AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.4
Data decisione, Autorità: 08.08.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00004
Lugano 8 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 501 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 11 aprile 1988 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
e
entrambi rappr. dall’ avv. __________
in materia di contratto di appalto con la quale la parte attrice ha chiesto, in via principale, la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 79’049.60.- oltre interessi e, in via subordinata, ha formulato le stesse domande limitatamente alla condanna del solo convenuto __________.
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 24 novembre 1995, ha parzialmente accolto condannando il solo __________ al pagamento di fr. 5’275.35.- oltre interessi al 6% dal 19 dicembre 1987 .
Appellante l'attrice la quale, con atto di appello 2 gennaio 1996, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare i convenuti o, subordinatamente, unicamente il signor __________, al pagamento di fr. 48’389,65.- oltre interessi.
Mentre la controparte, con osservazioni e appello adesivo 25 gennaio 1996, chiede la reiezione del gravame e l’accoglimento del proprio appello con il quale postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere integralmente la domanda petitoria.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti hanno stipulato in data 10 giugno 1985 un contratto d’appalto (doc. B) concernente la pavimentazione di un piazzale da adibire a posteggio, al mappale no. __________RFP di __________ di comproprietà dei coniugi ____________________ Il contratto riprende la prima parte dell’offerta finale presentata dalla __________ datata 1. aprile 1985 (doc. C), la quale prevede essenzialmente la fornitura e posa del misto granulare prima e la pavimentazione portante poi, ed è completata da un accordo supplementare riguardante la stesura del sottofondo e la cilindratura con materiale fornito dai committenti per l’importo forfetario di fr. 5’000.-.
B. Ad opera ultimata i coniugi __________, che già avevano pagato acconti per un totale di fr. 180’000.-, si sono rifiutati di pagare il saldo finale ancora scoperto di fr. 79’049,60.-. Tale importo costituisce oggetto della petizione inoltrata dalla ditta attrice.
I convenuti si oppongono alla domanda dell’attrice contestando alcune posizioni della liquidazione finale e ponendo in compensazione con l’eventuale saldo ancora dovuto il risarcimento per i difetti dell’opera individuati nella presenza di crepe nel pavimento dei boxes successivamente eretti sul piazzale, nel parziale impedimento nell’utilizzo di alcuni posteggi dovuta a errori di tracciamento del piazzale e all’errata posa dei candelabri d’illuminazione.
C. Il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione riconoscendo, da un lato, un saldo scoperto a favore dell’attrice di fr. 48’389,65.- e, d’altro lato, le pretese di risarcimento per fr. 43’114,30.- cosi da farne risultare un credito residuo a favore della ditta attrice di fr. 5’275,35.-.
Il Pretore, con riferimento ad una specifica posizione della liquidazione, ha innanzitutto riconosciuto unicamente dovuto il controvalore di 1’500 mc di misto granulare fornito dall’attrice per il riempimento del piazzale a fronte di una pretesa di oltre 2’000 mc.
Con riferimento al difetto dell’inagibilità dei boxes il Pretore ha ammesso una parziale responsabilità della ditta attrice, per errori di tracciamento e di posa dei candelabri di illuminazione, obbligandola a risarcire una perdita di locazione annua di complessivi Fr. 1’509.- che, capitalizzata al tasso del 3,5%, rappresenta un importo di Fr. 43’114,30.-. Ha invece concluso che le crepe delle solette dei boxes non erano da imputare all’attrice.
Ha escluso un vincolo di solidarietà tra i convenuti e di conseguenza ha accolto, per l’importo riconosciuto, la domanda subordinata intesa alla condanna del solo
D. Con tempestivo appello la ditta attrice postula la riforma del querelato giudizio chiedendo che i convenuti, per i quali ribadisce un vincolo di solidarietà, vengano condannati al pagamento di fr. 48’389,65.-. Accettano le conclusioni del Pretore in punto alla riduzione del saldo di liquidazione ma
contestano invece le pretese risarcitorie riconosciute, in parziale compensazione della sua mercede, alla controparte.
