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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.292
Data decisione, Autorità: 15.02.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00292
Lugano 15 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.291 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 28 aprile 1993 da
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’892.25 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 19 ottobre 1995 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 27 ottobre 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 29 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice agisce in qualità di cessionaria delle pretese di __________ già dipendente della convenuta (doc. L).
B. Il __________ sarebbe stato inabile al lavoro dal 29 agosto 1990 al 1° settembre 1992. A seguito di questa inabilità, la cassa malati __________ avrebbe versato alla convenuta la somma dedotta in causa in conseguenza di un contratto di assicurazione avente per oggetto la parte del salario del dipendente (20%) non coperta dalle assicurazioni obbligatorie.
Non essendo l’importo stato riversato al dipendente, l’attrice procede con la petizione che ci occupa.
C. In sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione.
Essa ha preliminarmente eccepito l’incedibilità della pretesa salariale secondo l’art. 31.4 del CCL dell’edilizia.
Nel merito la pretesa sarebbe infondata, trattandosi in sostanza di prestazione assicurativa spettante alla datrice di lavoro e non al lavoratore.
Avendo il lavoratore regolarmente percepito l’80% del salario, nulla gli sarebbe dovuto.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta la validità della cessione del __________ all’attrice della pretesa litigiosa, ha osservato per il caso di inabilità lavorativa il dipendente avrebbe avuto unicamente diritto all’80% del proprio salario, che gli sarebbe in concreto stato corrisposto.
Non essendo egli titolare o beneficiario dell’assicurazione supplementare stipulata dalla convenuta con la __________, convenuta che ne ha del resto pagato il relativo premio, la sua pretesa sarebbe da respingere.
E. Con gravame datato 27 ottobre 1995 l’attrice ripropone in sostanza la fondatezza delle tesi addotte in sede pretorile, e postula di conseguenza la riforma del giudizio impugnato nel senso dell’accoglimento della propria petizione.
F. Nelle osservazioni del 29 novembre 1995 la convenuta si limita ad eccepire la nullità ex art. 309 CPC del gravame, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile.
Considerato
in diritto:
Nel contratto si dichiara esplicitamente che esso soggiace all’approvazione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (art. 14). Questo perché la __________ è una cassa malati ai sensi della LAMI, che all’art. 5 bis cpv. 1 prevede esplicitamente la possibilità di stipulare contratti per l’assicurazione collettiva di persone.
L’intero rapporto contrattuale è perciò da giudicare ai sensi della LAMI, e questo anche se la cassa malati -per quanto interessa la fattispecie- ha in parte assicurato anche il rischio di infortunio (art. 3 cpv. 5 LAMI; TFA 31 agosto 1987 in re J.C., pubblicata in: RAMI 1987, pag. 422; TFA 28 giugno 1983 in re M.G., pubblicata in : RAMI 1984, pag. 40).
Gli assicurati, e perciò i beneficiari, sono tuttavia i dipendenti della convenuta (art. 5 bis LAMI; art. 1 del contratto), e non -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- la convenuta direttamente.
Ne consegue che se in base ad un tale contratto vengono versate al datore di lavoro, che è stipulante e debitore dei contributi, delle indennità giornaliere da parte dell’assicuratore, questo avviene unicamente perché si tratta di una modalità di pagamento usualmente stabilita tra quelle parti, ma nondimeno il datore di lavoro non è il beneficiario della prestazione, che egli è perciò tenuto a mettere a disposizione dell’assicurato, cioè del lavoratore (SVR-Rechtsprechung, 1994, n. 1-2, pag. 13).
Nell’ambito del suo rapporto interno con il lavoratore ciò è infatti necessariamente da considerare come una prestazione sociale in favore del dipendente, connotata dalla liberalità consistente nella liberazione del lavoratore dal pagamento del premio per una prestazione di cui egli può fruire in caso di malattia o infortunio, dovendosi considerare nell’ottica del lavoratore il rapporto assicurativo alla stregua di un contratto in favore di terzi di cui egli è beneficiario (art. 112 CO).
Oltre che per i motivi giuridici sopra descritti, è invece da respingere alla luce del principio dell’affidamento la diversa tesi della convenuta, secondo cui l’assicurazione in questione costituirebbe una sorta di speculazione sulla salute del dipendente, la cui malattia od infortunio diverrebbero fonte di lucro per il datore di lavoro.
Ne deve conseguire, in applicazione delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 e segg. CO), l’obbligo della convenuta di trasmettere all’attrice l’intera somma a lei pagata dalla __________, essendo da una lato la stessa stata interamente computata dall’INSAI sul credito del lavoratore (doc. A, pag. 1), ed essendo comunque d’altro lato un’eventuale sovrassicurazione del dipendente questione che non riguarda la datrice di lavoro, e dalla quale non può perciò avvantaggiarsi trattenendo parte delle prestazioni assicurative a lui destinate.
Non potendosi accettare le riserve formali della convenuta circa la ricevibilità del gravame dell’attrice, che pur non redatto da uomo dell’arte indica chiaramente che l’errore della sentenza impugnata risiede nell’aver accordato al datore di lavoro delle pretese assicurative spettanti al lavoratore (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 9), il gravame deve essere accolto ai sensi dei considerandi.
In assenza di altri elementi, gli interessi al 5% sulla somma di fr. 16’892.25 possono decorrere dal 15 febbraio 1993, data del sollecito doc. F.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, da commisurare tenendo conto che l’attrice non si è fatta rappresentare, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 29 maggio 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 ottobre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 16’892.25 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio 1993.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 400.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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