AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.286
Data decisione, Autorità: 04.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00286
Lugano 4 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 6853 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 17 dicembre 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’159.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a atto illecito;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 28 settembre 1995 ha accolto limitatamente a fr. 12’300.-- oltre interessi.
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 23 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con le osservazioni del 30 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto
A. Il 29 dicembre 1988 presso l’intersezione tra due piste di sci della località di __________ha avuto luogo una collisione tra le parti qui in causa, a seguito della quale l’attore ha riportato una complessa frattura alla tibia della gamba destra.
Ritenendo data l’esclusiva colpa del convenuto, con la petizione che ci occupa l’attore ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 23’159.-- oltre accessori a titolo di perdita di guadagno, spese di patrocinio preprocessuale, spese varie connesse con l’infortunio e torto morale.
B. Nella risposta del 2 marzo 1993 il convenuto si è opposto alla petizione.
Egli ha negato la propria colpa per la collisione, causata a suo dire dal fatto che l’attore avrebbe improvvisamente attraversato la pista di sci nel momento in cui egli sopraggiungeva.
Sarebbero inoltre infondate le poste di danno addotte dal procedente.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha stabilito che la collisione sarebbe avvenuta all’intersezione tra due piste mentre l’attore, contrariamente a quanto da lui affermato, era in movimento.
Data la sua conoscenza dei luoghi, il convenuto avrebbe nondimeno dovuto essere più prudente, in particolare limitando la propria velocità in conseguenza della prossimità dell’incrocio con ridotta visibilità con la pista da cui proveniva l’attore, incrocio peraltro regolarmente segnalato.
Nemmeno l’attore sarebbe però esente da colpe, visto che anch’egli avrebbe potuto e dovuto accertarsi che l’intersezione fosse libera. Non avendolo fatto, ne conseguirebbe la riduzione di 1/3 del risarcimento del suo danno.
Tale danno consisterebbe in fr. 9’116.30 di mancato guadagno in conseguenza di una ritardata promozione professionale, fr. 3’000.-- per parte del patrocinio preprocessuale, fr. 1’326.-- di spese varie e fr. 5'000.- per il torto morale subito, il tutto, dopo deduzione di 1/3, per fr. 12’300.-- oltre interessi.
E. Con tempestivo gravame datato 23 ottobre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
L’attore, in sostanza, alla luce delle applicabili norme di comportamento stabilite dalla FIS non avrebbe fornito la prova della colpa del convenuto, che si sarebbe comportato correttamente.
Sarebbe inoltre errata la somma richiesta dall’attore a titolo di perdita di guadagno.
F. Delle osservazioni 30 novembre 1995 dell’attore, con le quali egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Il convenuto sostiene anche in questa sede di essere privo di colpe per l’infortunio subito dall’attore, o che comunque l’attore non avrebbe dimostrato la sua eventuale colpa.
Lo stato dei luoghi, risulta con la necessaria chiarezza dalle fotografie riprodotte al doc. A 7. In particolare, la foto n. 1 scattata dalla direzione dalla quale proveniva il convenuto mostra una discreta visibilità sulla sinistra, ovvero sul lato dal quale proveniva l’attore.
A non averne dubbi, da quella foto si evince che il convenuto aveva di certo una visibilità ben superiore a due o tre metri nella direzione dalla quale è giunto l’attore.
Le direttive della FIS, a giusta ragione riconosciute dalle parti quali utili parametri di giudizio sul comportamento degli sciatori (DTF 106 IV 352), confermano siffatto giudizio, stabilendo il particolare la direttiva n. 2 il dovere dello sciatore di procedere “auf Sicht”, cioè di regolarsi in base allo spazio visibile e di adattare di conseguenza la propria velocità.
L’asserzione della forte pendenza della pista percorsa dall’attore è in effetti fondata su di un empirico quanto improbabile calcolo basato sull’altezza globale della montagna e la lunghezza complessiva della pista, e non tiene in alcun conto lo stato dei luoghi documentato dalle fotografie in atti, dalle quali risulta che nel punto critico la pendenza della pista percorsa dal convenuto era nettamente maggiore di quella della pista sulla quale si trovava l’attore.
La pretesa forte velocità dell’attore sarebbe a mente del convenuto una diretta conseguenza della predetta forte pendenza.
A prescindere dall’inesistenza di tale pendenza, vi è su entrambi i temi la smentita diretta fornita dalla madre del convenuto in occasione del suo interrogatorio 1° novembre 1989 avanti all’autorità inquirente, allorché essa ha affermato di avere incrociato l’attore pochi istanti prima dell’incidente e che “Da es sich um ein fast flaches Stück handelte, fuhr er nicht schnell” (doc. A 15, foglio 4).
Se ne deve necessariamente concludere che le argomentazioni del convenuto circa la propria innocenza poggiano su una versione dei fatti e su un preteso comportamento dell’attore totalmente inattendibili, sicché nulla induce questa Camera a modificare la ripartizione delle responsabilità operata dal Pretore.
Anche questa censura è infondata.
Essa infatti si fonda sul rilievo semplicistico secondo cui per determinare l’eventuale perdita di guadagno dell’attore si dovrebbe unicamente moltiplicare la teorica differenza di salario mensile conseguente alla promozione che l’attore avrebbe ricevuto (fr. 139.80 secondo il doc. H 1) per il numero dei mesi durante i quali la promozione è stata differita in conseguenza dell’infortunio.
Siffatto modo di procedere è sbagliato perché dimentica totalmente di considerare che l’attore non ha continuato a percepire l’intero salario della precedente funzione durante tutto il periodo di incapacità lavorativa, ma al contrario ha ricevuto prestazioni sostitutive del medesimo da numerosi enti assicurativi in misura tuttavia inferiore al 100% del salario, così come ben risulta dalla tabella alla pag. 13 della petizione e dai documenti ai quali essa rinvia.
La differenza di salario di fr. 139.80 al mese dovuta al ritardo nella promozione è perciò, contrariamente all’opinione dell’appellante, solo uno degli elementi del danno per perdita di guadagno.
In assenza di serie censure alla posizione di danno nella sua globalità, non vi è motivo per discostarsi dalla valutazione operata dal Pretore.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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