L’appellante nega innanzitutto una sua responsabilità del 50% per la parziale ostruzione di una delle autorimesse; addebita al pretore di aver ecceduto nel suo potere d’apprezzamento poiché le risultanze peritali escluderebbero qualsiasi responsabilità della __________ e, d’altro canto, i convenuti non avrebbero fornito la prova dell’ordine di posa dei boxes, che giusta l’art. 8 CC incombeva loro, e che il perito giudiziario ritiene indispensabile per poter stabilire l’effettiva responsabilità per l’impedimento subito da quel box. Osserva ancora che dagli atti non risulta che non sia stato possibile locarlo ugualmente..
Per quel che concerne i due boxes ostruiti dai candelabri d’illuminazione, i convenuti non avrebbero minimamente comprovato l’esistenza di un danno concreto limitandosi a fornire semplici indicazioni di un danno potenziale. Inoltre, come si evincerebbe chiaramente dal prezzario (cfr. completazione di perizia, p. 33), i boxes ostruiti dai candelabri sarebbero destinati al deposito di qualsiasi merce e non al solo posteggio di autoveicoli. Ne deriverebbe che la presenza dei candelabri non pregiudica l’uso di tali vani conformemente alla loro destinazione o perlomeno non ne sarebbe mai stata fornita la prova. L’assenza di un danno concreto sarebbe infine comprovata dall’uso dei due boxes da parte dei proprietari quale deposito per proprie attrezzature.
L’appellante contesta pure la quantificazione del danno che avrebbero subito i convenuti dalla parziale ostruzione dei boxes. Il perito ha indicato quale base di calcolo del mancato introito, non contestata dai convenuti in sede di conclusioni, i canoni annuali minimi previsti dal tariffario. Il Pretore si sarebbe invece servito della media matematica del canone minimo e di quello massimo previsti dal tariffario, spingendosi perciò, in violazione degli art. 85 e 86 CPC, oltre quanto richiesto dai convenuti.
Sarebbe infine arbitrario l’utilizzo del tasso di capitalizzazione del 3,5% dal momento che, conformemente alla prassi in materia espropriativa, i canoni di locazione di autorimesse dovrebbero venire capitalizzati applicando un tasso del 6%.
Viene rimproverato infine al Pretore d’aver negato a torto l’esistenza del vincolo della solidarietà tra i signori __________ e __________, ritenuto che i convenuti sono coniugi comproprietari del fondo e che entrambi hanno firmato il contratto d’appalto per l’esecuzione di un’opera materialmente indivisibile.
E. Con le proprie osservazioni gli appellati chiedono la reiezione dell’appello sulla scorta delle argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Essi, con l’appello adesivo, contestano il riconoscimento di una solo parziale responsabilità della ditta attrice per i danni cagionati dall’ostruzione del boxes e l’esclusione di ogni addebito per le fessurazioni evidenziatesi nei pavimenti delle autorimesse. Con riferimento alla liquidazione finale delle opere rimettono in discussione il quantitativo, da loro riconosciuto solo per 845 mc, della fornitura di misto granulare per il riempimento del piazzale.
Considerato
in diritto
Nei confronti della convenuta __________ la petizione è stata integralmente respinta. Il fatto che la parte attrice ha presentato appello anche nei suoi confronti non la legittimava a presentare appello adesivo; le argomentazioni da opporre all’appello, anche per sostenere nel merito di non dovere nulla alla controparte con riferimento sia all’inesistenza di un saldo di liquidazione sia perché già interamente soluto con gli acconti sia perché compensato con i danni, andavano proposte con le osservazioni (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 314 n. 5). Tuttavia, nel caso concreto - anche se per l’art. 48 CPC nel litisconsorzio facoltativo i litisconsorti non profittano delle impugnazioni compiute dagli altri litisconsorti - non vi sono conseguenze pratiche poiché le argomentazioni dell’appello adesivo di __________ serviranno a determinare l’ampiezza dell’eventuale credito dell’attrice nei suoi confronti e quindi, riconosciuta la solidarietà tra i convenuti come al considerando successivo, anche nei confronti di __________ la cui posizione, dal momento che in prima sede è stata liberata da ogni obbligo di pagamento, non potrà essere peggiore di quella del marito.
