AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.310
Data decisione, Autorità: 27.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00310
Lugano 27 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.1105 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 9 gennaio 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68’093.10 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 26 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 16 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni dell’11 gennaio 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore sostiene con la petizione di avere incaricato la convenuta di locare a terzi e amministrare l’appartamento da lui posseduto a __________.
In esecuzione di tale mandato la convenuta avrebbe locato l’appartamento a tale __________, che alla scadenza del contratto (fine settembre 1988) vi avrebbe lasciato danni per fr. 15’669.50 e canoni e spese impagati per fr. 5’273.10.
La convenuta non si sarebbe inoltre preoccupata di riscuotere l’esigua garanzia prestata dal conduttore di fr. 5’000.--.
L’appartamento sarebbe poi stato sfitto dall’ottobre 1988 al luglio 1989, con un mancato introito di fr. 47’150.--.
Avendo la convenuta ripetutamente violato il proprio obbligo di diligenza, segnatamente chiedendo una garanzia insufficiente e con il proprio comportamento all’atto della restituzione dell’ente locato, essa sarebbe responsabile per i predetti danni.
B. Nella risposta del 18 febbraio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando la pretesa violazione del proprio dovere di diligenza, come pure l’esistenza dell’asserito danno e del nesso di causalità tra il proprio agire e tale danno.
C. In replica l’attore ha rimproverato alla convenuta anche l’accettazione di una disdetta intempestiva, con il che sarebbe a maggiore ragione fondata la pretesa per il mancato incasso dei canoni di locazione.
Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità delle norme sul contratto di mandato, ha in sostanza ritenuto che la convenuta non si sia comportata in maniera anticontrattuale, ed ha perciò respinto la petizione.
E. Con l’appello in rassegna l’attore ha ribadito le proprie tesi e domande, sostenendo che il Pretore avrebbe ammesso a torto la correttezza dell’agire della convenuta, e avrebbe di conseguenza erroneamente omesso l’esame delle altre premesse del di lei obbligo risarcitorio.
F. Delle osservazioni 11 gennaio 1996 della convenuta, nelle quali essa chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
In base all’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.):
il mandante ha subito un danno;
il mandatario ha violato un dovere contrattuale;
esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;
il mandatario ha commesso una colpa.
Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, è addirittura manifesto che l’accettazione di una disdetta intempestiva (doc. E) con la quale il termine di disdetta viene abbreviato di ben 9 mesi senza il consenso del mandante, e senza che vi sia immediatamente pronto un subentrante per l’ente locato (a maggior ragione se l’appartamento è, come quello di specie, per sua natura difficile da locare -cfr. deposizione __________ -), costituisce atto di amministrazione palesemente contrario agli interessi del mandante, in quanto passibile di causargli un immediato pregiudizio economico.
Si tratta perciò di una violazione del dovere di diligenza nei suoi confronti, che non è sicuramente giustificabile, come erroneamente ritenuto dal Pretore, con il richiamo alla latitudine di apprezzamento di cui dispone il mandatario, ritenuto oltretutto che l’eventualità che siffatta soluzione sarebbe stata corrispondente agli interessi del mandante è rimasta allo stadio di puro parlato.
Vero è invece che il mandante in conseguenza del comportamento della convenuta ha perso il diritto di tenere responsabile il conduttore dei canoni di locazione per il periodo compreso tra l'ottobre del 1988 e il giugno del 1989.
Non dovendosi necessariamente ammettere che il conduttore, qualora non fosse stata accettata la sua disdetta anticipata, avrebbe immediatamente sospeso il pagamento del canone, o che anche in tale ipotesi non sarebbe stato possibile procedere nei suoi confronti all’incasso forzato dei canoni del periodo di disdetta, ne deve conseguire che la violazione contrattuale commessa dalla convenuta ha causato, o almeno favorito il verificarsi del danno costituito dal mancato incasso dei suddetti canoni.
Non avendo la convenuta saputo giustificare validamente il proprio operato, gravemente lesivo dell’obbligo di diligenza (non potendosi ritenere giustificata la disdetta intempestiva dal cambiamento di sede di lavoro e dalla partenza all'estero dell'inquilino poiché tali circostanze non possono essere giudicate imprevedibili al momento della conclusione del contratto: I CCTF 24 ottobre 1994 in re F. c. Cassa Pensione C.G.), ne deve seguire la sua condanna al risarcimento dell’intero danno di fr. 42’435.--, pari al canone mensile di fr. 4’215.-- e all’acconto spese di fr. 500.-- per 9 mesi.
