AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.300
Data decisione, Autorità: 12.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00300
Lugano 12 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1315 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 20 dicembre 1991 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’560.-- oltre accessori a titolo di prezzo della vendita;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 ottobre 1995 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello dell’8 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 14 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice, su ordinazione telefonica, ha fornito 1400 scatole di carta per fotocopie al prezzo complessivo di lire 23’800’000.
Sostenendo di avere ricevuto l’ordine dalla convenuta, e non avendo ricevuto il prezzo dovutole, con la presente azione essa ne ha postulato la condanna al pagamento di fr. 28’560.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 2 marzo 1992 la convenuta si è opposta alla petizione negando l’esistenza di un rapporto contrattuale con l’attrice, la quale avrebbe in realtà contrattato con tale __________ di __________.
Nei confronti dell’attrice la convenuta avrebbe perciò agito quale rappresentante di __________, e non per proprio nome o per proprio conto.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamati gli art. 32 e segg. CO, ha negato l’esistenza degli estremi per ammettere che la convenuta nei suoi rapporti con l’attrice avrebbe agito quale rappresentante di una terza persona, ed ha di conseguenza accolto la petizione, rimasta per il resto incontestata.
D. Con l’appello in rassegna la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, ribadendo in sostanza la tesi della rappresentanza, che risulterebbe dai doc. 3, 5, 6, 7, 9 e 12, e della conseguente assenza di rapporto contrattuale diretto tra le parti in causa.
Qualora dovesse essere confermata l’esistenza del debito della convenuta, sarebbe comunque da ridurre al 5% il tasso degli interessi di mora, e per il capitale la condanna dovrebbe essere espressa in valuta italiana.
E. Nelle osservazioni del 14 dicembre 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Alla presente fattispecie di vendita a carattere internazionale sarebbe per principio applicabile non già il diritto italiano invocato dall’attrice con la petizione e dalla convenuta con la risposta, ma bensì la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980, in vigore per la Svizzera dal 1° marzo 1991 (cfr. art. 1 cpv. 1 lit. a della Convenzione).
La Convenzione, pur trattando la conclusione del contratto (art. 14-24), non contiene però norme per il caso in cui una parte stipula per mezzo di un rappresentante (in tal senso: art. 4 lit. a della Convenzione, che esclude esplicitamente la decisione sulla validità del contratto; Bucher, Ueberblick in die Neuerung des Wiener Kaufrecths, in: Wiener Kaufrecht, Berna, 1991, pag. 45 e 46).
Alla questione della rappresentanza torna perciò applicabile il diritto al quale conducono le norme generali del diritto privato internazionale (Bucher, opera citata, pag. 45).
Nel caso concreto l’esistenza o meno di un rapporto di rappresentanza tra la convenuta e __________ è perciò questione da decidere in base al diritto svizzero.
E’ inoltre pacifico che la convenuta in base all’art. 183 CPC sopporta l’onere della prova dell’esistenza dell’asserita facoltà di rappresentanza, prova che il giudice valuta nel suo complesso secondo il proprio libero convincimento (art. 90 CPC).
5.1 Come essa stessa ammette (conclusioni, pag. 1), le deposizioni testimoniali non hanno in alcun modo suffragato la sua tesi, che a mente sua risulterebbe comunque già dai documenti prodotti con gli allegati introduttivi.
5.2 Il doc. 3, al quale la convenuta attribuisce grande importanza (appello, pag. 8-11), è costituito da una trasmissione telefax dell’attrice alla convenuta (e per essa al signor __________) di data 9 aprile.
E’ ben vero che in quella comunicazione è menzionato il signor __________, con il quale sarebbero intercorsi accordi telefonici, ma dalla sola menzione di questa persona e di questa circostanza non si può di certo in alcun modo concludere per l’esistenza del preteso rapporto di rappresentanza, potendosi semmai evincere dal testo del doc. 3, a rigore di logica, la diversa soluzione secondo la quale sarebbe stato il __________ ad agire quale rappresentante della convenuta, che sarebbe perciò comunque parte contrattuale.
5.3 Il doc. 5 è un messaggio telefax della convenuta ad una società di __________, inviato all’attenzione di __________, anch’esso datato 9 aprile.
