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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.302
Data decisione, Autorità: 27.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00302
Lugano 27 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario:
D. Petrini
visto l’ appello 27 ottobre 1995 presentato da
contro
la decisione 19 ottobre 1995 del Pretore del distretto di Blenio nella causa inc. no. 1649 promossa da
rappr. dallo studio legale avv. __________
con petizione 29 novembre 1994 in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con la decisione impugnata, ha accolto condannando la __________ a pagare a __________ l’importo di Fr. 28’981.80 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1994.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appello contro la sentenza del Pretore é stato presentato in lingua tedesca dall’appellante __________;
che, con ordinanza 10 novembre 1995, il Presidente di questa Camera, con riferimento al disposto dell’art. 142 cpv. 2 CPC, assegnava all’appellante un termine di dieci giorni per presentare, in tre copie, la traduzione in lingua italiana del ricorso con l’avvertimento che il mancato ossequio del termine avrebbe comportato l’irricevibilità dell’atto di appello;
che, con lettera 21 novembre 1995, la ricorrente si limitava a trasmettere in 3 copie lo stesso ricorso redatto in tedesco;
che il termine assegnato per provvedere alla traduzione dell’atto é trascorso infruttuosamente;
che un ricorso non redatto in italiano, ma presentato nel termine, é considerato tempestivo purché la traduzione in lingua italiana sia prodotta nel successivo termine fissato dal giudice mentre il ricorso é invece inammissibile in caso di inosservanza del termine per la traduzione fissato con la comminatoria dello stralcio dell’atto non conforme al principio dell’art. 117 CPC il quale sancisce che il processo, nel Canton Ticino, deve svolgersi in lingua italiana (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 117, n. 5 e 7; Rep. 1986, 172; 1975, 302);
che tale precetto é conforme al diritto costituzionale svizzero ed alla CEDU (Rep. 1987, 149);
che ne segue come l’appello di __________ - la quale non ha ritenuto, nonostante la diffida e la comminatoria di stralcio di dover rimediare al difetto formale del suo ricorso - deve essere dichiarato irricevibile in applicazione degli art. 117 e 142 CPC;
che la tassa di giudizio e le spese sono a carico di chi le ha inutilmente cagionate;
Per i quali motivi
vista la LTG
pronuncia
L'appello 27 ottobre 1995 __________ è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 120.-- sono poste a carico dell’appellante __________.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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