sarebbe in fin dei conti stato condannato a pagare l’anticipo di fr. 500.-: tale richiesta di pagamento era inaccettabile, siccome contraria allo scopo dell’anticipo;
che, in ogni caso, l’accertamento del tempestivo versamento dell’anticipo non costituiva un presupposto processuale che il giudice era tenuto ad esaminare d’ufficio, di modo che lo stralcio non avrebbe dovuto essere decretato,
che in effetti l’accertamento del mancato pagamento dell’anticipo poteva comportare per legge lo stralcio di un eventuale ricorso (art. 97 cifra 6 e art. 312 CPC), ma non della procedura di prima istanza: se fosse stato il caso, tale conseguenza sarebbe stata chiaramente espressa nel testo di legge, come era avvenuto per altre fattispecie;
che il fatto infine che la Pretura in precedenza avesse già chiesto un altro anticipo, non versato, senza avvertire la parte del rischio dello stralcio o senza procedere direttamente allo stralcio stesso, costituiva comunque un abuso di diritto, il giudice di prime cure avendo misconosciuto -per i motivi precedentemente esposti- il significato dell’istituto dell’anticipo;
che con osservazioni 22 gennaio 1996, di cui si dirà -se del caso- più oltre, la convenuta ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
considerando in diritto
che giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa si intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);
che nel caso di specie il Pretore, dopo aver ottenuto nel giugno 1992 il versamento di un primo anticipo di fr. 400.-, importo corrispondente al presumibile costo dell’istruttoria, in vista dell’emanazione del giudizio di merito ed in applicazione dell’art. 11 cpv. 2 LTG -che prevede la possibilità di chiedere anticipi ripetute volte nel corso della procedura (quindi anche dopo l’effettuazione del dibattimento finale)- ne ha chiesto l’integrazione con un secondo anticipo di fr. 500.-, così che le somme anticipate coprissero il presumibile ammontare della tassa di giustizia e delle spese;
che l’anticipo di fr. 500.-, di cui trattasi, è inequivocabilmente finalizzato all’emanazione della sentenza -né potrebbe essere altrimenti, visto lo stato avanzato della causa- per cui la censura dell’appellante, secondo cui lo stesso sarebbe avvenuto a posteriori dell’atto a cui si riferisce (ciò che a giudizio dell’appellante avrebbe costituito un abuso di diritto), è del tutto priva di fondamento;
che in virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo, se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;
che quindi, anche se ciò potrà non sembrare logico all’appellante, è incontestabile che per legge il mancato versamento dell’anticipo nel termine -del tutto pacifico nella fattispecie- comporta nel caso concreto lo stralcio della petizione e non solo di quegli atti successivi alla richiesta dell’anticipo;
che del resto, di tale conseguenza l’appellante era sicuramente conscio, la comminatoria di stralcio ”della causa” essendo chiaramente contenuta nell’ordinanza 3 ottobre 1995;
che la circostanza per cui l’appellante nel decreto impugnato sia stato condannato a pagare una tassa di giustizia di fr. 500.- è parimenti del tutto legittima;
che in effetti, a prescindere dal fatto che la parte che non ha fornito l’anticipo è comunque tenuta al pagamento delle spese giudiziarie per gli atti già compiuti (art. 12 cpv. 3 LTG), va osservato che la decisione del Pretore di fissare una tassa di giustizia di fr. 500.- è stata presa in virtù dell’art. 21 LTG, cioè in considerazione del valore litigioso -che poteva portare a una tassa da fr. 450.- a fr. 1’200.- (art. 17 LTG)- e tenendo conto degli atti sino ad allora compiuti dalle parti;
che, ad ogni modo, avendo il Pretore condannato l’attore a pagare una tassa di fr. 500.-, ciò significa che, oltre al primo anticipo di fr. 400.-, egli ha ritenuto necessario incassare solo altri fr. 100.- e non quindi tutti i fr. 500.- di cui al secondo anticipo;
che la censura secondo cui il giudice non avrebbe dovuto esaminare d’ufficio l’ossequio del termine per il versamento dell’anticipo da parte dell’attore è pure infondata;
che infatti tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è anche la prestazione delle garanzie per le spese processuali (art. 97 cifra 6 CPC, che rinvia agli art. 153, 312 e 314 CPC; cfr. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 221);
che nonostante in quest’ultima norma non si faccia espressamente riferimento all’art. 147 CPC o all’art. 12 LTG, per analogia con quanto vale nella procedura d’appello (art. 312 e 314 CPC), si può ritenere che anche la tempestività dell’anticipo relativo alle spese di prima istanza debba essere esaminata d’ufficio, ritenuto altresì che per il suo tenore letterale l’art. 97 CPC non è in ogni caso esaustivo, ma solo esemplificativo (“segnatamente”);
che abbondanzialmente, se anche il giudice non fosse tenuto ad esaminare d’ufficio tale presupposto processuale, va osservato che nel caso di specie la verifica della tempestività dell’anticipo e lo stesso stralcio sono avvenuti su richiesta della parte convenuta (con lettere 30 ottobre rispettivamente 15 novembre e 11 dicembre 1995);
che il fatto che il codice di procedura civile non menzioni in prima istanza -tranne che per la cauzione di cui all’art. 153 cpv. 3 CPC- l’eventualità dello stralcio della causa a seguito del mancato versamento della garanzia, non significa affatto che lo stesso sia automaticamente escluso per il caso di mancato versamento dell’anticipo spese (previsto per contro nella procedura di secondo grado, cfr. art. 312 e 314 CPC), tale sanzione essendo invece espressamente comminata dall’art. 12 LTG, che è parimenti una legge in senso formale e quindi di pari grado rispetto al CPC;
che, infine, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il fatto che il Pretore abbia stralciato la causa giunta allo stadio conclusivo per un ritardo di due soli giorni non costituisce neppure un formalismo eccessivo;
che infatti la dottrina e la giurisprudenza hanno pacificamente confermato che i Cantoni possono prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il caso per l’anticipo delle spese giudiziarie da parte dell’attore, possa comportare delle conseguenze di ordine procedurale (DTF 104 Ia 105; Schüpbach, Traité de procédure civile, Vol. I, Zurigo 1995, p. 85 n. 242), segnatamente la reiezione in ordine della causa (Guldener, op. cit., p. 407 n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 147);
che, analogamente a quanto accade in ambito federale (art. 150 cpv. 4 OG), il fatto di prevedere lo stralcio di una causa nel caso di mancato versamento dell’anticipo richiesto non costituisce di per sé un eccessivo formalismo, se -come nella fattispecie- tale conseguenza è stata comminata espressamente dalla legge (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG a p. 107); a meno che l’anticipo non avesse però lo scopo di un versamento simbolico destinato unicamente ad evitare dei ricorsi abusivi, oppure ancora che l’ammontare dell’anticipo e le conseguenze del mancato o tardivo versamento non fossero stati comunicati alla parte (Poudret, op. cit., ibidem), ciò che tuttavia non è assolutamente il caso nella presente fattispecie;
che quindi l’appello, del tutto infondato, deve essere senz’altro respinto;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 gennaio 1996 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 230.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 250.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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