Trattandosi di comunicazione tra la pretesa rappresentante e il preteso rappresentato, come tale ignota al terzo, la sua efficacia probatoria è necessariamente limitata all’eventuale esistenza della procura di __________ in favore della convenuta (ma anche in tal caso si tratterebbe dell’unilaterale dichiarazione del preteso rappresentante), e non anche all’avvenuta comunicazione all’attrice della pretesa volontà della convenuta di agire come rappresentante.
Ad ogni buon conto, contrariamente alle adduzioni della convenuta, nessuna parte del testo si presta ad essere interpretata nel senso dell’esistenza di una procura del __________ in favore della convenuta.
Si evince semmai che la convenuta non era la destinataria finale della merce, e che la stessa doveva essere rivenduta alla società __________ per la quale agiva il __________.
A livello di ipotesi sembra emergere che la fatturazione di questa rivendita avrebbe dovuto essere fittizia (“necessito di dettagli su ammontare da fatturare”), e alla convenuta sarebbe spettata una percentuale del 3% per la propria prestazione, cioè per essere comparsa come effettivo acquirente e per la fatturazione compiacente.
Nulla depone invece per l’esistenza di un accordo secondo cui la convenuta avrebbe agito in nome e per conto del __________ oppure della società bulgara in questione.
Nemmeno l’accenno (come nel doc. 3) ad accordi diretti tra l’attrice e il __________ permette tale soluzione, non potendo essa essere preferita a quella, molto più verosimile, secondo cui il __________ avrebbe agito nei confronti dell’attrice quale rappresentante della convenuta, essendo al proposito irrilevante il fatto che egli potesse essere in definitiva il destinatario finale della merce.
5.4 Di nessuna rilevanza sono i doc. 6 e 7, banali corrispondenze tra __________ e l’ufficio di __________ sulle modalità di trasporto della merce.
Parimenti inconferenti sono infine anche i doc. 9 e 12, ovvero la fattura della convenuta alla società bulgara per le merci di cui trattasi e la comunicazione alla convenuta da parte di questa società del proprio nuovo recapito.
Se ne deve concludere che la convenuta non è riuscita a dimostrare, ma nemmeno a rendere lontanamente verosimile, l’esistenza dell’asserito rapporto di rappresentanza.
La censura è infondata, o comunque priva di portata pratica.
L’avvenuta conversione ai fini esecutivi del debito in valuta svizzera al giorno della domanda di esecuzione è infatti ineccepibile (II CCA 9 luglio 1991 in re C./C.) e comunque, come rettamente osserva l’appellante, non osta alla possibilità di liberarsi validamente del debito pagandolo in valuta estera (Rep. 1983, pag. 286; II CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA)
Ne consegue che il dispositivo della sentenza pretorile non va modificato, ritenuta la possibilità per la convenuta di liberarsi con il versamento in capitale di lire 23’800’000.
Infatti, nonostante la convenuta non abbia esplicitamente contestato la richiesta, essa ha pur sempre chiesto la totale reiezione della petizione, mentre una più precisa contestazione è stata in pratica resa impossibile dalla stessa attrice, che ha omesso di indicare le circostanze di fatto e di diritto che giustificherebbero un simile saggio degli interessi moratori (II CCA 21 settembre 1994 in re G./S.).
Ne consegue che invece di essere accolta perché non contestata, la domanda di interessi al 12% doveva essere respinta siccome non motivata.
La Convenzione è invece silente sul saggio degli interessi moratori, che si determina perciò in base al diritto che sarebbe applicabile prescindendo dall’applicazione della convenzione (Weber, ibidem).
In casu, in assenza di scelta delle parti del diritto applicabile (art. 116 cpv. 1 LDIP) si deve far capo al criterio della connessione, che conduce all’applicazione del diritto della parte venditrice (art. 117 cpv. 3 lit. a LDIP), cioè del diritto italiano.
Secondo l’art. 1284 CCI, modificato con effetto a far tempo dal 16 dicembre 1990, il saggio degli interessi legali è pari al 10% all’anno.
Ne conseguono, in questa limitata misura, il parziale accoglimento del gravame e la riforma del giudizio impugnato.
Si giustifica però di mantenere inalterato il riparto di spese e ripetibili operato dal Pretore, e di ritenere in questa sede la convenuta interamente soccombente.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 novembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
Di conseguenza __________, è condannata a pagare a __________, fr. 28’560.-- oltre interessi al 10% dal 17 giugno 1991.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano del 21 ottobre 1991.
Invariato.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attrice fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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