In effetti, ciò che l’attore identifica come il proprio danno -ovvero il mancato incasso del canone e delle spese- è in realtà frutto del comportamento del conduttore e non della convenuta.
Un comportamento maggiormente tempestivo da parte della convenuta -che è ciò che l’attore avrebbe auspicato- l’avrebbe verosimilmente portata ad avviare una procedura esecutiva o giudiziaria nei confronti dell’inquilino, ma non gli avrebbe di certo impedito di lasciare l’appartamento senza pagare l’ultimo canone, tesi che nemmeno lo stesso attore ha mai sostenuto.
Dato che la possibilità di perseguire l’inquilino rimaneva comunque intatta al momento dell’avvio di questa procedura, non essendosi compiuta la prescrizione della pretesa, ne consegue che non vi è nesso di causalità adeguata tra le pretese omissioni della convenuta e l’asserito danno.
4.1 Il rimprovero dell’attore di avere richiesto solo fr. 5’000.-- di cauzione è infondato.
Benché in teoria sarebbe senza dubbio stato possibile chiedere una cauzione più elevata, non si può disattendere che una pretesa pari a tre canoni di locazione nell’ambito di un contratto concluso per la durata di tre mesi avrebbe con ogni probabilità dissuaso molti potenziali conduttori dallo stipulare il contratto, e per certi versi avrebbe di conseguenza potuto dimostrarsi controproducente per il mandante medesimo.
Inoltre, benché corrispondente a solamente poco più di una mensilità di pigione, la somma di fr. 5’000.-- appare in termini assoluti ragguardevole, e adatta perciò a coprire buona parte dei possibili danni che un inquilino medio potrebbe inavvertitamente arrecare all’ente locato.
Ne segue che per questo motivo non può essere ravvisata negligenza della convenuta nell’esecuzione del mandato.
4.2 Non potendosi pretendere dalla convenuta la periodica ispezione dell’appartamento dell’attore per accertarsi dell’uso fattone dal conduttore -non lo afferma nemmeno l’attore, che limita i propri rimproveri sul tema alla richiesta di una garanzia insufficiente e a negligenza all’atto della restituzione dell’appartamento (petizione, pag. 8)-, essa, come l’attore, si è trovata di fronte al fatto compiuto costituito dall’esistenza di danni nell’appartamento.
Non per questo la convenuta avrebbe potuto trattenere l’inquilino fino al pagamento dei pretesi danni ed impedire quindi l’insorgenza del pregiudizio economico lamentato dall’attore.
Si pone perciò il medesimo problema di nesso di causalità adeguata tra l’asserito intempestivo agire della convenuta e il preteso danno, già visto per la richiesta di risarcimento del canone di locazione (consid. 3) e da risolvere anche in questo caso in sfavore dell’attore, dovendosi ammettere la possibilità per lui di procedere nei confronti del conduttore.
E’ per contro vero che la convenuta -come aveva fatto in occasioni precedenti (cfr. doc. 8)- avrebbe dovuto in occasione della riconsegna dell’ente locato allestire un protocollo di accertamento degli eventuali difetti dell’appartamento, così da garantire o facilitare la prova della loro esistenza in una successiva procedura.
Nell’ipotesi che l’attore avesse a procedere nei confronti dello __________ per il risarcimento dei danni e dovesse soccombere per non aver saputo dimostrare il benfondato delle sue pretese, questa mancanza potrebbe essere ritenuta rilevante. Ciò non è tuttavia il caso nell’ambito della richiesta diretta di risarcimento qui in esame.
4.3 Eccezion fatta per i lavori di pulizia, non vi è in ogni caso la prova, che doveva essere fornita dall’attore (art. 8 CC), del fatto che la somma pretesa corrisponda realmente e interamente a danni arrecati dal conduttore piuttosto che a spese di ripristino della normale usura dell’immobile.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Gli interessi al 5% sull’importo di fr. 42’435.-- decorrono dalla data media del 15 gennaio 1989.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 novembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
è condannata a pagare a __________ fr. 42’435.-- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 1989.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 300.-- per ripetibili parziali d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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