AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1996.3
Data decisione, Autorità: 15.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.96.00003
Lugano 15 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro - inc. no. CL.95.76
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 13’481,50.-, oltre interessi a valere quale indennità per licenziamento immediato ingiustificato; mentre la convenuta, avversata la domanda della controparte, ne ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento di fr. 2’300.- quale risarcimento del danno.
Avendo il Pretore, con sentenza 21 dicembre 1995, accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 4’295,80.-, e respinto per contro la domanda riconvenzionale.
Appellante l’istante il quale, con atto di appello 2 gennaio 1996, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua istanza, caricando spese e ripetibili alla controparte.
Mentre la convenuta, con osservazioni 12 gennaio 1996, chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. __________ è stato assunto in qualità di meccanico in data 1 settembre 1992 dalla __________, una piccola ditta attiva nella vendita e nella riparazione di cicli e motocicli. Tale rapporto contrattuale è stato confermato a tempo indeterminato in data 1 gennaio 1994.
B. In data 11 maggio 1994 ha avuto luogo nell’officina della bottega della __________ una colluttazione tra __________ da una parte e __________, titolare ed amministratore unico della ditta, ed il padre, che pure lavorava quale meccanico per il figlio, dall’altra. Si è reso necessario l’intervento di un cliente presente nel locale attiguo per dividere le parti nella mischia.
Il giorno lavorativo successivo, 13 maggio 1994, la __________ ha inviato al signor __________che aveva lasciato il posto di lavoro in seguito alla colluttazione, una lettera di licenziamento con effetto immediato.
ha contestato la misura adottata con scritto del 15 luglio 1994, dopo che per due mesi non aveva più avuto contatti con i __________.
C. Con istanza 10 febbraio 1995 l’istante, contestando la legittimità del licenziamento in tronco, ha chiesto il pagamento di fr.13’481,50.-, comprendenti gli stipendi da maggio a luglio 1994, ossia fino al termine della disdetta ordinaria, e un’indennità per le vacanze mai godute sin dall’inizio del rapporto di lavoro.
D. La convenuta ha resistito all’azione ritenendo giustificato il licenziamento con effetto immediato, oltre tutto contestato dal dipendente tardivamente, in funzione del grave episodio di aggressione ai danni del responsabile della ditta di cui la controparte si era resa protagonista. La stessa ha inoltre contestato la quantificazione delle pretese avversarie. Dal canto suo ha formulato domanda riconvenzionale per fr. 2’300.- per risarcimento danni a seguito della mancata fornitura di biciclette.
E. Il Pretore ha ritenuto che la parte attrice, restata silente e passiva per 2 mesi, abbia acconsentito con tale suo atteggiamento alla risoluzione immediata del contratto di lavoro. Ha perciò accolto, con la decisione qui impugnata, le pretese dell’attore limitatamente a fr. 4’295,80, composti dal salario per i primi 13 giorni di lavoro del mese di maggio durante i quali ha lavorato e dall’indennità per vacanze non godute dal primo settembre 1992 fino alla fine del rapporto di lavoro. Ha invece respinto la domanda riconvenzionale poiché priva di qualsiasi supporto probatorio.
F. Con tempestivo appello l’istante postula la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere integralmente la sua istanza.
Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità per le vacanze non godute contesta il rapporto di 1,66 giorni di vacanza al mese adottata dal Pretore, ritenendo più congruo il riconoscimento di un salario di un intero mese per le vacanze (quattro settimane) non godute ogni anno.
Con riferimento alla legittimità o meno del licenziamento in tronco l’appellante osserva, dopo aver ribadito di aver subito l’aggressione dei __________, che la presunzione operata dal Pretore del consenso alla risoluzione immediata del contratto da parte sua non ha ragione di esistere poiché il lavoratore non ha l’obbligo di contestare immediatamente la disdetta offrendo nel contempo di riprendere l’attività lavorativa, come invece sostenuto dal giudice di prime cure.
L’appellante evidenzia infine che la convenuta ha dichiarato all’udienza di discussione che il licenziamento era avvenuto per la mancata presenza al posto di lavoro ma prima di licenziare con effetto immediato per una causa simile, la convenuta avrebbe però dovuto perlomeno diffidare il signor __________ a riprendere l’attività.
G. Delle osservazioni 9 ottobre 1995 della parte appellata, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Nel caso specifico la parte appellata ha licenziato in tronco l’appellante. Di conseguenza il contratto tra le parti è definitivamente cessato il giorno 13 maggio 1994. Prima di determinare se il licenziamento era giustificato occorre
stabilire il significato del successivo comportamento del dipendente, rimasto silente e passivo per un periodo di due mesi prima di protestare e di far valere le proprie pretese economiche.
