AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.272
Data decisione, Autorità: 29.08.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00272
Lugano 29 agosto 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. 2097 della Pretura del distretto di Leventina- promossa con petizione 7 aprile 1989 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ tutti rappr. dall’avv.
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 126’162.- oltre interessi (importo ridotto in sede conclusionale a fr. 104’062.-) e in via subordinata che condannati al pagamento in solido fossero solo i convenuti-_______________ __________ e __________, riservato il loro diritto di regresso nei confronti della convenuta __________;
domande avversate dai convenuti e sulle quali il Pretore con sentenza 13 settembre 1995 si è così pronunciato:
§ Di conseguenza il signor __________ i, __________, la signora __________, , e la Compagnia di assicurazioni “ ”, __________, sono condannati in solido a rifondere alla ditta ______________________________ e per essa alla banca cessionaria del credito, __________, in __________, la somma di fr. 66’059.25 oltre interessi al 5% dal 9.7.1987.
La parte attrice è tenuta a versare alla convenuta __________, fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.
Appellanti i convenuti ____________________ __________ e __________ con atto di appello 4 ottobre 1995 con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione, in quanto rivolta verso di loro, fosse integralmente respinta e che la tassa di giustizia e le spese di primo grado fossero caricate alla parte attrice, con l’obbligo di rifondere loro fr. 10’000.- a titolo di ripetibili; il tutto, protestando spese e ripetibili di seconda istanza;
viste le osservazioni 6 novembre 1995 della convenuta __________;
appellante adesivamente l’attrice con atto ricorsuale 13 novembre 1995 con cui postula la reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la tassa di giustizia e le spese di prima istanza vengano caricate per 3/4 ai convenuti ______________________________ e __________, con l’obbligo di rifonderle fr. 6’000.- a titolo di ripetibili parziali e che le ripetibili dovute alla convenuta __________ vengano caricate per metà ai convenuti ____________________ __________ e __________; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
mentre con osservazioni 12 dicembre 1995 ______________________________ e __________ hanno postulato la reiezione dell’appello adesivo, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto: A. Alle ore 16.05 del 9 luglio 1987, all’altezza del Km __________dell’autostrada N2, sulla corsia nord-sud in territorio del Comune di __________, ebbe luogo un incidente della circolazione, la cui dinamica può essere così sommariamente riassunta.
Il signor __________, al volante di una vettura Lancia targata NE __________intestata alla moglie __________, dopo essere uscito della galleria del __________ si spostò sulla corsia di sorpasso ed iniziò a superare alcune macchine che lo precedevano. Poco prima di giungere all’altezza della galleria di __________ egli si apprestava a superare un veicolo Volvo di colore bianco, quando il conducente di quest’ultima prese a spostarsi sulla corsia di sorpasso. Sorpreso da tale manovra, il __________ dapprima azionò l’avvisatore acustico e successivamente strinse verso sinistra per evitare la collisione: in seguito a ciò, le ruote della Lancia andarono a toccare il terrapieno erboso centrale, facendogli perdere il controllo della vettura, che, attraversato l’intero asse stradale, terminò la sua corsa tra la corsia d’emergenza e la corsia di destra, dopo aver urtato il guardavia di destra.
Dietro alla Lancia del __________ sopraggiungevano, a breve distanza e nell’ordine, il signor __________ a bordo della propria autovettura -non è dato sapere su quale corsia- ed il signor __________ sulla corsia di destra, quest’ultimo alla guida di un autoarticolato della ditta __________, composto da una motrice Renault targata TI __________e da un semirimorchio Falcon targato TI __________: mentre il primo riuscì, senza particolari problemi, ad arrestare il proprio veicolo sulla corsia d’emergenza, il secondo, pur frenando bruscamente e sterzando a sinistra per scansare i veicoli __________ e __________ che lo precedevano, andò ad urtare il guardavia centrale, chiudendosi a “compasso”.
Il conducente della Volvo bianca -che continuò la sua corsa- non poté essere identificato.
B. A seguito dell’incidente, la ditta __________ ha chiesto alla __________, assicuratrice RC del veicolo Lancia targato NE __________, il risarcimento del danno subito dall’articolato.
La compagnia di assicurazioni, ritenendo che l’incidente fosse stato causato da un conducente sconosciuto -cioè dal proprietario della Volvo bianca- rifiutò tuttavia la copertura del sinistro e trasmise la pratica alla __________ (doc. NN, PP), nella sua qualità di compagnia d’assicurazioni designata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per rispondere nel caso di danni cagionati da veicoli non identificati (art. 76 LCS): anche quest’ultima, intravedendo una colpa del conducente __________, declinò la sua responsabilità ed invitò la ditta a rivolgersi nuovamente alla __________ (doc. AAA). L’ulteriore scambio di corrispondenza tra la proprietaria dell’articolato e le due compagnie d’assicurazioni (doc. BBB-FFF) non sortì effetto alcuno: da qui, la presente vertenza.
C. Con petizione 7 aprile 1989 la ditta __________ ha chiesto la condanna di __________, __________, __________ e la __________ al pagamento in solido di fr. 126’162.- oltre interessi e, in via subordinata, che condannati al pagamento in solido fossero solo i convenuti ______________________________ e ____________________ritenuto che a questi ultimi era riservato il diritto di regresso nei confronti della convenuta __________.
