AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.280
Data decisione, Autorità: 12.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00280
Lugano 12 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria inc. n. 12'507 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con petizione 17 marzo 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto:
al signor __________, fr. 31’397.70 oltre int. al 5% dal 1.9.1989;
alla signora __________, fr. 7’849.40 oltre int. al 5% dal 1.9.1989;
alla signora __________, fr. 2’289.40 oltre int. al 5% dal 1.9.1989;
al signor __________, fr. 2’289.40 oltre int. al 5% dal 1.9.1989;
alla signora __________, fr. 2’289.40 oltre int. al 5% dal 1.9.1989;
Domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 15 settembre 1995 ha respinto;
Appellanti gli attori, che con atto di appello del 9 ottobre 1995 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni dell’8 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. A mente degli attori, membri come il convenuto della comunione ereditaria della fu __________, il convenuto nel 1989 si sarebbe impegnato nei loro confronti a procurare il consenso di sua sorella __________ o, anch’essa coerede di quella successione, alla vendita a __________ al prezzo di fr. 350’000.-- del fondo n. __________di __________, unico attivo di rilievo della successione medesima.
B. Il necessario consenso non sarebbe stato fornito, e la vendita al __________ sarebbe perciò sfumata.
Il fondo sarebbe stato venduto il 18 marzo 1993 ad altra persona al minor prezzo di fr. 230’000.--.
Il minor ricavato avrebbe danneggiato gli attori, a seconda del grado di parentela, nella misura indicata nella richiesta di condanna.
Essendo a mente loro tale danno ascrivibile ad inadempienza contrattuale o atto illecito del convenuto, gli attori procedono con la presente causa.
C. Nell’allegato di risposta il convenuto ha negato di essersi assunto qualsivoglia impegno diretto a titolo personale, ed ha perciò declinato ogni responsabilità per il danno conseguente all’atteggiamento della sorella.
Né potrebbe essere ammesso il compimento di un illecito da parte sua, atteso che la relativa azione sarebbe comunque prescritta.
D. Le parti hanno in seguito confermato le proprie tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha escluso che il convenuto si sia assunto un impegno personale all’ottenimento dell’autorizzazione alla vendita della sorella, in quanto tale impegno sarebbe stato assunto collettivamente da tutti i firmatari del doc. E, da cui la reiezione dell’azione in quanto fondata su un inesistente contratto.
Nemmeno potrebbe essere ammessa la tesi dell’atto illecito, mancandone le necessarie premesse ed essendo la relativa azione oramai prescritta.
Da ciò l’integrale reiezione della petizione.
F. Con tempestivo gravame datato 9 ottobre 1995 gli attori hanno chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
La corretta interpretazione della volontà dei firmatari degli atti pubblici doc. C ed E consentirebbe di ammettere che il convenuto si era effettivamente impegnato a produrre la procura della sorella.
La circostanza risulterebbe anzitutto dalla lettera scritta il 18 luglio 1989 dall’avv. __________ in rappresentanza del convenuto stesso (doc. P), dalla reazione dei coeredi della stirpe __________ (doc. L), e dal fatto che il notaio avv. __________ richiese la procura di __________ direttamente al convenuto (doc. H).
Inoltre i testi __________ e __________ avrebbero confermato l’esistenza di tale obbligo del convenuto.
Sarebbero infine realizzati anche i presupposti dell’azione per atto illecito, che non sarebbe per nulla prescritta, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore.
G. Nelle osservazioni dell’8 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A mente loro (cfr. la petizione, punto 5, pag. 5), tale impegno sarebbe stato assunto una prima volta con la firma dell’atto di promessa di vendita immobiliare del 13 maggio 1988 (doc. C), e ribadito in seguito il 9 settembre 1988 con la firma della proroga dei termini del primo atto (doc. E).
Solo una parte di essi, e tra questi il convenuto, è però comparsa avanti al notaio rogante, con la generica indicazione che i comparenti rappresentavano gli altri eredi “.. e meglio come alle procure che i rappresentanti si impegnano a presentare per conto della comunione ereditaria..” (doc. C, fol. 2).
Identica dicitura è utilizzata nell’atto di proroga (doc. E, fol. 2).
In un simile caso le norme sulla rappresentanza diretta -peraltro non invocate esplicitamente- non conferiscono alcun diritto agli attori. Infatti, se da una parte è vero che il convenuto ha inteso agire quale rappresentante della sorella, e che questa in sostanza ha rifiutato di ratificare la promessa di compravendita stipulata dal fratello, il convenuto non può essere ritenuto responsabile quale falsus procurator per il motivo che gli attori sapevano che egli agiva con l’esplicita riserva della ratifica da parte del rappresentato (art. 39 cpv. 1 CO in fine; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, nota 29 a pag. 604).
Nell’ottica degli attori, si potrebbe pensare che il convenuto impegnandosi a presentare la procura della sorella abbia inteso promettere in maniera per lui vincolante la prestazione di un terzo (art. 111 CO).
Se questo sia il caso, va deciso determinando alla luce del principio dell’affidamento la circostanze della stipula e interpretando di conseguenza la volontà delle parti.
