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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2015.11
Data decisione, Autorità:
12.02.2015, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. marito di una vittima (deceduta) quale istante
Incarto n.
60.2015.11
Lugano
12 febbraio 2015/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.01.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
gli atti istruttori di un incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta priva di data è giunta al
Ministero pubblico il 12.01.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 13.01.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito del decesso di __________, avvenuto il __________, è stato aperto
d’ufficio un procedimento penale per stabilirne l’esatta causa della sua morte.
I periti incaricati dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti sono giunti
alla conclusione che la causa sia da attribuire ad un’intossicazione acuta da
alcol etilico e che trattasi di una morte di natura suicidaria. L’incarto
penale è stato quindi archiviato (inc. MP __________).
-
Con la
presente istanza IS 1, marito della vittima, chiede di ottenere l’autorizzazione
ad accedere al summenzionato incarto penale.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni in merito
alla richiesta.
- Nella fattispecie in esame – nonostante l’istante non
abbia precisato i motivi che stanno alla base della sua richiesta – a giudizio
di questa Corte è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62
cpv. 4 LOG da parte del marito di ┼__________, il quale verosimilmente vorrebbe conoscere l’esatta
causa del decesso di sua moglie.
Di conseguenza IS 1 viene autorizzato da
questa Corte ad esaminare gli atti istruttori dell’incarto MP __________ presso
il Ministero pubblico, concordando le modalità e i tempi di accesso con i
collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni, senza la
facoltà di estrarne delle copie.
- L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della
fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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