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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.287
Data decisione, Autorità: 01.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00287
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 1047 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 4 dicembre 1990 da
(rappr. dall’ avv. __________)
contro
(rappr. dallo studio legale __________)
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 374’693.05.- con interessi al 9,5 % dal 15 agosto 1995 per inadempimento del contratto di compravendita.
Domanda avversata dalla controparte che, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della controparte alla restituzione di un importo di Fr. 19’645.- e che il Pretore, con sentenza 5 ottobre 1995, ha accolto limitatamente a fr. 354’843,40.- oltre interessi al tasso del 9,5 % a far tempo dal 15 agosto 1995.
Appellante la convenuta la quale, con atto di appello 20 ottobre 1995, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione ed accogliere la sua domanda riconvenzionale, il tutto con carico di spese e ripetibili alla controparte.
Mentre quest’ultima, con osservazioni 2 dicembre 1995 , chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto:
Verso la fine del marzo 1990, a consegna avvenuta di 441’800 chilogrammi di gelatina, la __________ ha comunicato all’attrice di essere nella impossibilità di onorare gli accordi contrattuali per il futuro, e quindi di ritirare la rimanente merce come a contratto, poiché la ditta __________ dell’ex __________ (__________), alla quale la gelatina era destinata, non era più in grado rispettare i propri obblighi contrattuali d’acquisto nei suoi confronti a seguito dei cambiamenti politici verificatisi in quel paese.
La __________, contestando la rilevanza delle ragioni addotte dalla controparte, ha sollecitato l’integrale adempimento del contratto da parte della __________ invitandola a ritirare i rimanenti 458’200 chilogrammi di gelatina ed a pagarne il relativo controvalore. __________ con petizione 4 dicembre 1990. In replica l’attrice ha accettato le pretese di domanda riconvenzionale della __________ pari a fr. 19’645.-, somma che questa aveva versato alla __________ in previsione di forniture di gelatina mai avvenute, facendo nel medesimo tempo valere il diritto di compensazione con il credito qui rivendicato.
Il Pretore ha accolto, con sentenza 5 ottobre 1995, la domanda della __________ intesa ad ottenere la condanna della controparte al pagamento del residuo prezzo della compravendita, dedotto l’importo di cui alla domanda riconvenzionale. In particolare ha giudicato che non era stato assolutamente provato, come invece preteso dalla ditta convenuta, che la conclusione del contratto di compravendita fosse sottoposto alla condizione che la compratrice potesse rivendere a sua volta la merce alla __________ e che la mancata esecuzione del contratto fosse dovuta ad un caso di forza maggiore.
Con tempestivo appello l’appellante postula la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione ed accogliere la domanda riconvenzionale.
Rimprovera al primo giudice di non aver valutato correttamente le prove fornite le quali, a suo dire, attesterebbero l’esistenza della condizione di rivendita della merce alla __________ per la validità del contratto tra di lei e la __________ e il realizzarsi della forza maggiore (caduta del regime comunista e dell’economia dirigista nella __________) che ha reso impossibile l’esecuzione del contratto.
Inoltre ritiene assurdo di dover pagare l’intero importo corrispondente alla merce non fornita senza che sia stato approfondito che fine abbia fatto tale merce: se ancora esistente, se rivenduta oppure ritornata alla fornitrice originale. Chiede di conseguenza un accertamento al proposito da parte dell’autorità di appello, ai sensi dell’art. 322 CPC, così da condizionare, nel caso di conferma del giudizio del Pretore, la pretesa del pagamento alla effettiva messa a disposizione della merce rispettivamente a detrarne il ricavo di un’eventuale rivendita.