L’obbligo solidale o meno dei convenuti per il pagamento dell’eventuale residua mercede dovuta alla ditta attrice è stato risolto per la negativa dal Pretore che non si è avveduto che il problema, sollevato negli allegati preliminari dai convenuti , non è poi più stato ripreso con le conclusioni di causa. Se ne deduce che i convenuti hanno rinunciato a perseverare nell’eccezione con la conseguenza che, implicitamente, hanno dichiarato il loro obbligo solidale (art. 143 CO) che come tale verrà considerato qualora si giungesse, anche in sede di appello, a riconoscere un credito alla ditta attrice.
Del resto il Pretore, non ammettendo la solidarietà, non avrebbe dovuto condannare, seguendo pedissequamente la domanda subordinata, __________ a pagare tutto l’importo ma piuttosto, in mancanza di altre indicazioni sui limiti dell’impegno personale di ogni firmatario del contratto d’appalto, solo la metà.
Il Pretore, confrontato con una pretesa di 2043 mc come alla fatturazione dell’attrice (doc. H) e con misurazioni peritali discordi a dipendenza del numero e della posizione dei sondaggi ma sempre inferiori al quantitativo preventivato nell’offerta di 1’500 mc (doc. C), ha riconosciuto all’attrice, proprio perché la quantità del misto granulare non risultava determinabile con esattezza, quest’ultimo quantitativo. Tale soluzione non può essere condivisa poiché l’indicazione dell’offerta, del resto specificata con l’aggiunta “circa”, era per sua natura approssimativa, non vincolante a differenza del prezzo per unità, così che il costo finale complessivo della specifica posizione poteva variare a seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., n. 915 e seg.).
L’onere della prova del quantitativo fornito incombe alla ditta appaltatrice (Gauch, op. cit., n. 917) la quale non ha mai presentato e fatto sottoscrivere i bollettini di consegna (doc. 8), privandosi in tal modo di un’importante mezzo probatorio (Gauch, op. cit, N. 920 e 921). La perizia tecnica allestita in corso di causa non ha potuto precisare, con certezza, il quantitativo del materiale fornito: il perito ha infatti, evidentemente, dovuto limitarsi a dei sondaggi settoriali su di una superficie adibita a piazzale e autorimesse di ca 3’900 mq, e di conseguenza i risultati ottenuti dipendono dalla scelta dei punti di sondaggio e del loro numero; tanto è vero che il perito, a seguito di nuovi e più numerosi sondaggi è giunto, con una seconda verifica, a diversa conclusione rispetto alla prima relazione peritale (è sceso da 1483 mc presumibilmente utilizzati a 1326 mc). Queste incertezze lasciano ampio spazio al dubbio percui non è possibile che questa Camera raggiunga un concreto e solido convincimento, per mezzo delle risultanze peritali, attorno alla reale dimensione della contestata fornitura di misto granulare. Ma anche altre prese di posizione del perito non convincono: come giustamente rilevano i convenuti non si capisce perché lo spessore medio del misto granulare non sia stato calcolato partendo dagli spessori riscontrati nella quindicina di sondaggi eseguiti ma invece calcolando la differenza tra la media delle quote del piazzale rilevate in 39 diversi punti di riferimento (tra cui due in corrispondenza del prato che delimita il piazzale e che quindi non sono stati interessati al riempimento) e la