AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.296
Data decisione, Autorità: 29.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00296
Lugano 29 febbraio 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. 12'305 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord- promossa con petizione 27 ottobre 1992 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 249’960.35 oltre interessi nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale a carico della part. __________RFP di __________ limitatamente a fr. 245’665.80 oltre accessori, somme ridotte in sede conclusionale rispettivamente a fr. 237’157.95 e fr. 232’863.40;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 101’150.- oltre interessi;
domanda riconvenzionale, a cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore con sentenza 13 ottobre 1995 si è così pronunciato:
I. In parziale accoglimento della petizione, il convenuto __________, __________, è tenuto a versare all’attrice __________, l’importo di fr. 232’863.40 oltre interessi al 5% a contare dal 5.6.1992.
II. È fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Mendrisio di iscrivere, ad istanza di parte ed entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza, un’ipoteca legale definitiva dell’importo di fr. 232’863.40 oltre interessi al 5% a contare dal 5.6.1992, a carico del fondo part. no. __________RFP __________, di proprietà del convenuto __________ ed a favore dell’attrice __________, già annotata in via supercautelare con decreto 9.6.1992 (inc. no. 175 spec., doc. RFP __________) e confermata in seguito in via provvisoria (doc. RFP __________).
III. La tassa di giustizia della presente azione e di quella cautelare, di complessivi fr. 4’200.- oltre le spese, da anticipare dalla parte attrice, rimangono a suo carico in ragione di 1/14 e, per la rimanenza, a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 13’800.- a titolo di ripetibili.
IV. La domanda riconvenzionale è integralmente respinta.
V. Le spese e la tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 1’200.-, da anticipare dal convenuto, restano integralmente a suo carico. Il convenuto è altresì tenuto a rifondere alla controparte fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.
Appellante la parte convenuta che con atto di appello 31 ottobre 1995 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte attrice con osservazioni 12 dicembre 1995 ha postulato l’integrale reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto A. Nel 1990 __________ ha commissionato all’impresa di costruzioni __________ l’esecuzione di opere da capomastro sulla part. no. __________RFP di __________ (doc. 1).
In data 3 aprile 1992 l’impresa emetteva la propria liquidazione finale per un importo complessivo di fr. 810’655.80 (doc. 4) e, successivamente, il 29 aprile ed il 10 giugno, altre due fatture per un totale di fr. 4’294.55 concernenti opere varie di finitura e per costi di allacciamento al quadro elettrico del cantiere (doc. B e C).
B. A seguito delle difficoltà incontrate nell’incasso del saldo a suo favore, che, dedotti gli acconti di fr. 565’000.- già percepiti, ammontava ancora a fr. 245’655.80, tra il giugno ed il luglio 1992 l’impresa costruzioni ha chiesto ed ottenuto l’annotazione in via provvisoria per quest’ultimo importo di un’ipoteca legale sulla particella oggetto dei lavori (cfr. inc. no. 175/92 spec. della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, doc. RII).
C. Con petizione 27 ottobre 1992 la ditta __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 249’960.35 oltre interessi e l’iscrizione in via definitiva limitatamente a fr. 245’665.80 oltre accessori dell’ipoteca legale già annotata provvisoriamente.
A suo dire, l’importo di fr. 245’655.80 di cui all’ipoteca legale corrispondeva al controvalore delle sue prestazioni sulla particella di proprietà del convenuto così come risultava dalla liquidazione finale del 3 aprile 1992 (doc. 4), previa deduzione degli acconti già incassati; il maggior importo chiesto con l’azione creditoria, rispetto a quello oggetto della richiesta d’ipoteca legale, dipendeva dall’emissione -successiva alla liquidazione finale- delle due ultime fatture di complessivi fr. 4’294.55.
D. Con risposta e domanda riconvenzionale 18 dicembre 1992 il convenuto si è opposto alla petizione e, a sua volta, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 101’150.- oltre interessi.
