AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2014.57
Data decisione, Autorità: 18.06.2014, PENAL
Titolo: Importazione in Svizzera di 1469.47 grammi di eroina
Incarto n. 72.2014.57
Lugano, 18 giugno 2014/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
Alias:
in carcerazione preventiva dal 15.01.2014 al 01.04.2014 (77 giorni) in esecuzione anticipata della pena dal 02.04.2014
IM 2, rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 15.01.2014 al 31.03.2014 (76 giorni) in esecuzione anticipata della pena dal 01.04.2014
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 53/2014 del 15 aprile 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A) IM 2 e IM 1, in correità fra loro
siccome riferita ad un quantitativo di 1469.47 grammi netti di eroina (grado di purezza: 12.63%) che sapevano o comunque dovevano presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere, senza essere autorizzati,
il 15 gennaio 2014, dopo aver preso in consegna da ignoti lo stupefacente in Italia ed averlo celato dietro al rivestimento destro del baule dell’auto Opel targata __________ noleggiata a __________ il 9 gennaio 2014 da tale __________ residente in __________ e poi data in uso agli imputati, intrapreso il viaggio di trasporto dello stupefacente verosimilmente destinato al mercato della droga della Svizzera __________ o della __________,
entrando così in Svizzera dal valico di __________ – __________ per poi incappare, in territorio di __________, in un controllo da parte delle Guardie di confine le quali, insospettite dalla costatata avvenuta rimozione del rivestimento del baule, trovavano poi celata in 6 diversi involucri il summenzionato quantitativo di eroina detenuto e appena importato illegalmente in Svizzera dai due correi;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) e cpv. 2 lett. a) LStup.;
B) IM 2, singolarmente
per aver condotto l’autovettura Opel Corsa targata (__________) essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come si evince dall’analisi tossicologica del 17.01.2014, risultata positiva per la cocaina;
fatti avvenuti: a __________ il 15.01.2014;
reato previsto: dall’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr. in rel. con l’art. 31 cpv. 2 LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2;
in qualità di interprete per la lingua __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 16:35.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
la cancellazione dell’indicazione di sedicente per IM 1;
il regime di carcerazione preventiva di IM 1 termina il 1.4.2014;
il regime di carcerazione preventiva di IM 2 termina il 31.3.2014.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale in esito al suo intervento conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e, in mancanza di attenuanti, ritenuti in particolare la maggior credibilità dimostrata da IM 2 (che si è comunque limitato a salvare il salvabile) rispettivamente la recidiva specifica di IM 1 e l’atteggiamento negativo da lui assunto davanti agli inquirenti e in carcere, la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 anni e 2 mesi e di IM 2 alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro, con distruzione della droga, salvo i telefonini e le relative carte sim da restituirsi dopo epurazione;
§ l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, la quale in ragione del ruolo marginale avuto dal suo assistito nella vicenda, avendo egli funto esclusivamente da tramite per la consegna a IM 2 di 500 g di eroina in Italia, senza alcuna responsabilità decisionale, conclude per questi fatti chiedendo la derubrica da correità in complicità e, in ragione della bassa qualità della droga e della prognosi positiva, che la condanna sia contenuta in 24 mesi di pena detentiva da porsi al beneficio della sospensione condizionale;
§ l’avv. DUF 2, difensore di IM 2, la quale, senza dilungarsi sui fatti, formula e motiva le seguenti conclusioni:
-- quo al punto 2 AA: contesta la realizzazione del reato di cui all’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr nella misura in cui non vi è l’accertamento sul quantitativo effettivo di cocaina trovata nel sangue tale da configuare lo stato di inattitudine, chiedendo quindi il proscioglimento da questo capo di imputazione, anche in mancanza dell’elemento soggettivo;
