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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.304
Data decisione, Autorità: 01.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00304
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.34 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 31 marzo 1995, corredata da domanda di provvedimenti cautelari, da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
ora
rappr. dall’ avv. __________
con cui la parte attrice - per quanto riguarda la domanda cautelare - ha chiesto il divieto di utilizzo da parte della convenuta della propria ragione sociale pendente causa;
che il pretore, con decreto supercautelare 4 aprile 1995, ha accolto;
decreto confermato anche in via cautelare - effettuato il contraddittorio - con decisione 12 ottobre 1995;
appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello 10 novembre 1995, chiede, oltre al conferimento dell’effetto sospensivo all’impugnazione, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare, protestando spese e ripetibili;
mentre l’attrice, con osservazioni 11 dicembre 1995, chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili;
richiamato il decreto 15 novembre 1995 con cui il presidente di questa Camera ha negato all’appello il richiesto effetto sospensivo;
Ritenuto
in fatto
A. La __________ è una società in accomandita semplice con sede a __________ costituitasi in data 16 dicembre 1982 e specializzata nella fabbricazione e nel commercio di articoli d’oreficeria, in particolare di casse d’orologi in oro e metalli affini. E’ attiva sul territorio elvetico sin dall’inizio della sua attività (doc. F/I).
In data 1 dicembre 1993 è stata costituita, con sede a __________, la __________ avente come scopo sociale la fabbricazione e il commercio di casse per orologi in oro, acciaio e ottone e di prodotti affini.
B. Con la domanda cautelare in esame la __________ ha chiesto l’inibizione, pendente causa, dell’uso della ragione sociale della __________ rilevando il rischio di confusione tra le due denominazioni commerciali, tenuto conto che le due società si rivolgono alla stessa clientela.
Con la decisione impugnata il pretore ha considerato l’uso della ragione sociale della convenuta come un atto di concorrenza sleale a dipendenza dell’attualità del rischio di confusione con il nome dell’istante e dell’evidenza delle conseguenze negative che comporterebbe il fatto di non intervenire vietando l’uso del nome __________.
C. Con tempestivo gravame la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza cautelare.
Contesta il giudizio impugnato che, nell’affermare che le parti si rivolgono alla stessa clientela, non indica neppure i tratti essenziali delle prove su cui si fonda tale convincimento.
A proposito del rischio di confusione, la stessa rileva da un lato una distinzione fonetica tra le due denominazioni. D’altro lato, osserva che vi è pure una sufficiente distinzione a livello formale, essendo oggetti di paragone le denominazioni complete delle due ditte, vale a dire “__________ ” e “__________” e non eventuali abbreviazioni usate nei rapporti con la clientela.
Non sarebbe neppure verosimile l’esistenza di un danno irreparabile.
Fondamentale è comunque la sproporzione tra il danno temuto dalla parte attrice e l’incisività del provvedimento che non lascia alla convenuta altra scelta che di interrompere la propria attività oppure di procedere a un cambiamento di ragione sociale con conseguente perdita di finalità supplementare della successiva procedura di merito.
D. In data 15 novembre 1995 il Presidente di questa Camera non ha accordato effetto sospensivo all’appello. La __________ ha di conseguenza modificato la propria ragione sociale in __________, in data 24 novembre 1995 (cfr. FUC, __________, p. __________).
E. Con le osservazioni all’appello 11 dicembre 1995 la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile sulla scorta delle argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
F. In data 6 febbraio 1996 la parte appellata ha postulato lo stralcio dell’appello a dipendenza della modifica della propria ragione sociale della controparte che ha avuto modo di prendere posizione su questa proposta con esposto 14 febbraio 1996.
Considerato
in diritto
Si oppone pertanto all’ipotesi che tale suo atteggiamento possa essere interpretato come una desistenza, così che l’appello possa essere definito privo d’oggetto.
In effetti, la modifica della ragione sociale non può essere interpretata come un’acquiescenza della convenuta nel merito della causa, ovvero ai sensi dell’art. 352 cpv. 1 CPC.
Se da un lato l’acquiescenza, che concretizza l’intenzione di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere, può anche essere tacita, va pure osservato che questa intenzione deve risultare in modo chiaro e preciso (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352, n. 6).
Nel concreto una simile espressione di volontà non trova tuttavia sufficiente riscontro nei fatti: a conferma delle giustificazioni addotte dalla società di __________, appare significativo il motivo esplicitamente addotto dal presidente di questa Camera nel suo decreto di non concessione dell’effetto sospensivo all’appello, laddove ricorda che, rendendo priva di esecutività la decisione cautelare, sarebbe comunque rimasta efficace la precedente decisione supercautelare.
