AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.306
Data decisione, Autorità: 20.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00306
Lugano 20 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 1901 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 29 aprile 1994 da
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. da __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 1’000’000.- oltre interessi derivante da un avallo cambiario;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.
Ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria formulata dall’attore con istanza 1° settembre 1995, che il Pretore ha respinto con decreto 30 ottobre 1995;
Appellante la parte attrice con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria del 10 novembre 1995 con cui si chiede la riforma della querelata decisione nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria o in subordine di rinviare gli atti alla Pretura per un nuovo giudizio dopo l’esperimento di altri accertamenti; il tutto, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto in fatto
che nell’ambito di una promozione immobiliare sulle part. __________e __________RFD di __________, il __________ ha concesso alla __________ un finanziamento di fr. 5’950’000.- in due tappe, e meglio fr. 2’950’000.- per l’acquisto dei terreni e fr. 3’000’000.- per la loro edificazione;
che, a garanzia del mutuo concesso, la banca ha chiesto ed ottenuto dalla società la messa in pegno di tutta una serie di cartelle ipotecarie al portatore per un valore nominale di pari importo;
che, per meglio cautelarsi, la banca ha pure ottenuto che il credito di costruzione di fr. 3’000’000.- fosse inoltre assistito da un pagherò a vista, al suo nome e domicilio, di fr. 1’000’000.-, firmato dalla società __________ ed avallato dal signor __________ (doc. C);
che è stato altresì pattuito (doc. C) che le cartelle ipotecarie nonché il pagherò servivano a garantire anche il credito di fr. 2’950’000.- concesso in precedenza per l’acquisto dei terreni (doc. B);
che il 23 dicembre 1993 la banca ha comunicato a __________, con copia per conoscenza al signor __________, la disdetta delle predette relazioni bancarie, avvertendo nel contempo che, oltre all’esecuzione delle garanzie ipotecarie, avrebbe provveduto nei confronti dell’avallante mediante la messa in circolazione del vaglia cambiario di fr. 1’000’000.- (doc. D);
che il 17 gennaio 1994 il __________ ha fatto spiccare nei confronti di __________ il PE N. __________dell’UE di Lugano di fr. 1’000’000.- oltre interessi, cui l’escusso ha interposto opposizione;
che con sentenza 11 aprile 1994 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al PE per la somma di fr. 1’000’000.- oltre interessi al 5% dal 11 gennaio 1994 (doc. A);
che con petizione 29 aprile 1994 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito, sostenendo che il vaglia cambiario era stato dato in pegno assieme alle cartelle ipotecarie e che lo stesso era stato emesso allo scopo di garantire solo l’eventuale scoperto che avrebbe potuto risultare dalla realizzazione forzata dei fondi;
che di conseguenza, a suo dire, la banca convenuta prima di poter usufruire del vaglia doveva entrarne in proprietà e quindi avrebbe dovuto dapprima procedere, anche per il vaglia, con la procedura di realizzazione;
che in ogni caso, sempre a suo dire, si sarebbe dovuto attendere l’esito della procedura di realizzazione dei fondi, per sapere se eventualmente vi fosse o meno uno scoperto da coprire;
che con la risposta di causa il ____________________ si è opposto alla petizione, facendo notare che il vaglia cambiario costituisce un riconoscimento di debito astratto, per cui le argomentazioni di controparte, oltre che infondate, sarebbero del tutto ininfluenti;
che con istanza 12 luglio 1995, ad istruttoria ormai terminata, la convenuta ha chiesto che controparte fosse astretta a versare una cauzione processuale ai sensi dell’art. 153 CPC, rilevando come l’attore, al beneficio di ben 7 attestati di carenza beni, fosse indigente;
che con istanza 1° settembre 1995 l’attore ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che, a questo proposito, egli ha osservato che la sua situazione economica era disastrata e sicuramente tale da non consentirgli di versare gli acconti richiesti; che inoltre, a questo stadio della lite, sarebbe stato assurdo respingere tale richiesta, dato che un suo eventuale diniego avrebbe dovuto essere giustificato con un “fumus boni iuris” che non lascerebbe speranze nella causa di merito;
che con osservazioni 13 settembre 1995 la convenuta si è opposta alla richiesta di assistenza giudiziaria, rilevando come la causa, a maggior ragione a questo stadio della lite, non avrebbe alcuna reale possibilità di essere accolta;
che con decreto 30 ottobre 1995 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, asserendo che l’attore nell’ambito della domanda qui in esame si sarebbe limitato a sostenere di non essere in grado di far fronte alle spese della causa “non per cattiva volontà sua, ma per la grave crisi economica che ha colpito segnatamente il settore immobiliare”;
