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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.293
Data decisione, Autorità:
24.11.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00293
Lugano
24 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
D.
Petrini
visto
l'appello 27 novembre 1995 presentato da
__________ rappr. dall’ avv. __________
contro
la
decisione 12 ottobre 1995 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa
promossa da
__________ rappr. dall’ avv. __________
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
con diffida 2 novembre 1995 del presidente di questa Camera al ricorrente veniva
assegnato un termine scadente il 20 novembre 1995
per effettuare sul c.c.p. 01-18783-5 del Tribunale d’appello -introiti AGITI-
un deposito di fr. 1’500.-- a titolo di anticipo per le presunte
spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che,
secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il
Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, il supporto dei
dati (nastro magnetico), allestito dalla banca cui si è avvalso il ricorrente e
su cui si trova l’ordine di pagamento, è stato spedito alla citata direzione il
21 novembre 1995 con indicata la scadenza del 23 novembre 1995, onde
l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che
per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle PTT, il
termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la
data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi,
all’ultimo giorno del termine fissato del Tribunale e se il supporto dati è
stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 117 IB
222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2a e 2 e pure sentenza TF
5P.217/1995 del 4 luglio 1995);
che
in concreto il pagamento è tardivo perchè entrambe le date determinanti come ai
considerandi che precedono sono successive rispetto al termine assegnato,
ragione per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile;
che
le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato
l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L'appello 27 ottobre 1995
__________, è inammissibile.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.--
sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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