Nel caso concreto potrebbe porsi il problema di un'eventuale applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC, a dipendenza della questione di sapere se l'adozione di una nuova ditta -che comporta la cessazione dell'uso della ragione sociale in discussione- possa indurre a considerare la lite ormai priva di ragionevole motivo. Sennonché il quesito può restare irrisolto a causa dell'esito negativo dell'appello e meglio come esposto nel seguito.
L’appello in esame tocca diversi aspetti della fattispecie, già rilevati dalla stessa parte nelle sue allegazioni di prima sede.
Oltre a un generale rimprovero al pretore di motivazione carente, l’appellante osserva di essere stata privata nei suoi diritti di difesa, non essendole stato possibile di verificare le prove sulla circostanza per cui entrambe le parti si rivolgono alla stessa clientela. Nega inoltre la possibilità di confusione fra le due ragioni sociali, sia perché non è stato preso in considerazione l’effetto fonetico diverso dei due nomi, sia perché il raffronto fra le due ragioni sociali può essere fatto solo considerandole nella loro forma intera e non sulla base di un’abbreviazione. Da ultimo, considera non dimostrato il temuto, irreparabile danno.
Pacifica l’applicabilità alla fattispecie - in virtù della Convenzione d'Unione di Parigi riveduta a Stoccolma il 14.7.1967 (RS 0.232.04)- della LCSl e, per quanto riguarda il nome, dell’art. 29 CC, dev’essere considerato che il richiesto provvedimento cautelare potrebbe essere giustificato anche soltanto sulla base dei presupposti di una delle fattispecie evocate.
In ogni modo, prescindendo cioè da queste considerazioni, le affermazioni dell’istante su questo tema sono comunque esatte e sono rese più che verosimili dalla consultazione dei doc. F -I, prodotti in causa con la riserva dell’art. 185 cpv. 2 CPC. Le censure formulate in questa sede sono rivolte più che all’operato del giudice, ai limiti previsti dalla stessa norma che permette di non riferire nella sentenza i fatti accertati in questo modo; non può tuttavia essere sottaciuto, senza con ciò svelare eventuali segreti commerciali della ditta istante, che la documentazione prodotta è in grado di provare una serie rilevante e ininterrotta di forniture di suoi prodotti a ditte svizzere (soprattutto romande) relative agli anni 1991 - 1994.
Nel caso particolare, non si può considerare determinante, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, che la mancanza dell’accento circonflesso sulla “i” di __________ muti l’espressione fonetica della ragione sociale in esame: se la questione potrebbe forse assumere qualche rilevanza nell’ambito della protezione del nome, non va dimenticato che il giudizio relativo alla concorrenza sleale si fonda su criteri governati dall’impressione generale che un segno può suscitare e non da un esame minuzioso delle sue caratteristiche.
Anche questa censura non risulta così pertinente, tanto più che, comunque, nella lingua francese, il dittongo “oi” viene pronunciato “ua”, che rechi o no accenti, particolare quest’ultimo attinente semmai all’etimologia del vocabolo.
Semmai è invece considerato mezzo idoneo a creare pericolo di confusione anche l’uso illecito di abbreviazioni di ditte (DTF 116 Ib 340 segg.).
L’usurpazione del nome è parimenti accertata dato che il rischio di confusione valevole nell’ambito della protezione del nome è uguale a quello menzionato dall’art. 3 lett. d LCSl (DTF 116 II 470).
E’ vero che il pretore ha motivato in modo apodittico l’attualità del presupposto del danno imminente e difficilmente riparabile. E’ vero tuttavia anche che la dottrina non impone criteri severi al riconoscimento di questo elemento della fattispecie; in particolare si riconosce che sta nella natura di queste controversie che il pregiudizio derivante da attività illecite nell’ambito della concorrenza commerciale - per altro difficilmente calcolabile - si attua continuamente. Attendendo un giudizio di merito prima di ordinare la cessazione di tale attività, la riparazione del danno diventa ancora più difficile: è per questo motivo che - in linea di principio e quando la lesione è data - è adottata una certa generosità nel riconoscere la presenza del presupposto (Pedrazzini, op.cit., p. 218).
Ne segue la soccombenza della parte appellante e il conseguente carico degli oneri processuali e delle ripetibili (art. 148 cpv. 1 cpc).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
L'appello 10 novembre 1995 __________ (ora __________) è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in fr. 500.-, già anticipati dall’appellante, sono a carico della stessa, la quale rifonderà alla controparte complessivi fr. 500.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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