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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.305
Data decisione, Autorità: 16.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00305
Lugano 16 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA 95.98 (1901) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 11 luglio 1991 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
in materia di compravendita mobiliare che il Pretore, con sentenza 20 ottobre 1995, ha accolto condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo di Fr. 33’983.05 oltre interessi al 7% dal 7 gennaio 1991;
Appellante il convenuto il quale, con atto d’appello 14 novembre 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di petizione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha condannato il convenuto a versare all’attrice il controvalore in franchi di due forniture di sollevatori idraulici per autoveicoli come alle fatture 6 marzo e 17 aprile 1990 (doc. A e doc. B) rimaste impagate;
che, con riferimento all’unica eccezione sollevata dal convenuto nel senso di non aver mai ordinato nulla all’attrice, il Pretore ha fatto proprie le risultanze delle audizioni testimoniali secondo le quali l’attrice ____________________ venne incaricata dalla __________, alla quale le ordinazioni erano giunte e che al quel momento aveva un’ insufficiente capienza di castelletto per anticipi all’esportazione, di fornire al convenuto le apparecchiature idrauliche così che l’attrice acquistò tali apparecchiature e le spedì in __________, consenziente con tale modo di procedere lo stesso convenuto (testi __________ e __________);
che, con l’appello che ci occupa, il convenuto ripropone la sua argomentazione osservando che i testimoni sulle cui deposizioni il Pretore ha fatto capo per condannarlo al pagamento delle fatture sono soci dell’attrice rispettivamente della __________ e quindi non sono attendibili;
che, inoltre, non ha mai consentito con la pretesa e presunta surrogazione contrattuale e che i carrelli elevatori idraulici forniti non hanno mai funzionato regolarmente;
che quest’ultimo argomento é stato avanzato per la prima volta in appello non apparendo per nulla negli allegati di risposta e di duplica presentati in prima sede e di conseguenza, siccome in contrasto con la norma dell’art. 321 litt. b) CPC che vieta alle parti di addurre nuovi fatti, prove od eccezioni in appello, non può essere considerato;
che anche quando l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se é accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto contrari deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 90 CPC, n. 19);
che l’appellante non indica quali altre prove sconfesserebbero le criticate deposizioni testimoniali limitandosi ad affermare che “fatta astrazione delle testimonianze di __________ e di __________....non vi é nessun concreto supporto probatorio che legittimi le conclusioni di parte attrice e della sentenza qui impugnata”;
che anche non volendo considerare le dichiarazioni testimoniali - delle quali in ogni caso il Pretore ha tenuto conto in modo corretto - sta il fatto che le fatture delle apparecchiature idrauliche, regolarmente consegnate, provenivano dalla __________ senza che il convenuto, nemmeno di fronte ai solleciti di pagamento notificatigli da avvocati italiani e svizzeri per conto dell’attrice (doc. C e doc. D), abbia mai, se non solo in causa, sollevato alcuna eccezione;
che di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito a una fattura o a un estratto conto non significa ancora accettazione giusta l’art. 6 CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981 p. 41; Rep. 1988 p. 273) ma é però altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di una fattura erronea o eccessiva non è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (Rep. 1988 p. 273);
che, in concreto, l’appellante si trova in palese mala fede poiché, oltre a non reclamare di fronte all’intestazione delle fatture ed ai richiami di pagamento per conto della ditta attrice, ha persino promesso il pagamento di una delle due fatture mostrando un ordine di bonifico che avrebbe consegnato in giornata alla sua banca con indicazione, quale beneficiario del versamento, della __________ (doc. ...);
che ne segue che se anche ha ordinato le apparecchiature alla __________ é stato d’accordo che le stesse venissero invece fornite e fatturate dalla qui attrice e appellata riconoscendola così quale sua controparte contrattuale nell’ambito delle compravendite litigiose ;
che l’appello, infondato in ogni suo punto e chiaramente defatigatorio, può essere respinto già all’occasione dell’esame preliminare come concede l’art. 313bis CPC senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 14 novembre 1995 __________ é respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giudizio Fr. 500.-
b) spese Fr. 20.-
totale Fr. 520.-
sono a carico dell’appellante.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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