-- quo al punto 1 AA: chiede, in particolare, di tenere conto del basso grado di purezza della droga, del ruolo insignificante del suo assistito rispetto al traffico e del fatto che egli abbia agito non a scopo di lucro ma in una situazione di emergenza personale e postula una riduzione della pena proposta dal PP, da contenersi in al massimo 24 mesi sospesi condizionalmente, subordinatamente in al massimo 3 anni sì da permettere almeno una sospensione condizionale parziale, con espiazione massima di 6 mesi. Si rimette al giudizio della Corte quo alla durata del periodo di prova.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
II) Correzioni dell’atto d’accusa
III) Vita e precedenti penali
Quo alla vita anteriore di IM 1, cittadino __________, nato il __________, si rinvia alle sue dichiarazioni nel verbale d’interrogatorio (di seguito solo VI) del Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 16.1.2004 da pag. 4 a 5 e 2.4.2014 pag. 6, come poi confermate e precisate in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 1 e 2 I/II e I/III risposta, di seguito solo R, nonché doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1). Incensurato sia in Svizzera (AI 2), anche se con due precedenti datati per il reato di infrazione alla Legge federale (di seguito solo LF) sugli stranieri del 1999 e per furto (art. 139 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) del 2003 non meglio documentati agli atti (AI 68 pag. 9) sia in __________ (AI 14), non lo è in __________ dove il 25.11.2011 è stato condannato dal Tribunale correzionale di __________ ad 1 anno e 6 mesi di detenzione per infrazione alla legge ____ sugli stupefacenti per l’importazione, il trasporto ed il possesso di, a suo dire, 500 grammi, di seguito solo gr., di cocaina (AI 20 e VI di polizia, di seguito solo PS, IM 1 15.1.2014 pag. 5), ciò che in concreto, vista la data dei fatti di cui al punto (di seguito solo pto.) A1 dell’AA, richiama l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP. Risultato positivo alla cocaina il giorno del suo arresto provvisorio (art. 217 e seguenti, di seguito solo segg., CPP e AI 68 all. 18), una volta regolata la sua posizione giudiziaria vorrebbe sposarsi (VD all. 1 pag. 1 II R) e riprendere il suo lavoro di cameriere a __________ (VD all. 1 pag. 2 II R).
Quo alla vita anteriore di IM 2 (di seguito solo IM 2), cittadino __________, nato il __________, si rinvia alle sue dichiarazioni nei VI PP 16.1.2004 pag. 4 e 1.4.2014 pag. 4 nonché PS 14.3.2014 pag. 3, come poi confermate e precisate in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 2 e 3 IV/V/VI/VII e I R nonché doc. Dib. 2 e 3). Apparentemente incensurato in __________ (AI 26) malgrado le differenti informazioni Interpol a suo carico e le sue dichiarazioni in merito nei suoi VI PP 1.4.2014 pag. 4 e PS 30.1.2014 pag. 5, non lo è in Svizzera a fronte della condanna 7.12.2007 dell’Untersuchungsrichteramt III __________ per infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale (di seguito solo LCStr, art. 90 cifra, di seguito solo n., 2 LCStr antecedente al 31.12.2012 e AI 3) e in __________ (per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro così come da sentenza del Tribunale monocratico di __________ del 18.3.2009, AI 27). Risultato positivo alla cocaina il giorno del suo arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP e AI 68 all. 8), una volta regolata la sua posizione giudiziaria vorrebbe ritornare a __________ e riprendere la sua attività di muratore dipendente (VD all. 1 pag. 2 V R).
IV) Inizio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto
V) Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali degli imputati
IM 1, richiamate le sue dichiarazioni in sede predibattimentale (PP 16.1.2014, 2.4.2014, PS 15.1.2014, 30.1.2014, 19.2.2014, 27.2.2014, 13.3.2014) e dibattimentale, contesta l’imputazione di cui al pto. A1 dell’AA (VD all. 1 pag. 3 III R) sostenendo di non aver saputo che nell’autovettura, il 15.1.2014, vi fosse dell’eroina (PS 19.2.2014 pag. 11, PP 2.4.2014 pag. 2 e 3, VD all. 1 pag. 3 V R) che precedentemente non aveva aiutato ad occultare nel vano destro del bagagliaio (PS 27.2.2014 pag. 6, VD all. 1 pag. 3 V R) e che il mezzo chilo (di seguito solo kg) di eroina che aveva ricevuto in periferia a __________ su incarico di __________ (di seguito solo __________) e che aveva, poi, consegnato ad IM 2 (PS 27.2.2014 pag. 5, 13.3.2014 pag. 4, PP 2.4.2014 pag. 3, VD all. 1 pag. 3 e 4 V/VI e II R), agire per il quale avrebbe dovuto ricevere un non ottenuto compenso di Euro (di seguito solo €) 200.00 / 300.00 (PP 2.4.2014 pag. 4), credeva fosse già stato “sistemato” dal suo coimputato prima di giungere in Svizzera (PP 2.4.2014 pag. 3, VD all. 1 pag. 3 e 4 V e II R), ritenuto che non ha mai saputo a chi fosse destinata (PS 13.3.2014 pag. 3, PP 2.4.2014 pag. 3) l’eroina sequestrata.
