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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.282
Data decisione, Autorità: 29.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00282
Lugano 29 novembre 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 2704 della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 27/30 agosto 1993 da
__________ (rappresentata dallo studio legale __________)
contro
__________ (rappresentato dall’ avv. __________)
in materia di contestazione dei elenco oneri che il Pretore, con sentenza 29 settembre 1995, ha parzialmente accolto attribuendo le spese per 1/5 all’attrice e per 4/5 alla convenuta alla quale ha fatto inoltre obbligo di versare alla controparte Fr. 600.- per indennità ripetibili.
Ed ora sull’appello 16 ottobre 1995 dell’attrice la quale chiede la riforma del dispositivo sulle spese nel senso di porre a carico della parte convenuta un’indennità per ripetibili di Fr. 2’350.-, subordinatamente di Fr. 1’635.-.
Lette le osservazioni 13 novembre 1995 del __________
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attrice, creditrice ipotecaria della __________ proprietaria dell’immobile di cui al mapp. __________RFD di __________, ha chiesto, nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri riguardante la procedura di vendita forzata di questo mappale, che venissero stralciate le pretese del __________, garantite da ipoteca legale, per imposte comunali arretrate di Fr. 25’556,10;
che il Pretore ha disconosciuto le pretese del __________ per Fr. 20’715.10 lasciando iscritta, con garanzia dell’ipoteca legale, la sola somma di Fr. 4’841.- per imposte immobiliari ed ha caricato la tassa e le spese di giustizia per 1/5 all’attrice e per 4/5 al convenuto con, inoltre, l’obbligo per quest’ultimo di rifondere Fr. 600.- alla controparte per titolo di ripetibili;
che, con l’appello che ci occupa, l’attrice critica la determinazione delle ripetibili e chiede che, sulla base di un valore di causa di Fr. 25’556.10 corrispondente alla somma totale dei crediti del convenuto iscritti nell’elenco oneri e contestati, le stesse siano fissate in Fr. 2’350.-, subordinatamente in Fr. 1’635.-;
che, con le osservazioni all’appello, il convenuto chiede la reiezione dell’appello;
che in linea di principio, il valore litigioso in una vertenza di contestazione dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in caso di eliminazione dell’o-nere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/ Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 128);
che ne discende nel caso concreto, dal momento che gli oneri ipotecari a favore dell’attrice sono ben superiori alle pretese del convenuto, un valore di causa di Fr. 25’556.10;
che le ripetibili devono essere calcolate sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati il cui valore é indicativo, e la relativa indennità deve poter consentire alla parte vittoriosa di fronteggiare le spese di patrocinio incontrate per la necessità di far valere le proprie pretese in giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150 n. 3);
che é giustificato, nel caso concreto, applicare il minimo della tariffa dal momento che la causa non ha comportato istruttoria e che si tiene conto del fatto che l’intervento del patrocinatore era agevolato dal fatto che le argomentazioni sollevate erano riprese rispettivamente servivano per altro analogo procedimento che l’attrice ha avviato contro lo __________ (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 15);
che per l’art. 9 TOA la percentuale minima per un valore come quello in discussione é dell’ 8% con il che si giustificherebbe un’indennità ripetibile di Fr. 2’045.- dei quali, per la ripartizione indicata dal Pretore (rimasta incontestata), vanno riconosciuti all’attrice i 3/5 (4/5 riconosciuti all’attrice meno 1/5 riconosciuto al convenuto), ossia Fr. 1’230.-;
che qualora il Pretore conceda a titolo di ripetibili un importo che é inferiore al limite minimo della tariffa appare senz’altro adeguato aumentare tale importo nei limiti della TOA (cfr. a contrario Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 13);
che l’esito della controversia sulle ripetibili giustifica di ripartire per metà tra le parti le tasse e le spese del giudizio d’appello e di compensare le ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi
visti gli art. 148 e 150 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello é parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2. della sentenza 29 settembre 1995 del Pretore di Riviera viene così riformato:
La tassa in Fr. 750.- e le spese in Fr. 120.-, da anticipare dalla parte attrice, rimangono a suo carico nella misura di 1/5 e a carico del convenuto in ragione di 4/5.
Il __________ rifonderà inoltre alla parte attrice l’importo di Fr. 1’230.- di ripetibili.
La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.-, già anticipate dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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