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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.326
Data decisione, Autorità: 18.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00326
Lugano 18 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.705 (2026) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 dicembre 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 8’390.--oltre accessori e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 785.-- oltre interessi a titolo di ripetizione dell’indebito;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione del convenuto di incompetenza territoriale, eccezione che il Pretore con decreto 24 novembre 1995 ha accolto;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 15 dicembre 1995 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 18 gennaio 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto e in diritto
che con decisioni 9 settembre 1994 (doc. A e B) il Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti ai precetti esecutivi spiccati nei loro confronti dal convenuto per l’incasso di fr. 8’390.-- oltre accessori a titolo di canoni di locazione dell’appartamento ai tempi condotto a __________
che con riguardo a tale pretesa gli attori il 29 settembre 1994 si sono rivolti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ (doc. C);
che il tentativo di conciliazione, infruttuoso, ha avuto luogo il 18 novembre 1994 (doc. D);
che con allegato datato 16 dicembre 1994, denominato “petizione”, gli attori hanno chiesto al Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, il disconoscimento del debito in questione, nonché la condanna del convenuto al pagamento di fr. 785.-- oltre accessori a titolo di ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF), in relazione ad una precedente pretesa del convenuto per canone di locazione arretrato, pagata per evitare la prosecuzione della procedura esecutiva (doc. E, F, G, H);
che con la risposta di causa del 26 gennaio 1995 il convenuto ha tra l’altro eccepito la competenza territoriale del giudice adito;
che con la replica gli attori hanno contestato l’eccezione e che con la duplica il convenuto l’ha mantenuta;
che con sentenza 24 novembre 1995, intimata alle parti il medesimo giorno, il Pretore ha accolto l’eccezione e respinto la petizione;
che contro siffatto giudizio gli attori si sono aggravati in data 15 dicembre 1995;
che indipendentemente dal fatto che in prima sede si sia seguita la procedura ordinaria -per il che le parti non hanno subito pregiudizio alcuno- la causa che ci occupa è una vertenza in materia di locazione di locali d’abitazioni, alla quale sono applicabili gli art. 404 e segg. CPC;
che l’irregolarità della procedura applicata in prima sede non comporta il protrarsi di tale irregolarità avanti alla Camera civile di appello (I CCA 27 novembre 1995 in re D. e llcc./Z., consid. 2);
che secondo l’art. 411 cpv. 1 CPC l’appello contro una decisione del Pretore in procedura di locazione è da proporre entro il termine di 10 giorni;
che di conseguenza l’appello degli attori è irricevibile in quanto tardivo (analogo: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 308, n. 4);
che gli attori potranno comunque riproporre l’azione di disconoscimento in applicazione dell’art. 139 CO, entro un termine che sarà però di soli 10 giorni (DTF 109 III 49; II CCA 3 aprile 1995 in re A. snc/I. SA, 16 dicembre 1994 in re F. SA/A.G. SA);
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 dicembre 1995 __________ è irricevibile per tardività.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 300.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
Gli attori rifonderanno al convenuto fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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