La posizione di IM 2, richiamate le sue dichiarazioni in sede predibattimentale (PP 16.1.2014, 1.4.2014, PS 15.1.2014, 30.1.2014, 13.2.2014, 25.2.2014, 14.3.2014) e dibattimentale, può essere così riassunta:
a) pto. A1: che il quantitativo di eroina trasportato, detenuto ed importato il 15.1.2014 proveniva, per circa 1 kg, dallo stupefacente destinato a IM 1 che, per ordine di , gli fu consegnato a __________ da un ragazzo il cui arrivo gli fu preannunciato da certi “” e “__________” (PS 13.2.2014 pag. 5 e 6, 25.2.2014 pag. 4, PP 1.4.2014 pag. 2 e 3, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R) e, per circa 1/2 kg, direttamente dal coimputato (PS 25.2.2014 pag. 5, PP 1.4.2014 pag. 2, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R); che assieme e d’intesa con quest’ultimo tutta questa sostanza è stata sistemata nel vano destro del bagagliaio dell’autovettura dove poi è stata trovata (PS 25.2.2014 pag. 4 e 5, 14.3.2014 pag. 3, PP 1.4.2014 pag. 2, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R); che il 15.1.2014 IM 1 sapeva perfettamente che stavano importando in Svizzera 1 kg e 1/2 circa di eroina (PP 1.4.2014 pag. 2, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R); che l’autovettura, ancora carica di stupefacente, doveva essere lasciata dalle parti di __________ seguendo le indicazioni che gli avrebbe ulteriormente dato IM 1 (PP 16.1.2014 pag. 2, 1.4.2014 pag. 3, PS 25.2.2014 pag. 6, 14.3.2014 pag. 4, VD all. 1 pag. 3 IV/VII/VIII R); che per questo trasporto il suo compenso sarebbe stato di € 2'000.00 (VD all. 1 pag. 3 VIII R) e che in carcere il coimputato lo avrebbe invitato, scrivendolo su un muro della zona d’aria, a prendere “la colpa fammi uscire che poi ti aiuto” (PS 13.2.2014 pag. 6, 25.2.2014 pag. 7 e 8, PP 1.4.2014 pag. 3 e 4, AI 44, VD all. 1 pag. 3 IV/VII R);
b) pto. B2: ammesso perlomeno nei fatti (PP 1.4.2014 pag. 3, 4 e 5, VD all. 1 pag. 4 III R).
VI) Altre risultanze istruttorie
a) pto. A1:
a1) che l’eroina, impacchettata in sei diversi involucri (PS IM 1 30.1.2014 all. A, 19.2.2014 all. D, IM 2 30.1.2014 doc. B, 13.2.2014 all. C, AI 68 all. 23, documentazione fotografica della polizia scientifica foto 10 e da 15 a 18), era occultata in un vano sulla destra del bagaglio dell’autovettura (PS IM 1 e IM 2 15.1.2014 all. 1, AI 68 all. 23, documentazione fotografica della polizia scientifica foto da 3 a 9 e da 11 a 14), pesava al lordo 1610 gr. (AI 1 pag. 3, 68 all. 9, 22 e 23) rispettivamente al netto 1469,47 gr. (documentazione fotografica della polizia scientifica foto 19) ed aveva un grado di purezza variante tra il 6.9% e il 18%, da cui una media del 12,63% (pto. A1 dell’AA e rapporto di pesata e analisi preliminare di sostanze stupefacenti 20.2.2014 della polizia scientifica);
a2) che l’analisi delle tracce biologiche prelevate dai pacchetti contenenti l’eroina ha evidenziato una possibile corrispondenza con il DNA di IM 2, ma non di IM 1 (AI 65, PS IM 2 13.2.2014 pag. 6, 25.2.2014 pag. 6), ciò che il primo ha giustificato asserendo che quando “li prendeva si copriva le mani allungando la manica del maglione che indossava” (PS IM 2 25.2.2014 pag. 6);
a3) che l’analisi degli ordinati accertamenti tecnici sulle carte sim e rispettivi cellulari dei due imputati (art. 269 segg. CPP e da AI 29 a 35) ha escluso che nei 6 mesi precedenti il loro arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) vi siano stati collegamenti ad antenne ubicate in Svizzera (AI 68 pag. 8).
