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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.291
Data decisione, Autorità: 02.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00291
Lugano 2 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile appellabile inc. n. 11'352 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 20 dicembre 1989 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 40’055.40 oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda aumentata a fr. 41’319.40 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 11’012.60 in conseguenza di inadempienza contrattuale;
E ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale;
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore con sentenza 5 aprile 1994 ha accolto la petizione per fr. 91.80 oltre interessi e ha respinto la riconvenzionale;
che detta sentenza è stata riformata il 19 ottobre 1994 da questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr. 2’720.80 oltre interessi;
che la I Corte Civile del Tribunale federale il 18 ottobre 1995 ha riformato la sentenza di questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr. 28’771.80 oltre interessi, rinviandole la causa per la determinazione delle spese e delle ripetibili della procedura cantonale;
che la determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti in causa, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (art. 148 CPC);
che l’importo determinante non è quello della petizione, bensì quello aumentato, indicato nelle conclusioni avanti al giudice di prima istanza;
che per l’azione principale l’attore in entrambe le sedi della procedura cantonale risulta vittorioso in misura di 2/3 e soccombente per 1/3;
che la totale soccombenza della convenuta nell’azione riconvenzionale risulta già dai giudizi delle istanze cantonali, così che non occorre emanare un nuovo giudizio in merito alle relative spese e ripetibili;
che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC , la TG e la TOA
dichiara e pronuncia
La convenuta rifonderà all’attore fr. 1’500.-- per parte di ripetibili.
La convenuta rifonderà all’attore fr. 600.-- per parte di ripetibili d’appello.
Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Belinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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