Per quanto riguarda l’azione principale, il convenuto rileva innanzitutto come l’opera presentasse tutta una serie di difetti, tempestivamente notificati e che la stessa venne portata a termine con un notevole ritardo; le opere fuori contratto non sarebbero inoltre state accettate e infine gli aumenti salariali e per i materiali erano stati a loro volta contestati in quanto completamente ingiustificati. Nell’ambito dell’azione riconvenzionale, egli ha quindi chiesto la rifusione di fr. 70’000.- per il minor guadagno derivatogli dal mancato ossequio da parte dell’attrice di un accordo circa lo scambio di lavori, altri fr. 6’150.- per la maggior fatturazione nelle spese di allacciamento alla rete elettrica, causata dal ritardo nella consegna dell’opera e infine fr. 25’000.- per gli interessi passivi addebitatigli a seguito del ritardato consolidamento del credito ipotecario di costruzione.
E. L’azione riconvenzionale è stata prontamente avversata dall’attrice, la quale ha in particolare contestato l’esistenza di un accordo circa lo scambio di lavori tra le parti ed il ritardo nella consegna dell’opera, con i danni che ciò avrebbe comportato alla controparte.
F. Nelle successive comparse scritte le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte: preso atto delle risultanze peritali, in sede conclusionale l’attrice ha infine provveduto a ridurre le sue richieste a fr. 237’157.95, di cui fr. 232’863.40 al beneficio dell’ipoteca legale.
G. Con sentenza 13 ottobre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’azione principale e respingendo la riconvenzionale, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 232’863.40 oltre interessi, somma per la quale è stata pure confermata l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che il convenuto fosse tenuto a rifondere i fr. 4’294.55 di cui alle due fatture supplementari (doc. B e C), in quanto le relative opere erano state fornite spontaneamente dall’attrice, senza l’accordo o la ratifica di controparte. Il giudice ha quindi accertato che l’attrice aveva regolarmente eseguito tutte le opere di cui al contratto, come pure quelle fuori contratto e che la sua prestazione ammontava effettivamente a fr. 810’655.80, come esposto nella liquidazione (doc. 4); quanto ai difetti notificati all’impresa, gli stessi erano stati regolarmente riparati, mentre quelli accertati dal perito (tromba delle scale fuori squadra e terrazza con pronunciata arcatura) non potevano comportare una riduzione della mercede, siccome non tempestivamente significati all’attrice. Sulla base della perizia giudiziaria il giudice di prime cure ha successivamente accertato che in relazione alle opere contrattuali l’attrice aveva fatturato fr. 1’020.- in più per opere non eseguite, fr. 1’999.55 in più per modifiche ai quantitativi e fr. 431.75 in più per difformità rispetto al capitolato del prezzo unitario del calcestruzzo per la fondazione dei muri, mentre altri fr. 2’111.15 andavano dedotti dagli aumenti salariali e dei materiali, in quanto tale importo era stato fatturato due volte. Tenuto conto delle menzionate deduzioni (fr. 1’020.-, 1’999.55, 431.75 e 2’111.15) e degli acconti già versati (fr. 565’000.-), il saldo a favore dell’attrice ammontava così a fr. 240’093.35, somma superiore a quella postulata dall’attrice stessa in sede conclusionale di fr. 232’863.40, che è quindi stata integralmente riconosciuta dal Pretore in virtù dell’art. 86 CPC.
Per quanto riguarda la riconvenzione, la stessa è stata integralmente respinta: a giudizio del Pretore, dagli atti non si era potuto stabilire se ed eventualmente in quale misura le parti si fossero accordate circa uno scambio di lavori, mentre nulla è stato riconosciuto al convenuto per danni a seguito dei ritardi nella conclusione dei lavori, in quanto questi aveva omesso di indicare elementi più precisi circa l’esistenza di tale ritardo, oltre che provare il danno effettivamente subito a seguito del medesimo ed il rapporto di causalità adeguata tra il ritardo e il danno.
H. Con appello 31 ottobre 1995 il convenuto ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
L’appellante rimprovera innanzitutto al primo giudice di aver accertato che le opere fuori contratto erano state da lui accettate; ribadisce inoltre che l’opera in questione era difettosa (segnatamente per quanto riguardava i gabbioni e l’arcatura delle solette) e che la stessa venne portata a termine in ritardo rispetto a quanto previsto, causando così tutta una serie di danni, quali gli aumenti salariali e per i materiali, la maggiorazione della tassa d’allacciamento alla rete elettrica comunale (fr. 6’150.-), nonché maggiori oneri per interessi passivi (fr. 25’000.-); infine il Pretore avrebbe misconosciuto l’esistenza e la portata dell’accordo circa lo scambio dei lavori tra le parti, la cui mancata adempienza da parte dell’attrice gli aveva comportato un danno di almeno fr. 70’000.-.
I. Delle osservazioni 12 dicembre 1995 della parte attrice con cui si chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto 1. Preliminarmente va esaminata la censura con cui l’appellante contesta la rilevanza probatoria della testimonianza __________il quale -a suo dire- aveva un interesse nella vertenza, essendo uno stretto collaboratore della ditta attrice.
Per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 19 ad art. 90; IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A. SA e llcc., 15 settembre 1994 in re B./B.-A.).
Ora, a parte il fatto che tale censura è comunque irricevibile, in quanto sollevata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), nella fattispecie non vi è assolutamente motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con l’attrice possa aver indotto il teste a dare una versione distorta dei fatti, né del resto lo stesso appellante indica motivi concreti che possano far apparire dubbia la sua deposizione: ne discende che la stessa, nella misura in cui permetterà al giudice di fondare il proprio convincimento, potrà senz’altro essere tenuta in considerazione.
A prescindere dal fatto che, nella misura in cui nel gravame non sono assolutamente stati precisati i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio pretorile sarebbe errato, la censura dovrebbe già essere respinta siccome irricevibile (Rep. 1980 p. 259), è incontestabile che la stessa avrebbe dovuto essere respinta anche nel merito.
Dagli atti di causa si è infatti potuto evincere -come per altro correttamente stabilito dal Pretore (sentenza p. 5)- che, con riferimento ai gabbioni, l’esecuzione avvenne a regia con i relativi bollettini firmati solo in parte dal convenuto (perizia p. 7): mentre quelli relativi alla prima (fr. 3’964.50) ed alla seconda liquidazione (fr. 3’758.90) erano stati regolarmente sottoscritti (perizia p. 7), i rimanenti bollettini (di complessivi fr. 20’125.-, perizia p. 7) non vennero firmati dal committente, che a quanto pare “era intenzionato a verificare il prezzo” (teste __________ p. 6 e 7, p. 13); lo stesso convenuto, pur non avendo sottoscritto quei bollettini, aveva comunque assicurato al tecnico __________ che “quanto esposto dall’attrice sarebbe stato accettato qualora il costo unitario non avesse superato la cifra di fr. 500.- a gabbione” (teste __________ p. 6), ciò che fu il caso (cfr. la testimonianza __________ p. 6, ove il tecnico dell’attrice ha precisato: “non ho avuto modo di verificare dettagliatamente la problematica ma ritengo che il costo per gabbione risultasse inferiore all’importo di fr. 500.-; ciò lo deduco dall’importo complessivo fatturato”). Quanto alle posizioni D ed E della fattura per opere fuori contratto (cfr. doc. 4) relative all’esecuzione della soletta di copertura dell’autorimessa e la formazione del pavimento della stessa, “le stesse sono state verificate dall’ing. __________ ” (teste __________ p. 5), ovvero dalla DL, per cui risultano a loro volta accettate dalla committenza.
3.1 Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore.
La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO, ivi compreso quello di ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell’opera (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, Zurigo 1985, n. 1557).
Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., cons. 3 e riferimenti; IICCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.S., 20 marzo 1995 in re K.S. AG/G. SA).
3.2 L’istruttoria di causa ha permesso di accertare che gli unici difetti tempestivamente notificati erano quelli contenuti nella distinta di cui al doc. 2 (teste __________ p. 4) -per altro regolarmente sistemati dall’impresa (testi __________ p. 18 e __________ p. 4)- in cui invero non si faceva riferimento a eventuali difetti dei gabbioni o dell’arcatura delle solette; oltre alla menzionata distinta, non sono pervenute all’attrice altre lamentele o contestazioni per difetti (teste __________ p. 4).
In tali circostanze è chiaro che il convenuto non può più far valere dei diritti da tali difetti, non tempestivamente significati alla controparte: oltretutto, dagli atti ed in particolare dalla perizia giudiziaria non è affatto risultata l’esistenza di difetti ai gabbioni, mentre l’inconveniente di un’eccessiva arcatura si riferiva semmai ad una terrazza e non alle solette. Ne discende, in ogni caso, la reiezione della censura.
4.1 La questione circa l’esistenza di un ritardo nella consegna dell’opera -che per altro il Pretore ha ammesso- merita particolare approfondimento.
È intanto pacifico che non vi fu alcun accordo scritto circa i termini di consegna (teste __________ p. 4). Dall’istruttoria si è potuto evincere che il teste __________ aveva escluso ritardi nella consegna, ricordando in particolare “che si era parlato di consegnare un appartamento abitabile al convenuto per la fine del 1991” e che “i tempi ora descritti sono stati rispettati dalla ditta attrice” (teste __________ p. 4 e 5); in sede di interrogatorio formale, da un lato il convenuto ha precisato di non ricordare se fosse stato concordato un preciso termine di consegna (p. 26), mentre dall’altro il signor __________, titolare dell’attrice, ha riferito che “secondo il programma del signor __________ egli doveva occupare lo stabile verso la metà, fine dicembre 91: detto programma non ha potuto essere rispettato ...” (p. 29).
Visto come le deposizioni __________ e __________ -che, invero, tra le due sembrerebbe comunque quella più affidabile, per il fatto che il cantiere era stato curato da quest’ultimo, mentre il titolare se n’era interessato solo di tanto in tanto (interrogatorio formale __________ p. 29), cosicché __________ era sicuramente meglio informato rispetto al suo datore di lavoro- giungono a risultati del tutto opposti, non è oggettivamente possibile stabilire se vi fosse o meno un ritardo nella conclusione dei lavori, ovvero se la consegna nel dicembre 1991 concernesse un solo appartamento o tutto lo stabile: per costante giurisprudenza di questa Camera, la presenza di due deposizioni così discordanti impone nella loro valutazione la loro reciproca elisione, con la conseguenza di non poter dare per provato il fatto che si voleva accertare (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 7 ad art. 90; IICCA 10 febbraio 1994 in re S./I. & Co, 12 aprile 1994 in re S./ Z. V., 9 maggio 1995 in re S/M. SA ), ovvero nel caso concreto l’esistenza del ritardo.
4.2 A titolo abbondanziale, se anche si volesse ammettere l’esistenza di un ritardo nella consegna dell’opera, è chiaro che lo stesso non era attribuibile all’attrice.
Un primo ritardo di almeno 15 giorni venne già accumulato all’inizio dei lavori a seguito dell’esecuzione -per ordine della DL- delle palificazioni sotto le murature (testi __________ p. 17, __________ p. 7; cfr. pure doc. 5 e interrogatorio formale del convenuto p. 26, ove si conferma il ritardo nell’inizio dei lavori), mentre un altro notevole ritardo venne registrato a seguito della decisione del convenuto di costruire i garages, inizialmente non previsti (teste __________ p. 9): per la loro edificazione si dovette infatti attendere -ciò che fu comunicato dallo stesso convenuto- che la sistemazione del sedime da parte di alcuni automezzi pesanti (altrimenti non più eseguibile) fosse terminata (teste __________ p. 10; cfr. lettera 10 dicembre 1991 contenuta nel plico doc. F), oltre all’allestimento ed all’approvazione della relativa variante al progetto (teste __________ p. 10, interrogatorio formale __________ p. 30; cfr. lettera 23 gennaio 1992 contenuta nel plico doc. F nonché la domanda di costruzione e la licenza edilizia richiamate, doc. RII), giustificazioni queste ultime nuovamente esposte dall’impresa con lettera 18 marzo 1992 (plico doc. F).
In ogni caso, il teste __________ ha fermamente escluso di aver ricevuto istruzioni dal titolare dell’impresa “tese al rallentamento dei lavori sul cantiere” (teste __________ p. 7).
4.3 Visto quanto precede, è chiaro che il convenuto non può far valere alcun diritto per gli eventuali danni che gli sarebbero stati causati a seguito del presunto ritardo nella consegna dell’opera. Quanto alle singole posizioni di danno fatte valere, si osserva comunque quanto segue:
4.3.1 Per quanto riguarda gli aumenti salariali e per i materiali, il perito ha accertato che un ritardo di 6 mesi (da ottobre 1991 a marzo 1992) avrebbe comportato un maggior costo a questo titolo per fr. 19’670.10 (perizia p. 11); nell’ipotesi ventilata dall’appellante di un ritardo di 3 soli mesi (da fine dicembre 1991 a marzo 1992), il maggior costo si sarebbe tutt’al più riferito ai soli aumenti riguardanti il 1992 e quindi ridotto di anche la metà (vedi fatt. doc. 4 foglio 2 in fine e perizia a pag. 11), importo che tuttavia non può essere riconosciuto, in quanto -come già detto- il ritardo stesso non è stato provato (cons. 4.1), né comunque è stato provato che lo stesso fosse dovuto a colpa dell’impresa (cons. 4.2).
4.3.2 Quanto al danno di fr. 6’150.-, causato dal ritardo nella conclusione dei lavori e meglio da una maggior fatturazione per l’allacciamento alla rete elettrica comunale a seguito dell’entrata in vigore nel gennaio 1992 di un nuovo regolamento comunale, agli atti è unicamente stata versata la fattura 9 gennaio 1992 dell’Azienda Elettrica Comunale di __________ di fr. 20’050.-, oltre che una copia del nuovo regolamento dell’Azienda medesima (doc. 10): dagli stessi non si evince in alcun modo -contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto nel corso di causa- che egli abbia dovuto versare una somma (ridotta in sede di reclamo) di fr. 12’350.- anziché quella di fr. 6’200.- in vigore fino al 31 dicembre 1991. Nemmeno la testimonianza __________ ha consentito di far chiarezza su questi punti, ciò che comporta inequivocabilmente la reiezione della pretesa.
4.3.3 Per quanto riguarda infine il maggior costo per interessi passivi (o per mancata locazione) di fr. 25’000.-, il convenuto non ha portato alcuna prova in merito (né conteggi bancari attestanti questi addebitamenti, né contratti di locazione relativi agli appartamenti dello stabile), tale da accertare la fondatezza degli importi postulati, che non vengono pertanto riconosciuti.
A ragione, il Pretore ha respinto tale richiesta, rilevando come non fossero stati provati né il contenuto, né le modalità di tale accordo, la cui sussistenza nemmeno risultava essere stata pienamente confermata dall’istruttoria: mentre il titolare dell’attrice aveva infatti dichiarato che la delibera dei lavori non era stata in alcun modo condizionata ed in particolare non era stato pattuito alcun accordo circa l’eventuale scambio di lavori tra le parti (interrogatorio formale __________ p. 29), i testi __________ e __________, pur affermando che tale accordo esisteva, non sono stati in grado di precisarne i dettagli, le esatte condizioni e le modalità d’attuazione (testi __________ p. 22 e __________ p. 19). Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, lo scambio di lavori tra ditte del settore della costruzione non costituisce inoltre una circostanza notoria o ancora una consuetudine giuridicamente vincolante, tanto più che non è stato nemmeno provato che l’attrice abbia adempiuto parzialmente a questo presunto accordo, segnatamente procurando al convenuto un appalto di fr. 70’000.- presso il cantiere __________ di __________ (interrogatorio formale __________ p. 29).
Il non aver provato l’esistenza di tale accordo, né che lo stesso dovesse avvenire su base paritaria, né infine che l’ammontare del danno (a titolo di perdita di guadagno) ammontasse a fr. 70’000.-, non possono che comportare la reiezione della censura (art. 8 CC).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 31 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 3’480.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 3’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3’500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord ed al Commissario __________, __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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