b) pto. B2:
b1) che entrambi gli imputati sono risultati contaminati sulle mani dalla cocaina (AI 1 pag. 3, 68 all. 23 e 24, rapporto di analisi 5.2.2014 della polizia scientifica);
b2) che nei giorni precedenti il 15.1.2014 entrambi gli imputati hanno consumato della cocaina, ma solo in Italia e non in Svizzera (PP IM 1 2.4.2014 pag. 4 e 6, IM 2 1.4.2014 pag. 4, PS IM 2 15.1.2014 pag. 3, 30.1.2014 pag. 2, IM 1 15.1.2014 pag. 5, 30.1.2014 pag. 3);
b3) che malgrado fosse risultato positivo alla cocaina dall’esame tossicologico delle urine (considerando, di seguito solo cons., 4 della presente sentenza), richiamati l’art. 34 lett. c) dell’Ordinanza dell’USTRA concernente l’Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (di seguito solo OOCCS-USTRA) e l’imputazione di cui al pto. B2 dell’AA, ad IM 2 non è poi stato ordinato alcun esame del sangue.
VII) Diritto
a) giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente, bastando a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;
una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, senza essere autorizzato,
trasporta, importa, possiede o detiene stupefacenti, ritenuto che conformemente
all’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup l’autore è punito con una pena detentiva
(art. 40 CP) non inferiore a 1 anno a cui può essere cumulata una pena
pecuniaria (art. 34 segg. CP) se sa o deve presumere che l’infrazione può
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
c) giusta l’art. 91 cpv. 2 lett. b) LCStr è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a 3 anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi, ricordato che giusta i combinati art. 2 cpv. 2 lett. c) dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (di seguito solo ONC) ed art. 34 lett. c) OOCCS-USTRA un conducente è considerato in tale stato se i valori di cocaina raggiunti o superati nel suo sangue si attestano ad almeno 15 ug/l.
a) nel processo indiziario l’indizio è una circostanza certa dalla quale si può trarre per induzione logica una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi e se la circostanza indiziante non è certa devono innanzitutto accertarla altri elementi di prova. Si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove dirette, su indizi, che permettono un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso dovendo la condanna essere la logica conseguenza della corretta valutazione di quegli indizi, ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi il giudice deve avere cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente. Un giudizio può quindi fondarsi su indizi, purché correlati logicamente nel loro insieme, ritenuto che l’esistenza o meno di un fatto è provata quando il giudice ne è personalmente convinto e meglio moralmente certo. In particolare, nei processi indiziari nella valutazione della credibilità delle affermazioni di uno o più parti occorrerà esaminare i fatti e le circostanze concrete, e meglio se tali affermazioni, senza ispirarsi a motivi di odio o di rancore, appaiono e sono spontanee, lineari, costanti, univoche e disinteressate. Un approfondito esame delle differenti versioni tra le parti è il momento primo che il giudice deve porsi sulla via dell’accertamento della verità. Questo metodo di valutazione è stato più volte ribadito dal Tribunale Federale (di seguito solo TF) con la precisazione che, in assenza di riscontri oggettivi, la credibilità dell’autore, rispettivamente dei testimoni, assurge a punto centrale della valutazione delle prove, il tutto alfine di accertare, al di là di ogni dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti in un determinato modo. Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono allora la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi che ne supportino la verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando di estrapolare singole parole od espressioni dal loro contesto e di dare loro delle semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. In questo senso va sottolineato che il TF ha già avuto modo di stabilire che non tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere aspetti minori o secondari poiché esse vanno messe in conto all’emozione e allo spavento dovuto ad una simile prova. Occorre quindi esperire un attento esame del materiale probatorio ponendo la versione della vittima a confronto con gli elementi oggettivi certi e quindi verificare se il suo racconto è lineare, univoco, costante e privo di fronzoli, laddove per fronzoli non si intendono delle eventuali imperfezioni marginali, ma contraddizioni su punti determinanti che non consentono di accertare, al di là del dubbio oggettivo, che i fatti si sono svolti come raccontato;
b) il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209, 131 I 57, 129 I 217, 173 e 8). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 1P.20/2002 del 19.4.2002);
c) giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto. Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) non significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2009, art. 10 n. 4 e 5, VERNIORY, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 10 n. 35 segg., BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale Commentario, Dike AG, Zurigo/San Gallo 2010, art. 10 n. 15 e 16 nonché DTF 133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di una parte lesa (sentenze non pubblicate del TF 6B.936/2010 del 28.6.2011 e 6B.10/2010 del 10.5.2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova (HOFER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Helbling Lichtenhahn, Basilea 2011, art. 10 n. 58 segg., SCHMID, op. cit., art. 10 n. 5 e BERNASCONI, op. cit., art. 10 n. 23). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua motivazione (sentenza non pubblicata del TF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di un ampio potere di appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché sentenza non pubblicata del TF 6P.218/2006 del 30.3.2007).