media delle quote superiori del materiale roccioso frantumato (sopra il quale è stato posato il misto granulare) rilevate in soli 10 punti per di più non corrispondenti, nella posizione, con quelli del piazzale; inoltre il perito aumenta il quantitativo da lui ottenuto nella misura del 4% in base alle norme VVS 640.576 che prevedono un margine di +/- 4 cm, quale fornitura di tolleranza (completazione di perizia, p. 37; delucidazioni, p. 3) e questa rivalutazione del quantitativo appare fuori luogo essendo il risultato dell’applicazione di un criterio teorico a risultati ottenuti mediante sondaggi realmente effettuati. In queste condizioni - mancando la prova del reale quantitativo fornito e tale mancanza essendo unicamente addebitabile alla ditta attrice che non si è preoccupata di rispettare l’art. 142 cpv. 2 delle Norme SIA 118 (applicabile alla fattispecie per lo specifico rimando contenuto nel contratto d’appalto doc. A; cfr. Gauch/Schumacher, Kommentar zur SIA-Norm 118, ad art. 142 n. 14 e 17) - non si può far altro che considerare come comprovatamente fornito il solo quantitativo ammesso dai convenuti, ossia 844.992 mc per un importo complessivo di Fr. 30’420.- (cfr. osservazioni e appello adesivo, pag. 15/16). Questa posizione, rispetto alla conclusione del Pretore, conosce così una ulteriore riduzione di Fr. 23’580.- per cui il saldo scoperto della liquidazione è da ricondurre a Fr. 24’809.65.- (Fr. 48’389.65 come al consid. 7 della sentenza pretorile ./. Fr. 23’580.-).
4.1. La convenuta ha innanzitutto chiesto il risarcimento del danno per la parziale ostruzione del box 102 dovuta all’eccessiva sporgenza del box 103. Le opinioni delle parti sono concordi riguardo la quantificazione della riduzione del valore subita dal box (30%), mentre divergono in merito alla ripartizione dell’obbligo di risarcimento del danno.
4.1.1. Il perito ha sottolineato che per una precisa ripartizione delle responsabilità sarebbe necessario conoscere l’ordine di posa dei boxes; egli ipotizza infatti che la causa della parziale ostruzione risieda nella la posa dei boxes lato sud (sub. F) avvenuta partendo dal lato est del piazzale.
Tuttavia dalle tavole processuali emerge che la vera causa della parziale ostruzione sia da ricercare in un errore di tracciamento commesso dall’attrice.
I testi __________ (doc. VI, p. 1) e __________ (doc.VI, p. 5), come del resto la stessa attrice (allegato di replica, p.9), hanno confermato l’esistenza di un errore di tracciamento intervenuto sul fronte verso la proprietà __________ (lato ovest). Per ovviare a tale sbaglio l’attrice ha assunto tutte le spese di miglioria, tra cui anche quelle di avanzamento dei boxes sul lato ovest del piazzale (sub. A) verso il centro del piazzale (la direzione dello spostamento è deducibile dalle fondazioni dei boxes che sporgono verso il confine ovest del piazzale di cm 45/64, completazione di perizia, p. 30).
L’attento esame dell’attuale disposizone dei posteggi porta a concludere che l’errore di tracciamento non si è però limitato al lato ovest del piazzale, si è bensì esteso oltre, coinvolgendo in particolare anche i boxes sub. F. La parziale ostruzione del box 102 è il risultato dello scoordinato avanzamento dei boxes sub. A senza il contemporaneo adeguamento a quanto previsto dai progetti dei boxes sub. F.