2.1. La mancata offerta di continuazione del lavoro e l’assenza di una protesta immediata non permettono semplicemente di concludere per l’esistenza di un tacito consenso del signor __________ alla risoluzione immediata del contratto.
Infatti non era assolutamente necessario che l’appellante offrisse alla controparte la propria disponibilità a riprendere l’attività lavorativa fino al termine del periodo di disdetta ordinaria. Quando vi è chiarezza sin dalla notifica del licenziamento che il datore di lavoro è intenzionato in maniera duratura a non voler più lavorare con il dipendente licenziato, non si può pretendere che questi si dichiari disponibile a riprendere l’attività lavorativa affinché possa far valere le pretese derivanti dall’art. 337 litt. b) e c) CO (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, ad art. 337 CO, N. 12; Rehbinder, Commentario bernese, ad art. 337 litt. c) CO, N. 1).
La stessa osservazione vale per l’assenza di una protesta tempestiva contro il licenziamento. La contestazione non ha alcun effetto sulla validità della risoluzione immediata ai sensi dell’art. 337 CO. Essa costituisce soltanto un mezzo di prova contro l’ipotesi, qui nemmeno sostenuta, di una risoluzione immediata presa di comune accordo (Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, pag. 53; JAR 1990, pag. 284 e seg.).
2.2. Del resto poiché il rapporto di lavoro tra le parti è terminato ex nunc con la chiara ed inequivocabile lettera di licenziamento in tronco della __________un successivo accordo tacito in questo senso tra le parti non farebbe altro che porre fine ad un contratto già rescisso. In altri termini un tale accordo non avrebbe alcun effetto (JAR 1990, pag. 286).
2.3. Un accordo successivo al licenziamento potrebbe di conseguenza aver per oggetto unicamente la rinuncia alle pretese derivanti dal contratto di lavoro già unilateralmente rescisso. Tuttavia una rinuncia del genere, che deve soddisfare i requisiti imposti dall’art. 341 cpv. 1 CO, non è mai stata presa in considerazione dalle parti e non appare mai essersi verificata.
2.4. Il silenzio dell’istante al momento del licenziamento potrebbe al più rappresentare un atteggiamento abusivo (art. 2 CC) con conseguente perenzione delle sue pretese. I requisiti di un comportamento abusivo sono tuttavia estremamente severi. In particolare è necessario che il datore di lavoro abbia potuto credere che le pretese, fatte in seguito valere, non siano mai esistite; ma soprattutto bisogna che lo stesso datore di lavoro subisca un danno considerevole per il ritardo del lavoratore nel far valere le sue pretese (Rehbinder, op. cit., ad art. 341 CO, N. 25). Tali presupposti non sono soddisfatti nella fattispecie e la perenzione dei diritti dell’istante è di conseguenza esclusa.
A tal fine va esaminato se il licenziamento con effetto immediato fosse giustificato o meno, ritenuto che la datrice di lavoro ha dichiarato essere l’aggressione, e non l’assenza dal posto di lavoro, il motivo determinante la disdetta in tronco.
3.1. La risoluzione del rapporto di lavoro è giustificata in presenza di cause gravi (art. 337 cpv. 1 CO). Presupposto inderogabile ne è quindi l’esistenza di motivi che rendano oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., ad art. 337 CO, N. 2). L’esistenza di cause gravi, tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 337 CO deve essere esaminata tenendo conto delle peculiarità del singolo caso; tuttavia dottrina e giurisprudenza tendono a creare categorie di motivi tipici che in linea di principio giustificano una risoluzione immediata del contratto. Tra questi vi sono gli atti illeciti quali le lesioni corporali o le vie di fatto commessi nei confronti del partner contrattuale o di un collega di lavoro (Decurtins, op. cit., caso no. 72; Streiff/Von Känel, op. cit, ad art. 337 CO, N. 5; Rehbinder, op. cit., ad art. 337 CO, N. 9). In ogni caso il licenziamento in tronco è un provvedimento di carattere eccezionale, ammesso solo come ultima ratio (DTF 117 II 562), quando risulta necessario per la tutela della personalità delle parti.
Nel caso concreto è avvenuta una colluttazione tra l’attore ed il titolare ed amministratore unico della __________ assieme al padre. Questa vicenda, già di per sé segno di insopportabile tensione tra le parti e generatrice di ulteriore avversione reciproca, ha definitivamente lacerato il rapporto di fiducia tra le parti. In proposito si osservino, a titolo di esempio, le ipotesi formulate da __________ sulla colpevolezza del signor __________ di atti di vandalismo al suo negozio, rispettivamente il comportamento dell’istante che, dopo l’episodio, non pensa minimamente di preoccuparsi di riassestare i rapporti interpersonali con i __________.