Con le osservazioni all’appello la parte appellata ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile sulla scorta di argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
L’accertamento dell’esistenza o meno di un evento di forza maggiore tale da rendere impossibile l’esecuzione del contratto tra la __________ e la __________ é ininfluente in concreto. Tale eventuale impossibilità - da risolversi del resto piuttosto negativamente per l’esistenza di provvedimenti di legge tedeschi a tutela dei contratti di commercio estero conclusi con l’ex __________ come appare dalla Verordnung allegata al doc. I (cfr. inoltre per quanto riguarda il diritto svizzero K. Oftinger, Die kriesenbedingte Veränderung der Grundlagen bestehender Verträge, in SJZ 1939/1940, 229 e 245) - riguarda infatti l’utilizzo della merce comprata che ne fa l’acquirente e non può ricondursi ad una impossibilità di esecuzione del contratto tra le parti in causa (Aepli, ad art. 119 CO n. 31 che porta proprio l’esempio del compratore che non può rivendere all’estero la merce a seguito della messa in vigore di una disposizione di blocco delle esportazioni; Jäggi/Gauch, ad art. 18 CO n. 654). Una tale situazione relativa alla possibilità d’impiego della merce acquistata può unicamente interessare il compratore (DTF 48 II 366 consid. 3).
Infatti la volontà di far dipendere la validità del contratto dalla possibilità da parte della __________ di rivendere a sua volta la merce, in particolare di rivenderla alla ditta __________ __________, non risulta espressamente dall’unico testo scritto che contiene gli accordi tra le parti e che é la conferma doc. A. Anche le testimonianze raccolte durante l’istruttoria non hanno permesso di evidenziare che vi sia stata volontà comune delle parti di stipulare un contratto condizionato: i testi __________ e __________ di parte convenuta sostengono il contrario di quanto affermato dai testi __________ e __________ di parte attrice. Per costante giurisprudenza di questa Camera, la presenza di due deposizioni così discordanti impone nella loro valutazione la loro reciproca elisione, con la conseguenza di non poter dare per provato il fatto che si voleva accertare (Cocchi/ Trezzini, op. cit., N. 7 ad art. 90; IICCA 10 febbraio 1994 in re S./I. & Co, 12 aprile 1994 in re S./ Z. V., 9 maggio 1995 in re S/M. SA ), ovvero nel caso concreto l’esistenza della pattuizione di una condizione risolutoria nel contratto di compravendita tra le parti. Del resto appare che i testi di parte convenuta deducono l’esistenza di una tale condizione dal fatto che la venditrice __________ conoscesse la destinazione finale della merce ma ciò non consente ancora di farne discendere, quale conseguenza naturale, una inscindibile connessione giuridica tra il contratto di compravendita e quello di rivendita. Come correttamente osserva la parte appellata, il commercio internazionale tra grossisti non potrebbe funzionare se il venditore dovesse assumersi il rischio riguardante la ricezione effettiva della merce da parte del destinatario finale. La __________, che agisce come ogni altro commerciante realizzando un’utile, deve assumersi, a meno di diversa pattuizione che come visto non esiste, i propri rischi.
Per le motivazioni che precedono si ha che la validità del contratto tra le parti in causa non soggiace a nessuna condizione risolutiva e quindi la __________, obbligata dalle pattuizioni contrattuali nei confronti della __________, deve perciò pagare a quest’ultima il chiesto residuo prezzo della compravendita.
In ogni caso la venditrice __________ ha più volte (per tutte valga la lettera 31 luglio 1990, doc. D) offerto la propria prestazione e, di fronte al chiaro e pacifico rifiuto della __________ di continuare nel contratto e quindi ricevere la merce (lettera 27 aprile 1990, doc. C sempre confermata come alla presa di posizione del 3 agosto 1990, doc. E), tale comportamento (Verbaloblation) era sufficiente ai fini dell’adempimento del suo proprio obbligo di prestazione (Schraner, ad art. 82 CO n. 150 e 152; DTF 111 II 469). Alla compratrice incombeva la prova che, nonostante la dichiarata offerta, la venditrice non era pronta a fornire la merce (Schraner, ad art. 82 CO n. 154) ma, come già evidenziato, la __________ non ha sollevato, con l’allegato di risposta di causa, l’eccezione non adimpleti contractus precludendosi così anche la possibilità di assumere prove al proposito.
Per questi motivi,
richiamati, per le spese, l’ art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
L'appello 20 ottobre 1995 __________ (già __________) é respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4’400.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 4’500.-
già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 6’000.- per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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