I boxes sub. A si trovano come da progetto (07B e 07C) ad una distanza di m 6, e più precisamente di m 6.02/6,06, dal confine ovest; il loro spostamento è stato inferiore di 45 cm (cfr. la sporgenza delle fondamenta). Osservando che i posteggi sub. F si trovano attualmente a m 12,10 dal confine ovest invece che a m 12,40 come da progetto (07B e 07C; questi hanno fissato in m 6 di distanza dal confine __________ a cui vanno aggiunti m 6,40 pari alla lunghezza dei boxes, perizia p. 43) appare pacifico che entrambe le file di boxes fossero inizialmente traslate verso ovest della medesima distanza di cm 30 o poco più (l’approssimazione è in parte dovuta alla mancanza di perpendicolarità tra le file di posteggi da imputare all’attrice; perizia, p. 42). L’ipotesi peritale secondo cui i boxes sub. A sarebbero stati posati inizialmente in maniera sbagliata per un errore di tracciamento praticamente identico per dimensioni all’errore venutosi a creare per la posa dei boxes iniziata dal lato est appare una coincidenza poco credibile.
Questa conclusione viene ulteriormente accreditata dalle misurazioni svolte sul lato nord dei boxes sub. A : il primo posteggio sul lato nord a partire dal sub. A (no. 73) è spostato verso occidente di cm 67 rispetto ai piani. Lo stesso posteggio è ostruito dal sub. A di cm 73 (cfr. perizia, p. 43). Anche in questo caso le fondamenta sporgenti del box maggiormente a nord del sub. A testimoniano la correzione in avanti dei boxes sub. A (al massimo di cm. 64) e spiegherebbero l’avvenuta ostruzione del posteggio no. 73 che inizialmente era pressoché libero (o addirittura completamente libero se si tiene conto che il sub. A si trova ca. cm 6 più a oriente di quanto prestabilito nei piani e che tra i boxes sub. A e sub. F formano tra di loro un angolo inferiore a 90°, perizia, p. 41). È invece infondata l’ipotesi, non formulata dal perito ma logica e necessaria conseguenza della prima, che anche su questo lato del piazzale l’errore di tracciamento ai boxes sub. A corrisponda casualmente ad un errore di posa della pensilina avvenuta eccessivamente verso ovest.
Stabilito l’esteso errore di tracciamento commesso dalla __________ quale causa della posa dei boxes difforme dai progetti, costituisce pacifica conseguenza che l’ostruzione parziale del box 102 sia stata causata dall’avanzamento inferiore a cm 45 dei boxes sub. A.
4.1.2. Si pone il quesito a sapere se i convenuti, che hanno prima accettato lo spostamento in avanti dei boxes sub. A, possano in un secondo momento chiedere il risarcimento del danno per la parziale ostruzione del box 102 causata dallo stesso spostamento.
In proposito basti osservare che il committente ha da un lato diritto a chiedere la corretta esecuzione dell’opera ed in particolare che vengano rispettate le distanze prestabilite dai confini, indipendentemente dal fatto che si tratti di distanze legali o liberamente scelte, e che d’altro lato l’avanzamento dei garages, pur creando nuovi inconvenienti da risarcire, è anche avvenuta nell’interesse dell’appaltatore costituendo un provvedimento mite tenuto conto delle alternative messe a disposizione del committente dall’art. 368 CO e della gravità dell’errore di tracciamento.
Non può perciò venire presa in considerazione una violazione dell’art. 2 cpv. 2 CC per abuso di diritto.
4.1.3. Se ne conclude che, come richiesto dagli appellanti in via adesiva, la responsabilità per la riduzione del 30% del valore del box 103 è da addebitare completamente alla controparte.
4.2. L’attrice ha posto i candelabri a cm 34 rispettivamente cm 50 di distanza dal punto previsto nel progetto 07C (perizia, p. 44). fornendo un’opera difforme da quella comandata dai convenuti, con la conseguenza che i candelabri si sono venuti a trovare all’interno di due boxes.