Ritenuto che la __________ è una piccola ditta in cui i contatti umani tra dipendenti e tra questi ed il datore di lavoro sono frequenti, importanti e indispensabili, la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta appare, nel caso di specie, come oggettivamente intollerabile.
È allora data una causa grave giustificante il provvedimento.
3.2. Non necessariamente, quando esiste causa grave di licenziamento e questo viene pronunciato, deve anche sussistere la colpa, intesa come violazione contrattuale, della persona licenziata (DTF 104 Ia 161 consid. 3a). L’art. 337b cpv. 2 CO prevede infatti che quando la causa grave di licenziamento appare fondata in circostanze che non si riferiscono a colpa delle parti o che sono da addebitare ad entrambi i partners contrattuali (Staehelin, Commentario zurighese, ad art. 337b CO, N. 11; Rehbinder, op. cit., ad art. 337b CO, N. 5) il giudice determina le conseguenze patrimoniali secondo il suo libero apprezzamento.
Nella fattispecie non è stato possibile verificare chi sia stato il colpevole della lite: i testi uditi in istruttoria non hanno portato al proposito chiarimento alcuno, le tesi delle parti sono divergenti e l’interrogatorio formale dell’istante non permette a questa Camera di maturare pieno convincimento attorno alla sola unica e causale violazione contrattuale del datore di lavoro. Appare invece che entrambe le parti proprio per essere arrivate al punto di mettersi le mani addosso siano corresponsabili, con reciproci atteggiamenti anticontrattuali, dell’insorgere del grave motivo di licenziamento. Ciò, come visto, non ha tuttavia influenza sulla legittimità del licenziamento ma solo sulle sue conseguenze economiche.
L’obbligo del pieno risarcimento del danno ai sensi dell’art. 337 litt. b) cpv.1 CO significa che il lavoratore è da porre nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta ordinaria (Rehbinder, op. cit., ad art. 337 litt. b) CO, N. 1). Nella fattispecie tale risarcimento comprende i salari mensili dovuti dal 14 maggio 1994, giorno successivo al licenziamento, a fine luglio 1994, in considerazione del preavviso di due mesi dell’art. 335 litt. c) cpv.1 CO.
Si hanno così Fr. 3’518.90 [ossia la metà di Fr. 2’742.- x 2 + Fr. 1’553.80 (= Fr. 2’742.- : 30 x 17)].
Il salario per i 13 giorni di maggio 1994, ossia sino al momento del licenziamento, non è contestato (Fr. 1’188.20 come al consid. 4 della sentenza del Pretore).
Nemmeno il diritto a che le ferie non godute, sin dall’inizio del rapporto di lavoro, si tramutino in una pretesa pecuniaria di risarcimento danni, ritenuto che il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve (II CCA 5 marzo 1996 in re S./A.; DTF 117 II 270; Rehbinder, op. cit., ad art. 329 litt. d CO, N. 16) è contestato. L’appellante critica invece il calcolo del Pretore che ha considerato 1,66 giorni di vacanza per ogni mese di lavoro prestato senza vacanze; in totale, per 20,5 mesi di lavoro, 34 giorni di vacanza da indennizzare. La criticata e non meglio precisata prassi del Pretore, così come definita dall’appellante, non é altro che quella riconosciuta in tutti i rapporti di lavoro per determinare i giorni di vacanza pro rata temporis (cfr. Rehbinder, op. cit., ad art. 329a, N. 9). L’importo riconosciuto dal Pretore in Fr. 3’107.60, inferiore alla pretesa dell’appellante, é così confermato.
La sentenza del Pretore, in parziale accoglimento dell’appello, deve allora essere riformata nel senso che a ____________________ devono essere versati dalla controparte complessivi Fr. 7’814.70.
Alle parti non vengono imposte né tasse né spese giudiziarie (art. 417 litt. e) CPC) mentre le ripetibili di prima sede dell’azione principale e della procedura d’appello sono compensate.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L'appello 2 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è riformata ai dispositivi 1 e 3 - invariati gli altri - nel modo seguente:
§ Di conseguenza la parte convenuta __________ è condannata a pagare all’istante __________, l’importo di Fr. 7’814.70 dedotti gli oneri di legge, oltre interessi al 5% dal 5 gennaio 1995.
§§ Entro tali limiti è respinta in via definitiva l’opposizione interposta al P.E. no. __________ UE Lugano notificato il 13 gennaio 1995.
II. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese per la procedura di appello, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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