d) la chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il chiamante, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è quindi soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da una persona interessata e non libera. Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (sentenza non pubblicata del TF 6P.37/2003 del 7.5.2003). Come gli altri indizi, pertanto, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca, quest’ultima da esaminare in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante nonché dalla generale sua credibilità in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Di seguito e come qualsiasi altro indizio, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice, valutandone nell’ambito del suo potere di apprezzamento la credibilità, deve accertarsi che essa sia vestita, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi, certi e convergenti, e perciò sia da essi confortata. Se è necessario che gli elementi esterni a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa, così da evitare che elementi intrinseci alla stessa vengano usati per la sua conferma, non è per contro necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova, perché se così fosse la chiamata perderebbe di valore, né che si tratti di un elemento di fatto, ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata. Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni così come sopra definiti, la chiamata di correo assume valore di prova.
VIII) Colpa, prognosi, pena
a) giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ricordato come giusta il cpv. 2 di predetta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;
b) giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno 6 mesi, la durata massima è di 20 anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;
c) giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di 6 mesi a 2 anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP) ricordato come giusta il cpv. 2 di predetta norma se nei 5 anni prima del reato l’autore è stato condannato a una pena detentiva (art. 40 CP) di almeno 6 mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli;
d) giusta l’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di 1 anno a 3 anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore ricordato come giusta i cpv. 2 e 3 prima frase di questa norma la parte della pena da eseguire non può eccedere la metà e che quella sospesa e quella da eseguire devono essere di almeno 6 mesi;
e) giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da 2 a 5 anni;
f) giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
g) giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto come un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP).
IX) Retribuzione dei difensori d’ufficio
Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) al termine del procedimento, ricordato come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP), fermo restando come un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (di seguito solo CRP, art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP).
Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1) secondo cui il tempo di lavoro è calcolato in base alla tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h), ricordato come giusta l’art. 5a cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 l’onorario dell’avvocato (di seguito solo avv.) per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usuale, stabilito per legge tra le 22.00 h e le 8.00 h dei giorni feriali rispettivamente nei giorni festivi ufficiali e di sabato, è fissato a fr. 250.-/h. Parimenti si rammenta come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) devono essere riconosciute le spese vive effettivamente sopportate tra cui si ricordano quelle di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto oltre alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente, tra le quali si hanno quelle di trasferta e/o d’interprete.
Preso atto che nessuno dei due difensori d’ufficio (art. 132 segg. CPP) ha tempestivamente impugnato la rispettiva tassazione dinanzi alla CRP (VD all. 2 pag. 3 pto. 11.3 e doc. TPC 16), ne consegue quanto segue:
a) l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) di IM 1 dal 15.1.2014 (AI 5), ha presentato per tassazione le note 9.4.2014 (AI 73) e 17.6.2014 (doc. TPC 14) con un importo omnia comprensivo di fr. 11'114.30, che previo esame da parte della Corte è stato riportato a fr. 6'577.- e meglio fr. 6'171.- per onorari e fr. 406.- per spese di cancelleria e costi di trasferta non essendo dovuta alcuna imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) essendo IM 1 residente all’estero (art. 8 cpv. 1 della LF concernente l’IVA e VD all. 2 pag. 3 pti. 11, 11.1 e 11.1.1);
b) l’avv. DUF 2, difensore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) di IM 2 dal 15.1.2014 (AI 8), ha presentato per tassazione le note 10.4.2014 (AI 74), 6.6.2014 (doc. TPC 12) e 17.6.2014 (doc. Dib. 4 e VD pag. 3), che previo esame da parte della Corte è stata fissata a fr. 6'070.- e meglio fr. 5'742.- per onorari e fr. 328.- per spese di cancelleria e costi di trasferta, non essendo dovuta l’IVA per lo stesso motivo di cui al considerando precedente in fine (VD all. 2 pag. 3 pti. 11, 11.2 e 11.2.1).
