AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.313
Data decisione, Autorità: 30.01.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00313
Lugano 30 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 153/95 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 giugno 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’987.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr. 13’495.45 in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 7 novembre 1995 ha accolto per fr. 9’323.60 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 20 novembre 1995 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza per fr. 4’323.60 oltre interessi;
Mentre l’istante con osservazioni e appello adesivo del 1° dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili e l’accoglimento del proprio nel senso di ammettere l’istanza per fr. 14’459.45 oltre interessi;
Richiamato il decreto 22 novembre 1995 del Presidente della Camera che ha conferito effetto sospensivo al gravame principale limitatamente al valore appellato di fr. 5’000.--;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante è stata assunta dalla convenuta nell’ottobre del 1993 in qualità di cameriera dell’esercizio pubblico “__________ o” di __________(doc. A e B).
Il 27 aprile 1995 la convenuta ha significato all’istante la disdetta del contratto di lavoro per il 31 maggio 1995 motivata dal “suo comportamento scorretto con i clienti” (doc. D).
A questa è seguito il licenziamento con effetto immediato di cui alla lettera 5 maggio 1995 (doc. I), ribadito da un bigliettino manoscritto recante la data dell’8 maggio 1995 (doc. H).
B. Con l’istanza che ci occupa __________, ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco e a abusivo quello ordinario, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 19’987.-- oltre interessi, importo corrispondente al salario dal 1° aprile al 30 giugno 1995, data per cui il contratto di lavoro avrebbe potuto essere disdetto in via ordinaria, alla quota parte della tredicesima mensilità, all’indennizzo delle ferie non godute e a quello per l’ingiustificato licenziamento in tronco.
C. La convenuta all’udienza di discussione ha ammesso le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’005.05 per il salario di aprile e la quota parte della tredicesima, ritenendo per il resto del tutto giustificato il licenziamento in tronco da lei pronunciato e conseguentemente infondate le ulteriori richieste della parte avversaria.
D. L’istante, anche in conseguenza del pagamento da parte della convenuta dell’importo da lei riconosciuto, ha ridotto in corso di causa la propria pretesa a fr. 13’495.45 oltre interessi.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nella sentenza qui impugnata il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco e di conseguenza ha condannato la convenuta al pagamento di complessivi fr. 9’323.60 oltre interessi, di cui fr. 5’000.-- a titolo di indennità ex art. 337c cpv. 3 CO.
F. Con tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 20 novembre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere l’istanza limitatamente a fr. 4’323’60 oltre interessi.
Anche ammettendo che il licenziamento in tronco era ingiustificato, vi sarebbero elementi di fatto, non considerati dal Pretore, che giustificherebbero di esentare la convenuta dal pagamento dell’indennità prevista dall’art. 337c cpv. 3 CO. Il rapporto di lavoro sarebbe stato di breve durata, e sarebbe stato connesso con la relazione sentimentale avuta dall’istante con il titolare economico della convenuta. L’istante avrebbe inoltre trovato immediatamente un nuovo lavoro, e dovrebbe infine essere considerata la sua concolpa.
G. Nelle osservazioni del 1° dicembre 1995 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
In pari data essa si è inoltre aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere l’istanza per fr. 14’459.45 oltre interessi, sostenendo che le circostanze giustificherebbero la pronuncia di un’indennità pari a fr. 8’190.--, corrispondente a tre mesi di salario lordo, e che sarebbe altresì dovuto l’indennizzo delle ferie non godute per fr. 1’945.85.
H. La convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Considerato
in diritto:
E’ per contro oggetto di disputa l’ammontare dell’indennità stabilita dal giudice in fr. 5’000.--, somma che la convenuta vorrebbe vedere ridotta a zero, e l’istante aumentata a
fr. 8’190.-, importo a suo dire pari a tre mensilità di salario lordo.
Questa norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità e, anche nel caso in cui i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore, nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (per tante: II CCA 18 luglio 1995 in re R./A., 26 giugno 1995 in re A./E. AG; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO).
Ne segue che anche se la norma di legge si esprime in termini di possibilità, il giudice in caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazioni è di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità.
A questo obbligo si può derogare solo in casi del tutto eccezionali, ed in particolare in quello in cui nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (II CCA 6 dicembre 1995 in re E./C.; Rehbinder, opera citata, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 ad art. 337c CO).
Il giudice che decide secondo equità, come del resto indica lo stesso art. 337c CO, deve tenere conto di tutte le circostanze particolari ed importanti della fattispecie concreta.
L’autorità di appello può riesaminare liberamente una tale valutazione, ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF 118 II 55, 109 II 391; II CCA 6 aprile 1994 in re J./B. SA, 18 febbraio 1993 in re P./T. SA).