che, a suo parere, quindi, l’affermazione dell’attore riguardo alla sua situazione finanziaria sarebbe rimasta allo stadio di puro parlato, l’attore essendosi perfino astenuto dal produrre il certificato municipale per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria, certificato che comunque, anche se con preavviso favorevole del Municipio, da solo ancora non darebbe automaticamente diritto al beneficio di cui all’art. 155 CPC;
che con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale del 10 novembre 1995 l’attore chiede la riforma della querelata decisione nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria o in subordine di rinviare gli atti alla Pretura per un nuovo giudizio dopo l’esperimento di altri accertamenti; il tutto, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che egli afferma che la sua insolvenza risultava chiaramente dagli atti, in particolare dal doc. H (allegato alla domanda di cauzione) ed era stata parimenti riconosciuta dalla controparte, la quale a sua volta e proprio per quel motivo aveva formulato la predetta istanza di cauzione;
che d’altro canto, se era vero che egli non aveva prodotto il certificato municipale per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria, tale circostanza sarebbe irrilevante, essendo pacifico come lo stesso non sia determinante, avendo semmai solo il carattere di un indizio;
che il Pretore avrebbe quindi misconosciuto la situazione concreta, tanto più che inoltre, per legge, l’esistenza del presupposto dell’indigenza doveva essere esaminata d’ufficio;
che in ogni caso gli argomenti relativi al fumus boni iuris sarebbero improponibili, in quanto la causa si trovava ormai allo stadio di dibattimento finale esperito;
considerando in diritto
che giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la circostanza per cui la causa si trovi allo stadio conclusivo non può evidentemente implicare eo ipso l’accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria, dato che tale conseguenza non è prevista dalla legge;
che l’art. 156 CPC prescrive infatti che la stessa possa essere richiesta ad ogni stadio della causa, ma non assicura evidentemente la sua concessione nel caso in cui la richiesta venga formulata nella fase finale della vertenza;
che al contrario la stessa può essere concessa solo se sono dati i presupposti di cui all’art. 155 e segg. CPC, ovvero l’esistenza di uno stato di indigenza da parte del richiedente e la verosimiglianza di buon fondamento della causa;
che per costante giurisprudenza esiste indigenza, requisito per ottenere l’assistenza giudiziaria, quando i mezzi di cui dispone la parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso, senza operare distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (DTF 119 Ia 12; Rep. 1983 p. 118, 1970 p. 67; IICCA 19 giugno 1995 in re F./B., 26 ottobre 1994 in re G. SA/S., 10 gennaio 1994 in re F./U.);
che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il giudizio sull’esistenza dei presupposti dell’assistenza giudiziaria ed in particolare dell’indigenza può basarsi su una semplice verosimiglianza, evitando cosi uno schematismo esagerato (DTF 106 Ia 83 e ICCTF 5 febbraio 1987 in re Gandolfi);
che di principio vi è motivo di riconoscere tale presupposto nel caso in cui l’istante risulta essere privo di reddito e di sostanza imponibili fiscalmente, se è oberato da debiti, oppure se a suo carico vi sono attestati di carenza beni e numerose esecuzioni in corso, anche per importi modesti (IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U.);
che nel caso di specie la motivazione con cui il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, ritenendola in sostanza non sufficientemente comprovata, non può essere condivisa;
che infatti, quand’anche la documentazione versata agli atti non avesse permesso di formulare un giudizio sul tema, il giudice di prime cure in applicazione dell’art. 156 CPC avrebbe avuto il dovere di contribuire alla raccolta delle prove necessarie alla valutazione del caso, atteso che la procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 156);
che nel caso in rassegna, comunque, non si può neppure condividere l’opinione del Pretore circa la mancanza di concludenza delle prove agli atti;
che, effettivamente, dal doc. H -allegato all’istanza di cauzione formulata dalla convenuta- si evince chiaramente che l’attore è insolvente, visto come nei suoi confronti siano stati rilasciati non meno di 7 attestati di carenza beni, accompagnati dalla certificazione di numerose esecuzioni in corso;
che tale circostanza è stata del resto ammessa anche dalla controparte, sia nelle osservazioni all’istanza di assistenza giudiziaria, sia nella domanda di cauzione;
che, stando così le cose, ben si può ritenere, contrariamente all’assunto pretorile, che il presupposto dell’indigenza è pacificamente adempiuto;
che il giudizio di prime cure deve tuttavia essere confermato per un altro motivo;
