AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.275
Data decisione, Autorità: 24.01.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00275
Lugano 24 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 179/1992 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 2 novembre 1992 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 10’793.-- a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 19 settembre 1995 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 10 ottobre 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione;
Mentre i convenuti con osservazioni del 10 novembre 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 2 giugno 1992 la Mercedes 500 SL condotta dal convenuto __________, che percorreva via __________ a __________ nell’unica direzione consentita, è entrata in collisione con la Mazda 626 condotta dall’attore che stava eseguendo o aveva eseguito -la questione è controversa- la manovra di immissione su via __________ provenendo da uno dei posteggi laterali esistenti sul lato sinistro di quella strada.
B. Con petizione del 2 novembre 1992 l’attore ha chiesto il risarcimento del danno subito, sostenendo che il sinistro sarebbe stato causato dal comportamento del convenuto __________, il quale, seppure prioritario, avrebbe circolato a velocità eccessiva, precludendosi così la possibilità di arrestarsi in tempo per evitare l’incolpevole attore, che non aveva possibilità di scorgerlo in tempo utile.
C. Nella risposta del 1° febbraio 1993 i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione ritenendo che l’incidente sarebbe stato causato esclusivamente dalla violazione da parte dell’attore del diritto di precedenza del convenuto __________.
Il danno ammonterebbe in ogni caso a soli fr. 6’100.--.
D. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha constatato che la perizia giudiziaria non sarebbe riuscita a fornire elementi oggettivi tali da permettere di stabilire con certezza la dinamica del sinistro.
Dal sopralluogo sarebbe invece risultato che la vettura del convenuto __________ avrebbe iniziato a sfregare il muro sul lato destro della strada dopo un metro o un metro e mezzo dal posteggio dal quale è uscito l’attore, e che l’attore disponeva di una visibilità posteriore di 43 metri.
Non essendo stato provato che il convenuto __________ procedesse ad una velocità inadeguata alle circostanze, e potendosi evincere dal danno della sua vettura che la collisione ha avuto luogo allorché l’attore stava eseguendo la manovra di immissione, e non dopo che egli l’aveva eseguita, ne conseguirebbe che l’attore ha violato il diritto di precedenza del convenuto __________, e che egli sarebbe di conseguenza l’unico responsabile del sinistro.
Da ciò la reiezione della petizione.
F. Con tempestivo gravame datato 10 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
Il Pretore avrebbe male valutato le risultanze istruttorie, in particolare misconoscendo le chiare risultanze peritali, giungendo perciò all’errato risultato di negare le responsabilità del convenuto __________.
L’attore avrebbe per sua parte effettuato una corretta manovra di immissione, e sarebbe stato urtato allorché già si trovava su via __________ dal __________, sopraggiunto a velocità eccessiva.
G. Nelle osservazioni del 10 novembre 1995 i convenuti hanno chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
E’ innanzitutto incontestabile:
che il conducente __________ intendeva immettersi su via __________ provenendo da un posteggio laterale posto sulla stessa via, mentre il conducente __________ proveniva da tergo rispetto al ____________________ dato egli si trovava già su via __________;
che l’urto è avvenuto tra la parte anteriore sinistra della vettura condotta dal __________ e la fiancata destra di quella del ____________________e che la vettura del __________ ha altresì riportato danni alla fiancata destra, avendo essa strisciato contro il muro che delimita il margine destro della carreggiata;
che la larghezza della carreggiata è inferiore alla somma delle larghezze dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Non a caso la perizia non si confronta seriamente con i danni subiti dai veicoli coinvolti.
La perizia, nella sua brevità non spiega tuttavia quali sono gli elementi oggettivi posti in concreto a base delle affermazioni fatte, né come siano stati calcolati i valori indicati, così che la stessa deve in definitiva essere accettata o rifiutata in toto, non essendo nemmeno dati gli estremi per una valutazione critica delle sue risultanze.
Secondo il perito, la mancanza di tracce non ha consentito di ricostruire la manovra del veicolo condotto dal convenuto __________ prima dell’urto (perizia, punto 4.4, pag. 6), del quale non è di conseguenza stato possibile accertare la velocità iniziale, tanto che il perito si è dovuto limitare alla formulazione di mere ipotesi.
Proprio dall’enorme differenza tra le velocità ipotizzate (41,5 km/h oppure 68 km/h, perizia, pag. 20), e quindi ritenute verosimili, si deduce che lo stesso perito non ha alcuna certezza circa la velocità del veicolo condotto dal convenuto __________.
Parimenti, il perito non ha potuto stabilire con certezza (“in modo inequivocabile”) la dinamica dell’urto tra i due veicoli (perizia, pag. 14), e di conseguenza nemmeno il punto in cui le vetture sono entrate in collisione (perizia, pag. 16).