La perdita dell’incasso delle pigioni costituisce un danno economico ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 e 2 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1870, fornisce esplicitamente l’esempio della perdita di pigioni fino a quando il difetto nel nuovo edificio non è stato sanato; Zindel/Pulver, op. cit., ad art. 368 CO, N.70). Per la determinazione di tale „lucrum cessans“ il giudice valuta l’ipotetico sviluppo della situazione finanziaria del danneggiato. Egli deve stabilire se secondo l’ordinario andamento delle cose (art. 42 cpv. 2 CO) vi sia sufficiente probabilità che il danneggiato avrebbe guadagnato il lucrum cessans richiesto se non si fosse verificato l’avvenimento dannoso (Keller/Gabi-Bolliger, Haftpflichtrecht, Vol. II, 2. ed., Basilea/Francoforte 1988, p. 11). In altre parole il risarcimento del lucrum cessans è solo dovuto se costituisce un guadagno usuale o un’aspettativa certa (DTF 82 II 401). Indizio in questo senso sono le misure intraprese per raggiungere il guadagno poi non realizzatosi (Keller/Gabi-Bolliger, op. cit., p. 11).
La costruzione di un alto numero di boxes al chiaro scopo di creare un’importante fonte d’introiti da un lato e la generale richiesta di posteggi d’altro lato rendono le entrate dei canoni di locazione, che il committente avrebbe potuto riscuotere se l’opera fosse stata conforme a quanto stipulato contrattualmente, sufficientemente certe ai sensi dell’art. 99 cpv. 3 CO con rimando all’art. 42 cpv. 2 CO, da ritenere soddisfatto il requisito base del lucrum cessans, vale a dire il guadagno usuale o l’aspettativa certa.
D’altro lato, come appurato dalla perizia (p. 44), la presenza dei due candelabri permette solo l’uso dei due boxes come depositi (perizia, p. 45). Malgrado l’uso come deposito sia una delle utilizzazioni previste dal tariffario, esso ha carattere eccezionale rispetto all’uso come posteggio; questa limitata possibilità d’utilizzo riduce notevolmente il numero degli interessati ad un loro affitto creando maggiori difficoltà di locazione dei boxes le quali determinano inevitabilmente una riduzione dei canoni di locazione.
Il lucrum cessans non si estende perciò all’intero canone di locazione dei boxes; appare bensì adeguato quantificare i mancati introiti del committente nel 50% dell’ammontare delle pigioni. Ciò è peraltro in sintonia con la percentuale di diminuzione del valore oggettivo dei boxes indicata nella perizia (p.45).
Abbondanzialmente si osserva che è ininfluente l’uso dei boxes quale deposito da parte dei proprietari. Tale utilizzo non esclude la presenza del danno, conferma anzi la difficoltà d’affittarlo e che l’unico uso possibile dei boxes è quello di deposito di materiale.
4.3. In ossequio al principio dispositivo su cui si fonda il CPC e al principio „ne eat iudex ultra petita partium“ il giudice non può decidere oltre quanto espressamente richiesto dalle parti (art. 86 CPC). Le domande formulate dalle parti sono in altre parole vincolanti per il giudice.
Nel caso concreto i convenuti hanno quantificato il danno subìto dal mancato introito dovuto alla parziale ostruzione del box 102 (cfr. consid. 2) e alla posa errata dei due candelabri (cfr. consid. 3) prendendo come punto di riferimento, sia nell’allegato di risposta (p. 12) prima e in sede di conclusione (accettando le cifre suggerite dal perito) poi, il prezzo di locazione minimo esposto nel tariffario.
Il Pretore ha invece posto alla base del suo giudizio di risarcimento del danno la media matematica delle pigioni minime e massime indicate sul tariffario dei posteggi.
Il giudice di prime cure ha in altri termini deciso poggiando la sua sentenza su un danno maggiore di quanto invocato dai convenuti. Egli ha violato il divieto della decisione ultra petita ai sensi dell’art. 86 CPC.
Più correttamente il calcolo per il risarcimento del danno capitalizzato deve basarsi sul prezzo di locazione minimo, vale a dire di fr. 90.- mensili per il box 102 e di fr. 120.- mensili per gli altri due.