che in effetti giusta l’art. 157 CPC l’assistenza deve essere rifiutata se la causa non presenta probabilità di esito favorevole;
che per giurisprudenza il requisito della probabilità di esisto favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad art. 157; IICCA 8 agosto 1995 in re C./F., 16 ottobre 1995 in re K./S.);
che nell’ambito di un giudizio forzatamente sommario -che non vuole, né può anticipare quello di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 6 ad art. 157)- la fondatezza della presente azione di disconoscimento di debito appare tutt’altro che scontata;
che innanzitutto, e contrariamente a quanto assunto dall’attore, non vi è alcun valido motivo per ammettere che il vaglia sia stato dato semplicemente in pegno;
che dalla sistematica e dal tenore letterale del doc. C si evince che la società __________ aveva dato in pegno alla convenuta tutta una serie di cartelle ipotecarie al portatore, mentre non risulta affatto che lo stesso sia avvenuto anche per il vaglia cambiario, che costituiva semmai una semplice garanzia supplementare;
che, secondo il principio della buona fede, il fatto che il credito fosse “inoltre” assistito dal vaglia (doc. C) non può di per sé significare la sua dazione in pegno;
che lo stesso dicasi per il fatto che, sempre nel doc. C, si sarebbe pattuito che le predette cartelle ipotecarie nonché il pagherò servivano pure a garanzia del credito di fr. 2’950’000.-;
che il teste __________, relatore del doc. C assieme a un collega, ha puntualizzato che con l’espressione “il credito rimane comunque assistito da pagherò” non si poteva intendere che lo stesso veniva ceduto a pegno (teste __________ p. 2);
che il vaglia cambiario, che perciò non è assolutamente stato costituito in pegno, poteva senz’altro essere incassato presso l’avallante, non dovendosi in precedenza far capo alla procedura di realizzazione del pegno manuale;
che, d’altro canto, non risulta neppure che il vaglia fosse stato consegnato al solo scopo di coprire un’eventuale scoperto che avrebbe potuto risultare da un’eventuale procedura di realizzazione dei fondi;
che innanzitutto non vi è alcuna presunzione legale secondo la quale l’avallante debba essere escusso dopo il debitore principale, la norma secondo cui il fideiussore solidale non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e crediti così come precisato dagli art. 496 cpv. 2 CO non essendo applicabile a favore dell’avallante (IICCA 6 settembre 1995 in re O./U.; Rep. 1948, 380; Jäggi/Druey/Von Greyerz, Wertpapierrecht, pag. 188);
che inoltre dagli atti di causa non risulta che il vaglia avesse lo scopo di una garanzia accessoria rispetto alle cartelle ipotecarie, con la conseguenza che lo stesso avrebbe potuto essere incassato solo al termine della procedura di realizzazione dei fondi;
che il teste __________ ha infatti riferito che lo scopo del vaglia era quello di garantire la parte di anticipo che superava il limite normalmente applicato, parte di anticipo che per la banca non era ritenuto adeguatamente garantito dalla cartelle ipotecarie (teste __________ p. 1);
che la proposta effettuata da __________ di sottoscrivere il pagherò era data dalla circostanza secondo cui la banca finanziava l’operazione oltre le normali basi di anticipo per casi di quel genere (teste __________ p. 1);
che il teste __________ ha a sua volta riferito, a proposito del pagherò, che la banca voleva garantirsi la copertura entro parametri usualmente messi in atto da un istituto di credito in un’operazione di acquisto di terreni e relativa costruzione, come quella in oggetto (teste __________ p. 3);
che le cartelle ipotecarie e il pagherò erano pertanto in un “unico calderone”, ovvero che non vi era particolare precedenza delle cartelle (teste __________ p. 3);
che nemmeno dal doc. C si può evincere il carattere accessorio del vaglia cambiario rispetto alle altre garanzie;
che la banca convenuta era quindi libera di avvalersi contro l’avallante, prima di procedere alla realizzazione delle altre garanzie, segnatamente dei pegni immobiliari (IICCA 6 settembre 1995 in re O./U.);
che, in tali circostanze, le probabilità di respingere la petizione appaiono di gran lunga superiori a quelle di un suo eventuale accoglimento (DTF 109 Ia 9; IICCA 16 ottobre 1995 in re K./S.);
che di conseguenza non sono date le premesse per porre l’attore al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella causa di merito;
che l’appello deve pertanto essere respinto già in applicazione dell’art. 313bis CPC, senza che vi sia la necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che a dipendenza dell’esito del presente giudizio non vi è motivo per concedere all’appellante il beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, anche se le motivazioni del giudizio pretorile apparivano francamente un po’ affrettate;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 novembre 1995 __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 190.-
b) spese fr. 10.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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