L’incongruenza riguarda il punto in cui il veicolo condotto dal __________ ha iniziato a lasciare tracce sul muro posto sulla destra della carreggiata, punto che secondo il perito si situerebbe a 7 metri dal termine del posteggio occupato dall’attore (complemento di perizia, pag. 3), mentre dal verbale del sopralluogo esso risulta situarsi a solo un metro/un metro e mezzo dopo il posteggio da cui è uscito il __________.
Il perito in nessun punto dei propri referti afferma di avere effettuato un sopralluogo e di avere preso conoscenza in prima persona delle tracce lasciate dalla Mercedes sul muro di via __________ (il che del resto è comprensibile se si pensa che la perizia è dell’aprile 1994, a quasi due anni di distanza dall’incidente), sostenendo invece di avere basato il proprio referto unicamente sugli atti messi a sua disposizione (perizia, pag. 2).
La risultanza del sopralluogo è per contro frutto dell’osservazione diretta effettuata dal Pretore e dai patrocinatori delle parti.
Trattandosi con ogni evidenza di una discrepanza su un elemento di fatto constatabile con una semplice misurazione, ma senza alcuna necessità di possedere le specialistiche nozioni dell’uomo dell’arte, si deve necessariamente concludere per la fedefacenza dell’accertamento diretto del primo giudice, che è perciò prevalente nei confronti di quello verosimilmente indiretto del perito.
Da tali errori deriva pure la totale inutilità delle ipotesi peritali, in quanto fondate su premesse erronee.
Ne consegue che lo svolgimento del sinistro non è stato quello ipotizzato dal perito, peraltro difficilmente compatibile con l’ordinario andamento delle cose alla luce della natura della strada e dei danni riportati dai veicoli.
Nell’esame della pretesa dedotta in causa si deve perciò ammettere, così come rettamente ritenuto dal Pretore, che l’incidente è avvenuto nelle immediate vicinanze del posteggio occupato dall’attore.
Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS un detentore risponde verso un altro dei danni materiali solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa del debitore convenuto.
Oltre a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente, la norma implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno deve essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (ICCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA).
9.1 In sede di petizione (pag. 9) l’attore ha in effetti rimproverato al conducente __________ di aver circolato a velocità superiore a quella consentita o comunque inadeguata alle circostanze.
Il convenuto ha per sua parte dichiarato di aver circolato ad una velocità “regolare” (interrogatorio del 3 giugno 1992 nel rapporto di polizia doc. A), dovendosi con ciò intendere una velocità “adeguata”, o nella per lui peggiore delle ipotesi la velocità massima consentita di 50 km/h.
Nessun elemento oggettivo in atti (tracce di frenata, entità dei danni ai veicoli) contraddice questa affermazione, e neppure le ipotesi del perito giudiziario la escludono, così che si deve ammettere che l’attore non ha saputo provare una violazione della velocità massima consentita, o anche solo che la velocità sarebbe stata inadeguata alla situazione di asfalto bagnato.
9.2 Più ancora che dalla velocità del convenuto __________la vera incognita di questa causa, dalla quale dipende il giudizio sul suo comportamento alla luce del principio dell’affidamento, è costituita dalla distanza alla quale è stato riconoscibile per lui che l’attore aveva iniziato la manovra di immissione.
E’ infatti ovvio che se, per ipotesi, la manovra di immissione fosse iniziata allorché il convenuto non si trovava ancora nel tratto di visibilità di 43 metri, l’attore non avrebbe nulla da rimproverarsi, mentre il conducente __________ che circolava a velocità “regolare”, avrebbe avuto ogni possibilità di arrestarsi in tempo utile per evitare la collisione, così come ipotizzato da tutti i periti.
E’ altrettanto ovvio che se per contro la manovra di immissione fosse iniziata e divenuta riconoscibile in un momento in cui il __________ si trovava già vicino al parcheggio occupato dall’attore, il prioritario non avrebbe più avuto la possibilità di fermarsi prima della collisione.
Le tavole processuali non contengono alcun riscontro che permetta di dare la preferenza alla tesi più favorevole all’attore.
Sarebbe infatti contrario al normale andamento delle cose, e anche all’istinto di conservazione, ammettere che il __________ dopo aver percepito la manovra dell’attore abbia proseguito nella propria marcia senza frenare, e abbia invece tentato un impossibile sorpasso (impensabile già solo per l’insufficiente larghezza della carreggiata) una volta raggiunto il veicolo dell’attore, con il risultato di condurre il proprio veicolo contro il muro.
Proprio dalla natura dell’incidente, e dal disperato tentativo di sterzata a destra, si deve al contrario piuttosto desumere che la manovra dell’attore è avvenuta allorché il prioritario senza sua colpa non aveva più la possibilità di evitare l’impatto, e neppure di effettuare con successo l’impossibile manovra di schivata da lui tentata.
In assenza di migliori evidenze si deve comunque giungere alla conclusione che l’attore non ha dimostrato alcuna colpa del conducente __________, con il che non può essere accolta, neppure parzialmente, la sua petizione.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico:
L’attore rifonderà ai convenuti complessivi fr. 750.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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