In particolare, nel determinare l’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO il potere di apprezzamento del giudice è limitato unicamente nel senso che la stessa non deve superare i 6 salari mensili (DTF 119 II 159 e 160, 116 II 301 e segg.).
Le stesse, anche volendo per ipotesi ammettere che il Pretore le avesse misconosciute, non rivestono tuttavia quel carattere di eccezionalità -la stessa convenuta non lo afferma- tale da far risultare iniqua nei suoi riguardi la sua condanna al pagamento di un’indennità.
Ne discende già solo per questo motivo l’impossibilità di accogliere la richiesta della convenuta di essere esentata dal pagamento dell’indennità.
5.1 La convenuta indica quale primo elemento in suo favore la breve durata del rapporto di lavoro. Di questo parametro di giudizio il Pretore ha tuttavia già tenuto conto (pag. 9), di modo che vi è da ritenere che la convenuta, senza evidente motivo, voglia su questo tema sostituire il proprio personale apprezzamento a quello del giudice.
5.2 Di nessuna rilevanza è la seconda argomentazione della convenuta, secondo cui si dovrebbe tenere conto nel giudizio del fatto che “il rapporto di lavoro era dovuto al rapporto sentimentale tra l’appellata ed il titolare economico della ditta appellante”.
Infatti, quand’anche i buoni rapporti tra quelle parti avessero facilitato l’assunzione dell’istante, sarebbe in ogni modo inaccettabile il sillogismo, velatamente proposto dall’appellante, secondo il quale alla fine della relazione sentimentale con il signor __________doveva seguire anche -in tronco- quella del rapporto di lavoro concluso con una persona giuridica: il fatto, a torto evidenziato dalla convenuta, la mette al contrario in cattiva luce, e non fa che dimostrare la natura ritorsiva della disdetta.
E’ peraltro a giusta ragione che il Pretore nell’esame dei di lei rapporti con la convenuta non ha addebitato all’istante gli avvenuti litigi sul posto di lavoro con il signor __________spettava semmai alla convenuta, che si dichiara cognita della situazione, prendere le opportune misure affinché i litiganti non avessero modo di turbare l’andamento degli affari. Questo almeno sino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, che, stante l’incompatibilità tra due dipendenti tenuti a collaborare, non sarebbe per questo motivo stata abusiva (II CCA 18 settembre 1995 in re L./S.C.M), a meno che non fosse colpevolmente stata licenziata la parte non responsabile della situazione.
5.3 Parimenti inconferente è il rilievo, di mera opportunità, secondo cui l’istante avrebbe rapidamente trovato una nuova occupazione, nulla togliendo questa circostanza alla gravità dell’offesa recata all’istante o alla colpa della convenuta.
5.4 Né si può in astratto affermare che l’apprezzamento del Pretore sarebbe inconciliabile con la teorica ammissione di una concolpa della dipendente licenziata, avendo la giurisprudenza di questa Camera già avallato indennizzi pari a due (II CCA 10 ottobre 1995 in re T./K. SA) o anche tre mesi di stipendio (II CCA 21 febbraio 1995 in re P./P SA) in favore di dipendenti corresponsabili del loro licenziamento.
Non può che seguirne la reiezione del gravame principale.
la grave lesione della sua personalità;
l’inesistenza delle circostanze addotte per il licenziamento e l’uso di un foglietto stropicciato;
lo stato di grave bisogno in cui è stata messa a causa del mancato versamento del salario di aprile e i problemi avuti con la Cassa di disoccupazione;
La lesione della personalità dell’istante è fattore che il Pretore ha esaminato, essendo essa un’implicita conseguenza della pronuncia di un licenziamento in tronco ingiustificato.
Anche l’esistenza di un nesso tra la relazione sentimentale e il licenziamento è stata considerata dal Pretore (consid. 4, pag. 6), che ha appunto ritenuto tale nesso motivo non giustificante il licenziamento in tronco.
Su questo primo argomento della lesione della propria personalità, l’istante non evidenzia perciò nulla che non sia stato già oggetto di disamina da parte del Pretore, così che anche in questo caso si è in sostanza confrontati con una parte che a torto vuole sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice.
Pure l’inesistenza dei motivi addotti nella lettera di licenziamento è una necessaria e ovvia conseguenza del riconoscimento della loro mancanza di fondamento, così che si tratta di argomento che di per sé non conferisce diritti particolari al dipendente. In proposito l’istante si limita ad affermare la pretestuosità dei motivi addotti, ma non afferma che gli stessi sarebbero per lei gravemente diffamanti (come ad esempio sarebbe il caso per un’accusa di appropriazione indebita, concorrenza sleale, o altro comportamento penalmente rilevante) o le avrebbero causato serie conseguenze, quali ad esempio dei rifiuti di assunzione da parte di potenziali nuovi datori di lavoro. Non si tratta perciò in questo caso di un motivo che può condurre all’aumento dell’indennità stabilita dal Pretore.