X) Confische, sequestri conservativi e dissequestri
a) giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca rispettivamente la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;
b) giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. a) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova;
c) giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. d) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente confiscati;
d) giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno il pubblico ministero o il giudice dispongono il dissequestro e restituiscono gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.
a) la confisca (art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) a:
a1) IM 1 di 1 pistola giocattolo in quanto oggetto che se restituito ad un pluripregiudicato può compromettere la sicurezza delle persone e l’ordine pubblico (VD all. 2 pag. 2 pto. 6);
a2) IM 2 di 1469,47 gr. di eroina, da distruggere (art. 69 cpv. 2 CP, VD all. 2 pag. 2 pto. 7);
b) il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) di 1 tessera dell’albergo __________, di 3 ricevute bancarie __________ intestate a terza persona e di 1 biglietto manoscritto con un indirizzo di __________ (VD all. 2 pag. 2 pti. da 8 a 8.3);
c) il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a:
c1) IM 1 di 1 Iphone 4 di colore bianco Imei __________ e di 1 carta Sim Vodafone __________ previa cancellazione delle relative memorie nonché di 1 caricatore per autovettura e di 3 foglietti con scritte a mano (VD all. 2 pag. 2 pti. da 9 a 9.3);
c2) IM 2 di 1 Iphone 4 di colore bianco Imei __________ e di 3 carte Sim __________, ipko __________ e Tim __________ previa cancellazione delle relative memorie, di 1 tessera ricarica Tim da 10 Euro, di varie tessere nonché di varia documentazione cartacea ad eccezione di quanto indicato nel cons. 19b (VD all. 2 pag. 3 pti. da 10 a 10.7).
XI) Tassa di giustizia e spese procedurali
Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 51 e 69 CP;
19 cpv. 1 lett. b) e d) e cpv. 2 lett. a) LStup;
91 cpv. 2 lett. b) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con IM 2, il 15.1.2014 detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1469,47 grammi netti di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con IM 1, il 15.1.2014, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 1469,47 grammi netti di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
IM 2 è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine di cui al punto B) 2 dell’atto d’accusa.
Di conseguenza,
4.1. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 2 (due) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.2. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa in ragione di 17 (diciassette) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è da espiare.
E’ ordinata la confisca a IM 1 di 1 pistola giocattolo.
E’ ordinata la confisca a IM 2 di 1469,47 grammi di eroina, da distruggere.
È ordinato il sequestro conservativo di:
8.1. 1 tessera dell’albergo ____;
8.2. 3 ricevute bancarie __________ intestate ad __________;
8.3. 1 biglietto manoscritto con un indirizzo di __________.
9.1. 1 Iphone 4 bianco IMEI __________, previa cancellazione della memoria, con caricatore per autovettura;
9.2. 1 carta SIM Vodafone n. __________, previa cancellazione della memoria;
9.3. 3 foglietti con scritte a mano.
10.1. 1 Iphone 4 bianco IMEI __________, previa cancellazione della memoria;
10.2. 1 carta SIM n. __________ previa cancellazione della memoria;
10.3. 1 carta SIM ipko n. __________ previa cancellazione della memoria;
10.4. 1 carta SIM TIM n. __________, previa cancellazione della memoria;
10.5. 1 tessera ricarica TIM da 10 Euro;
10.6. varie tessere;
10.7. documentazione cartacea varia ad eccezione di quanto indicato ai punti 8.1, 8.2 e 8.3 del presente dispositivo.
11.1. Le note professionali 9.4.2014 e 17.6.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 6'171.-
spese e trasferte fr. 406.-
totale fr. 6'577.-
11.1.1. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'577.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.2. Le note professionali 10.4.2014, 6.6.2014 e 17.6.2014 dell’avv. DUF 2 sono approvate per:
onorario fr. 5'742.-
spese e trasferte fr. 328.-
totale fr. 6'070.-
11.2.1. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'070.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
La tassa di giustizia di fr. 1’800.- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, in ragione di 1/2 ciascuno e fr. 200.- a carico dello Stato.
Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta preliminare fr. 13'682.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 227.--
fr. 15'709.--
./. a carico dello Stato fr. 200.--
============
totale fr. 15'509.--
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 900.--
Inchiesta preliminare fr. 6'841.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 113.50
fr. 7'854.50
./. a carico dello Stato fr. 100.--
============
totale fr. 7'754.50
Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 900.--
Inchiesta preliminare fr. 6'841.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 113.50
fr. 7'854.50
./. a carico dello Stato fr. 100.--
============
totale fr. 7'754.50
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster