AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.294
Data decisione, Autorità: 08.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00294
Lugano 8 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.354 (1594) della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 10 ottobre 1984 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 979’782.-- oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 24 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con le osservazioni del 30 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel 1980 le parti hanno avviato rapporti contrattuali, nel senso che la ditta attrice ha operato investimenti per conto del convenuto dopo che questi aveva aperto un conto presso di lei.
Ritenendo che tali investimenti abbiano condotto ad una situazione di passività del conto per U$ 391’313.--, l’attrice invocando le norme sul mandato ha chiesto la condanna del convenuto alla rifusione di tale importo, corrispondente alla somma dedotta in causa al cambio di fr. 2.50 per U$.
B. Nella risposta del 3 dicembre 1984 il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo di avere versato all’attrice U$ 130’000.-- e di averla incaricata di effettuare solo due o tre operazioni sul mercato dei metalli.
Egli non avrebbe perciò creato la situazione debitoria della quale si chiede il risarcimento, che sarebbe perciò stata originata da operazioni a lui ignote, essendosi ogni rapporto interrotto già nel 1981 dopo la perdita del capitale iniziale.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità delle norme del CO che regolano il contratto di mandato, ha constatato l’inesistenza di un mandato di gestione in favore dell’attrice, come pure di evidenze scritte circa le operazioni da compiere per conto del convenuto.
L’attrice avrebbe perciò unicamente avuto il compito di eseguire gli ordini del convenuto, ma in assenza di prove certe non sarebbe possibile stabilire quali e quante operazioni sarebbero effettivamente state ordinate dal mandante fino all’interruzione dei rapporti tra le parti.
Per il periodo successivo a detta interruzione, l’attrice avrebbe provveduto a rinnovare i contratti in essere senza consultare il convenuto, e violando così il proprio dovere di diligenza nei suoi confronti.
Da ciò la reiezione della petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 24 ottobre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il Pretore, in sostanza, avrebbe valutato male le prove, giungendo all’errata conclusione secondo cui non si potrebbe stabilire quali operazioni siano state ordinate dal convenuto.
Né si potrebbe ritenere che l’attrice dopo il 1981 abbia provveduto ai rinnovi dei contratti del convenuto senza informarlo.
Stante l’esattezza dei conteggi, si dovrebbe giungere alla conclusione di accordare all’attrice il richiesto credito.
F. Delle osservazioni 30 novembre 1995 del convenuto, nelle quali egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
All’attrice, che non contesta esplicitamente la circostanza, incombe perciò, in base alle suddette regole, la prova dell’esistenza del consenso contrattuale del convenuto all’esecuzione di ogni singola operazione costitutiva nelle sue conseguenze del credito dedotto in causa, ritenuto che le parti non hanno concluso un contratto generale di gestione (in senso contrario: doc. AA 181; deposizione __________), autorizzante l’attrice ad agire in nome e per conto del convenuto.
E’ pacifico, né l’attrice del resto sostiene il contrario in questa sede, che da tale parziale e generica ammissione del convenuto non può essere costruita alcuna concreta posizione debitoria a suo carico, visto anche il cospicuo versamento da lui effettuato, così che essa rimane priva di conseguenze concrete.
L’attrice sostiene invece che gli ordini le sarebbero stati impartiti per telefono (appello, pag. 12), ma l’affermazione è sprovvista di fondamento probatorio, e del resto la contraria conclusione alla quale è giunto il Pretore -non sarebbe possibile eruire quali e quante operazioni sarebbero state richieste in quel modo dal convenuto (consid. 6 e 7)- non è stata seriamente contestata, se non con la prefata, apodittica dichiarazione del contrario.
All’incontestabile mancanza di prove dirette dell’esplicito conferimento contrattuale da parte del convenuto, l’attrice vorrebbe supplire con la circostanza secondo cui essa avrebbe inviato al convenuto tutta la documentazione relativa alle operazioni eseguite e con il rilievo del fatto che il convenuto non avrebbe mai sollevato obiezioni a fronte degli estratti conto da lui ricevuti, così da dover ritenere tacitamente approvati gli affari ivi descritti.
Di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito ad una fattura o a un estratto conto che si ritengono sbagliati non significa ancora accettazione giusta l’art. 6 CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981, pag. 41; Rep. 1988, pag. 273).
E’ però altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di una fattura erronea o eccessiva, o di un estratto conto errato, non è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (II CCA 18 ottobre 1995 in re G. srl/A. snc; Rep. citato).
La giurisprudenza ha in particolare ritenuto che il principio dell’affidamento imponga a colui che nell’ambito di un persistente rapporto contrattuale riceve dalla controparte una fattura errata o che non lo riguarda o che comunque egli non intende riconoscere, di sollevare delle obiezioni entro un termine ragionevole, in difetto di che il suo silenzio può senz’altro essere interpretato come una tacita accettazione (Rechenschaftsbericht TG 1989, n. 6, pag. 73; ZR 1977, n. 137, pag. 311 e segg.; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 123 ad art. 6 CO).
Analoghe considerazioni possono valere nel caso dell’invio di estratti conto, posto però che nel caso di un rapporto di conto corrente occorre inoltre tenere conto dell’effetto novatorio risultante dalla chiusura e dal riconoscimento del saldo (art. 117 cpv. 2 CO; II CCA 15 dicembre 1995 in re E. SA/C.S.).
7.1 Pur considerando che la corrispondenza riguardante il conto in questione non veniva regolarmente inviata al convenuto, ma per espressa volontà delle parti rimaneva depositata presso l’attrice (doc. A, pag. 1), al più tardi in data 10 febbraio 1982 l’avv. __________, rappresentante del convenuto, ha dato atto all’attrice della ricezione della documentazione da lui richiesta (doc. AA 182), contemplante “le numerose operazioni avvenute durante il 1980 e 1981” (doc. AA 181).
A quel momento (doc. AA 195 al 31.12.1981) il conto presentava un saldo debitorio di oltre U$ 31’000.--, ma ciò nonostante non risulta esservi stata reazione da parte del convenuto, sino agli scambi di corrispondenza del 1984 (doc. AA 183- AA 192) allorché la situazione si era oramai evoluta in maniera decisamente negativa.
7.2 A mente di questa Camera, l’atteggiamento passivo del convenuto, senza dubbio ambiguo dal profilo della buona fede e spiegabile solo alla luce dei timori legati alla consapevolezza di eventuali infrazioni alle norme tributarie e valutarie all’epoca in vigore in Italia, potrebbe al limite comportare la ratifica concludente da parte sua delle operazioni che hanno portato alla perdita del capitale investito, ma non anche l’accettazione tacita della venuta in essere di un nuovo rapporto contrattuale -non prospettato all’inizio- in virtù del quale l’attrice di fatto finanziava per conto del cliente la continuazione delle attività speculative anche dopo la perdita del capitale iniziale.
Da un lato va infatti rammentato che l’attribuzione di un positivo significato concludente al silenzio della parte va limitato all’ambito di un persistente e medesimo rapporto contrattuale (cfr. sopra il consid. 6; cfr. anche Rep. 1988, pag. 272 e segg., in cui il silenzio della durata di 5 anni era assimilabile all’accettazione tacita di una singola fattura nel quadro di un reciproco e ininterrotto rapporto di affari con più di 150 fatture), mentre nella specie l’attrice chiede il rimborso di denaro che essa in pratica pretende di avere mutuato al convenuto per permettere la continuazione delle operazioni dopo la consunzione dell’avere del suo conto corrente, aggiungendo con ciò una nuova componente contrattuale sicuramente estranea al rapporto originario tra le parti.
D’altra parte va pure ritenuto che la concessione di credito non garantito (a maggior ragione nel caso di operazioni speculative) esula dai normali doveri del commissionario in materia di titoli (II CCA 17 settembre 1993 in re T. SA/G.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 52 e 67 ad art. 402 CO), così che al silenzio del convenuto si vorrebbe in definitiva attribuire la ratifica di affari che, oltre ad esulare dal rapporto iniziale, sono anche indubbiamente inusuali per quel genere di operazioni.
Non si può che giungere alla conclusione che la tesi dell’attrice rappresenta un tentativo di applicare l’art. 6 CO in una maniera troppo estensiva, incompatibile con il tenore e il significato giuridico della norma.
Il convenuto con il proprio silenzio non ha perciò accettato o riconosciuto gli estratti conto a lui inviati -e questo indipendentemente da quanto unilateralmente riportato dagli estratti conto medesimi-, e non è di conseguenza debitore della somma richiesta.
Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 8’900.--
b) spese fr. 100.--
T o t a l e fr. 9’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà al convenuto fr. 12’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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