Il mancato pagamento dell’ultimo salario costituisce invece comportamento anticontrattuale ma, considerato che già il 2 agosto 1995 la convenuta si è dichiarata disposta al pagamento, e vista la globalità della situazione, e perciò anche la relativamente breve durata del rapporto di impiego e il comportamento non sempre esemplare dell’istante sul posto di lavoro (p. es. testi __________ __________), non si giustifica ancora di rettificare l’apprezzamento globale effettuato dal Pretore.
Non è infine addebitabile al comportamento della convenuta la decisione 9 giugno 1995 della Cassa di disoccupazione (doc. O) che ha sospeso il diritto dell’istante alle identità per 21 giorni, ma bensì ad un’errata valutazione da parte della cassa stessa del comportamento dell’istante, ritenuto piuttosto che per l’art. 29 LAD la Cassa nel dubbio circa l’esistenza di pretese dell’istante nei confronti della datrice di lavoro avrebbe dovuto pagare l’indennità. Non essendo i problemi con l’autorità amministrativa direttamente ascrivibili alla convenuta, gli stessi non possono comportare un diverso giudizio sull’indennità.
8.1 A livello teorico il rilievo è giustificato.
Secondo la nuova norma, infatti, il contratto di lavoro prende fine con il licenziamento in tronco, e i diritti del lavoratore, compreso quello attinente alle ferie non godute, si tramutano di conseguenza in una pretesa pecuniaria di risarcimento danni (DTF 117 II 271).
L’abbandono della finzione secondo cui il lavoratore avrebbe potuto fruire delle ferie nell’ipotetico periodo di disdetta non è tuttavia assoluto: nei casi (come ad esempio nei contratti a tempo determinato) in cui il contratto non avrebbe potuto prendere fine in un termine breve, e il lavoratore beneficia perciò dell’indennizzo dello stipendio per un lungo periodo, non si ritiene giustificato di attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie (così in: II CCA 22 aprile 1994 in re S./S. SA e I. SA), ammettendosi in tal caso che l’indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non godute (DTF 117 II 273).
Se invece il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve, ritenuto con ciò un lasso di due o tre mesi, il pagamento delle ferie non godute deve essere riconosciuto (DTF 117 II 272).
Nel caso di specie, perciò, l’istante avrebbe per principio diritto al pagamento delle ferie non godute sino alla fine del rapporto contrattuale.
8.2 All’atto pratico, l’istante nelle conclusioni (pag. 3) ha chiesto fr. 750.-- per 10 giorni delle ferie del 1994 e fr. 1’237.-- per 17 ½ giorni di ferie del 1995, per un totale di fr. 1’987.--, somma rettificata a fr. 1’945.85 nell’appello adesivo (pag. 7).
Dal doc. 5 la convenuta risulta però aver già pagato all’istante a tal titolo la somma di fr. 1’911.-- nel marzo del 1995, così come da lei sottolineato all’udienza di discussione (cfr. verbale, pag. 2).
L’istante in replica ha negato l’avvenuto pagamento (verbale, pag. 4), ma in assenza della prova del contrario -che spettava a lei fornire- la quietanza da lei rilasciata deve nondimeno essere ritenuta fedefacente (II CCA 26 gennaio 1995 in re I./P.).
La tesi giuridica da lei addotta, secondo la quale siffatto pagamento sarebbe contrario alla disposizione imperativa di cui all’art. 329d cpv. 2 CO non modifica il fatto che esso è comunque avvenuto, e che perciò l’istante non può postularlo nuovamente.
Né è dovuto il maggiore importo di fr. 34.85 da lei richiesto (pari alla differenza tra i fr. 1’911.-- già ricevuti e i fr. 1’945.85 richiesti), avendo l’istante quantificato le proprie ferie con valuta 30 giugno 1995, mentre in realtà il suo diritto ad ottenerne il pagamento è limitato a quelle maturate al giorno del licenziamento in tronco (Rehbinder, opera citata, n. 3 ad art. 337c CO: “bisher aufgelaufener Ferienansprüche”; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 18 ad art. 337c CO).
Anche se così non fosse, la convenuta avrebbe in ogni caso potuto fruire in natura delle ferie durante il periodo di disdetta almeno per fr. 34.50, corrispondenti a meno di ½ giornata di vacanza secondo l’art. 73 cpv. 2 del CCL.
Ne consegue perciò la reiezione anche dell’appello adesivo.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto però che le stesse non vengono assegnate per l’appello adesivo, non avendo la convenuta presentato osservazioni (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 novembre 1995 __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 1° dicembre 1995 __________ c è respinto.
IV. Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili per la procedura di appello adesivo.
V. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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