L’istruttoria non ha in effetti chiarito le circostanze che hanno condotto alla firma della promessa di vendita, né sono stati spiegati i rapporti tra le varie persone che sono comparse con il ruolo di sedicenti rappresentanti dei coeredi, ritenuto che lo stesso atto notarile è silente in proposito.
Le deposizioni in atti costituiscono per loro parte solo un indizio indiretto in favore della tesi per cui dal rapporto di parentela esistente si dovesse implicitamente ammettere che era il convenuto a doversi occupare della procura della di lui sorella.
Ma anche in tal caso, si ritiene che la formulazione adottata dal notaio non sia stata sufficientemente precisa ed incisiva per poter ammettere l’esistenza di un vincolante impegno ex art. 111 CO.
In assenza di migliori e diverse prove, la volontà del convenuto era da intendere come unicamente volta al compimento dei necessari passi per procurare al notaio la formalizzazione di una già esistente volontà di vendita delle persone rappresentate, e non invece come tesa a garantire l’esistenza nella sorella dell’indispensabile volontà alla vendita, che sembrava piuttosto essere da tutti sottintesa già al momento della comparsa dei “rappresentanti” avanti al notaio.
Giuridicamente il convenuto sembra perciò aver piuttosto accettato un mandato ex art. 394 e segg. CO con il quale si è impegnato a rendersi attivo nella ricerca di un documento di procura formalmente necessario, e non un ben più impegnativo ruolo di garante ex art. 111 CO con il quale assumersi la responsabilità dell’eventuale non disponibilità della sorella alla vendita (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 10 e 13 ad art. 111 CO; Bucher, ibidem).
La conseguenza di questa differenziazione è che il convenuto non deve rispondere dell’interesse positivo per il caso -verificatosi- di mancato conseguimento del risultato voluto (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 18 ad art. 111 CO), ma unicamente per la mancata o la negligente esecuzione del mandato, la quale non gli è però in concreto imputabile, risultando manifestamente la mancata concessione della procura in questione come frutto di una precisa volontà della signora __________ (doc. 5), e non come l’effetto dell’inazione del convenuto.
Infatti, il solo fatto che il convenuto avrebbe firmato gli atti pubblici in rappresentanza della sorella, risultante secondo gli attori dalla lettera dell’avv. __________ doc. P, nulla muta alla sostanza del discorso fatto al considerando precedente.
Parimenti, l’addotta reazione degli eredi della stirpe di __________ (appello, pag. 5) costituisce pallido indizio dell’esistenza di un impegno del convenuto, senza però precisarne in alcun modo la natura.
Lo stesso vale evidentemente anche per il fatto che il notaio rogante abbia indirizzato le richieste della procura mancante al convenuto piuttosto che ad altri eredi (appello, pag. 5 e 6) e per le deposizioni dei testi (appello, pag. 6).
Se ne deve concludere, come risolto dal Pretore, per l’inesistenza di un dovere di risarcimento del convenuto fondato sull’inadempienza ad un obbligo contrattuale.
A torto.
Il preteso illecito risiederebbe a mente loro nell’omessa comunicazione ai coeredi del contenzioso che l’opponeva alla sorella in merito alle eredità di famiglia (petizione, pag. 6; appello, pag. 7).
La commissione di un illecito per mezzo di un’omissione è però pensabile unicamente qualora esista a carico del danneggiante un obbligo giuridico, eventualmente derivante da una “Garantenstellung”, ad agire in favore del leso (DTF 115 II 19; Brehm, Berner Kommentar, n. 56 ad art. 41 CO), il che non è qui il caso, né del resto gli attori indicano il possibile fondamento di un siffatto obbligo.
Allo stesso modo - senza che più occorra chinarsi sugli altri presupposti o sull’eventuale prescrizione dell’azione- sarebbe inoltre da negare l’esistenza di nesso causale adeguato tra il supposto illecito e il danno, essendo l’asserito danno la possibile conseguenza del dissidio esistente tra il convenuto e la sorella, ma non certo la conseguenza dell’omessa comunicazione di tale dissidio.
In altre parole, quand’anche il convenuto avesse informato i coeredi della situazione, nulla permette di ritenere che il paventato danno non si sarebbe comunque verificato, non bastando evidentemente la sola comunicazione dell’esistenza della lite a scongiurare la possibilità del rifiuto della sorella del convenuto di sottoscrivere la necessaria procura.
Tuttavia, delle 5 pretese avanzate dagli attori solo quella di __________ concerne un importo superiore a fr. 8’000.--, per il quale è di principio dato il rimedio dell’appello.
Ne segue che dal profilo strettamente formale solo il suo appello sarebbe ricevibile, mentre i gravami degli altri attori avrebbero dovuto essere trasmessi alla Camera di cassazione civile di questo tribunale la quale, stante il suo limitato potere di cognizione e l’esigenza per i ricorrenti di invocare e sostanziare dei precisi motivi di cassazione, li avrebbe dichiarati irricevibili, oppure -a maggior ragione rispetto alla presente decisione, emanata con libera latitudine di giudizio- li avrebbe comunque respinti nel merito.
Si può pertanto prescindere, per economia di giudizio, dal sanzionare l’agire irrituale degli altri attori.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 ottobre 1995 di __________, __________, __________, __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
Gli attori rifonderanno alla convenuta complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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