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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.279
Data decisione, Autorità: 15.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00279
Lugano 15 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. SF.95.185 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza di sfratto 4 settembre 1995 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
che il Pretore, con decreto 2 ottobre 1995, ha accolto ordinando alla convenuta di voler mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento ammobiliato di 3 locali nello stabile denominato “__________ __________ ” sito a __________.
Appellante la convenuta la quale, con atto d’appello 13 ottobre 1995, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza di sfratto mentre la controparte, con osservazioni all’appello del 10 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che la convenuta occupa, dal maggio 1994, un appartamento dell’istante a __________ in forza di un contratto orale tra le parti;
che il 22 maggio 1995 l’istante ha disdetto il contratto per la scadenza del 31 agosto 1995;
che, non avvenendo la riconsegna dell’ente locato l’istante ha promosso la procedura di sfratto che il Pretore, con il decreto impugnato, ha accolto;
che, con l’appello, la ricorrente rimprovera genericamente al Pretore di aver considerata operante una disdetta inefficace e che, in ogni caso, la procedura di sfratto é inutile e priva di oggetto poiché avrebbe già abbandonato i locali, ora occupati da un subentrante, nel febbraio 1995;
che - indipendentemente a sapere se la disdetta é stata correttamente e validamente notificata all’appellante e se la mancata contestazione della stessa presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione é determinante come il Pretore ha ritenuto in forza di giurisprudenza (DTF 119 II 147 consid. 4) che il Tribunale federale ha però, nel frattempo, cambiato (DTF 121 III 156) - l’istanza di sfratto andava comunque respinta;
che infatti qualora le parti, come nel caso concreto, non abbiano pattuito termini di disdetta e di scadenza del contratto si applica la disposizione dell’art. 266c CO per la quale nella locazione di abitazioni ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall’uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione;
che nel Luganese l’uso locale prevede la possibilità di porre fine ai contratti di locazione per le scadenze del 29 marzo e del 29 settembre (Rep. 1986, 283 e rif.);
che la disdetta del maggio 1995 non rispettava la scadenza del termine di disdetta voluta dalla legge e di conseguenza, ammessa ma non verificata in questa sede la sua corretta notifica, produrrebbe effetto solamente per la scadenza successiva (art. 266a cpv. 2 CO) ossia per la fine di settembre 1995;
che a dipendenza di questo fatto si pone il problema della ricevibilità dell’istanza di sfratto, inoltrata ben prima della fine di settembre 1995;
che l’art. 506 CPC offre al locatore la possibilità di domandare al pretore lo sfratto di locali concessi in comodato, in locazione o in affitto allorquando tale rapporto sia cessato;
che l’accoglimento dell’istanza dipende dalla verifica di tale presupposto sostanziale: per quanto riguarda la locazione, il giudice è investito del compito di verificare se la stessa ha effettivamente preso termine e che l’istanza dev’essere considerata prematura se la locazione non ha ancora preso termine (II CCA 9.3.1994 in re S. c/ Ch.) e dev’essere respinta;
che la mancanza del presupposto in questione non può nemmeno essere sanata con l’intervenuta fine del rapporto di locazione durante la procedura di sfratto, dal momento che la bontà della domanda dev’essere giudicata al momento della sua introduzione e non può dipendere dalla durata del processo, durata che comunque il codice di rito civile ha improntato alla semplicità e alla rapidità (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 507 N. 1);
che al momento dell’introduzione della domanda di sfratto il contratto non era ancora, per le motivazioni di merito che precedono, evidentemente cessato e di conseguenza ne deve discendere la reiezione per irricevibilità della stessa istanza;
che le spese di giudizio di prima e seconda sede sono a carico della parte istante mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non si é fatta patrocinare;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 ottobre 1995 é accolto e di conseguenza la sentenza 2 ottobre 1995 del Pretore di Lugano é così riformata:
L’istanza di sfratto 4 settembre 1995 __________ é respinta.
La tassa e le spese di complessivi Fr. 100.- sono a carico dell’istante.
II. La tassa di giustizia in Fr. 180.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 200.-) della procedura d’appello, già anticipati dalla ricorrente, sono a carico della parte appellata.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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