4.4. L’appellante si oppone all’applicazione del tasso di capitalizzazione del 3,5%. A ragione perché le Tavole di Stauffer/Schaetzle, dalle quali il primo giudice ha dedotto questo tasso, si riferiscono a prestazioni periodiche per le quali sono determinanti la durata di vita di chi le versa rispettivamente di chi le riceve. Nel caso concreto si tratta invece di capitalizzare una perdita di pigione locativa il cui calcolo va eseguito secondo altri criteri e meglio secondo quelli espropriativi (DTF 113 Ib 39, consid. 4b) che tengono conto, per la capitalizzazione di un provento da proprietà immobiliare, del tasso d’interesse della prima ipoteca aumentato da 1 a 3 punti a secondo del tipo di immobile preso in considerazione (Naegeli/Hungerbühler, Handbuch des Liegenschaftenschätzers, 3. Auflage, pag. 111 e seg.). Con un tasso ipotecario medio attuale del 5% quello di capitalizzazione delle pigioni per un piazzale adibito a posteggi aumenta di un punto (Naegeli/Hungerbühler, op. cit. , pag. 112), quindi si situa al 6% così come del resto deciso dal Tribunale espr. sopr. in RDAT 1992, pag. 108 n. 46).
4.5. Di conseguenza la __________ è debitrice nei confronti dei convenuti di fr. 90.- x 12 x 30% = fr. 324.- annui per la parziale ostruzione del box 102 (consid. 4.1.1. / 4.1.3) e fr. 120.- x 12 = fr. 1’440.- annui per l’ostruzione degli altri due boxes (consid. 4.2.). Ciò equivale all’importo totale di fr. 1764.- annuo, che capitalizzato al 6% corrisponde a fr. 29’400.-
Come già rilevato dal giudice di prime cure era compito della ditta __________ di __________ (__________) controllare il fondo al momento della posa dei boxes ed in particolare il livello dello strato di sabbia rispetto ai cordoli d’appoggio chiedendo eventualmente alla __________ di togliere il piano di sabbia precedentemente eseguito.
Agli operai della __________ non sono state date direttive particolari da seguire per la preparazione del fondo, la quale è stata eseguita in accordo con la direzione dei lavori (cfr. teste __________ doc. VI, p. 5/6).
il perito inoltre non è riuscito a determinare le cause della rottura delle solette dovendosi limitare a formulare solo ipotesi (completazione di perizia, p. 34).
Abbondanzialmente si evidenzia che se da un lato deve essere negata la responsabilità dell’attrice d’altro canto il Pretore ha giustamente ritenuto non concordate e inutili la fornitura e la posa dello strato di sabbia (sentenza, p. 9) ed ha di conseguenza stralciato l’importo per tale prestazione dalla liquidazione finale.
Ne segue, essendosi i convenuti limitati ad opporre in compensazione il loro credito con quello della controparte, la reiezione delle domande di petizione in accoglimento delle conclusioni di cui all’appello adesivo.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello del 2 gennaio 1996 __________ é respinto.
II. Le spese (Fr. 50.-) e la tassa di giustizia (Fr. 850.-) per la procedura di appello, già anticipate dalla __________ rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 2’000.- per ripetibili d'appello.
III. L’appello adesivo 25 gennaio 1996 è integralmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata é riformata come segue:
La petizione 11 aprile 1988 __________, è respinta.
La tassa di giustizia fissata in fr. 2’800.- e le spese sono poste a carico della ditta __________ che verserà a controparte Fr. 7’500.- per ripetibili
IV. Le spese (Fr. 20.-) e la tassa di giustizia (Fr. 280.-) della procedura d’appello adesivo, anticipate dall’appellante adesivo, sono poste a carico della __________, che rifonderà alla controparte fr. 500.- di ripetibili.
V. Intimazione a :
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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