A mente dell’attrice la responsabilità per l’accaduto sarebbe integralmente da imputare allo scorretto comportamento tenuto sia dal conducente della Volvo bianca, sia da __________, mentre nessuna colpa poteva essere addossata a __________: ne discendeva che in via principale tutti i convenuti erano solidalmente responsabili del danno; in via subordinata, nel caso in cui la responsabilità della __________ per i danni cagionati da veicoli rimasti non identificati fosse unicamente di carattere sussidiario, è stata postulata la condanna solidale degli altri convenuti, dato il loro diritto di regresso nei confronti della menzionata compagnia d’assicurazione.
D. Con allegati responsivi 15 giugno e 18 luglio 1989 la __________ da una parte e __________ __________ e __________ dall’altra si sono opposti alla petizione nella misura in cui era rivolta verso di loro.
La __________ ritiene che l’incidente stradale sarebbe da ricondurre alla velocità eccessiva tenuta dal __________, nonché alla sua disattenzione per ciò che avveniva sulla strada; un certo grado di colpa andava inoltre attribuito anche al __________ segnatamente per aver a sua volta circolato ad una velocità inadeguata. In ogni caso, la responsabilità della compagnia d’assicurazione era esclusa, in quanto di natura meramente sussidiaria.
__________ e __________ hanno per contro asserito che la sola ed unica causa dell’incidente è stata l’incauta manovra eseguita dal conducente della Volvo bianca, ritenuta pure una corresponsabilità del __________ per non essere stato in grado di controllare l’articolato di cui era alla guida.
Tutti i convenuti hanno infine contestato l’ammontare del danno patito dall’attrice.
E. In sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte: l’attrice, preso atto della perizia giudiziaria, ha provveduto a ridurre le sue pretese a fr. 104’062.- oltre interessi.
F. Con sentenza 13 settembre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato i convenuti ______________________________ e __________ al pagamento di fr. 66’059.25 oltre interessi, mentre ha respinto la petizione nei confronti della convenuta ____________________la tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese sono state poste a carico dei convenuti soccombenti e dell’attrice nella misura di 1/2 ciascuno, mentre quest’ultima è stata parimenti condannata a versare alla convenuta __________ fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che l’incidente era stato principalmente causato dal conducente della Volvo bianca; a __________ andava tuttavia attribuita una colpa lieve, per non essere stato in grado di padroneggiare il proprio veicolo nella concreta situazione di pericolo (art. 31 LCS) ed in particolare per non aver frenato per tempo, pur avendone avuto la possibilità; il conducente __________ era pure parzialmente responsabile, non avendo tenuto una velocità adeguata alle circostanze particolari. Per quanto riguardava concretamente la responsabilità, esclusa quella della __________, che, essendo di natura sussidiaria, poteva entrare in linea di conto solo nel caso in cui il danneggiato non potesse rivalersi -nemmeno parzialmente- nei confronti di un terzo corresponsabile, ed ammessa quella del __________ nella misura di 1/4, era chiaro che ai convenuti ______________________________ e __________ andava caricata la rimanente responsabilità di 3/4. Visto che il danno complessivamente patito dall’attrice poteva essere quantificato in fr. 88’079.-, ne discendeva il loro obbligo a versarle fr. 66’059.25.
G. Con appello 4 ottobre 1995 i convenuti ____________________ __________ e __________ hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione, in quanto rivolta verso di loro, fosse integralmente respinta e che la tassa di giustizia e le spese di primo grado fossero caricate alla parte attrice, con l’obbligo di rifondere loro fr. 10’000.- a titolo di ripetibili; il tutto, protestando spese e ripetibili di seconda istanza.
Gli appellanti ritengono in sostanza che il Pretore non avrebbe correttamente stabilito le colpe dei singoli conducenti e segnatamente per ciò che riguardava le violazioni delle norme della circolazione da parte di __________ e dello sconosciuto conducente della Volvo bianca. Quanto al __________, innanzitutto la sua velocità, per altro neppure accertata con certezza, non era assolutamente causale per il prodursi dell’incidente, come del resto era stato confermato anche dalla perizia giudiziaria; errato sarebbe inoltre l’assunto pretorile secondo cui il __________ sarebbe parzialmente responsabile del sinistro, per non essere stato in grado di padroneggiare il veicolo nella situazione concreta: intanto il lasso di tempo tra l’istante in cui egli percepì lo spostamento della Volvo e quello in cui deviò a sinistra era ben minore rispetto ai 4 secondi ipotizzati dal primo giudice, per cui nulla poteva essere rimproverato al conducente, che in pratica si trovò in una situazione pericolosa in un paio di secondi; tanto meno poteva essergli rimproverato alcunché per aver scelto di effettuare una manovra di scansamento piuttosto che di aver frenato. La colpa dell’incidente era invece completamente da ascrivere al conducente della Volvo bianca, il quale -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- gli tagliò letteralmente la strada con una manovra improvvisa ed imprevedibile, con il che era semmai la __________ che doveva rispondere del danno patito dall’attrice, non potendosi in alcun modo attribuire al __________ una concolpa, neppure lieve.
H. Con osservazioni ed appello adesivo l’attrice ha postulato la reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la tassa di giustizia e le spese venissero caricate per 3/4 ai convenuti ______________________________ e __________, con l’obbligo di rifonderle fr. 6’000.- a titolo di ripetibili parziali e che le ripetibili dovute alla convenuta __________ venissero caricate per metà ai convenuti ____________________ __________ e __________; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
L’appellante adesivamente ritiene che una diversa ripartizione delle spese e delle ripetibili nei confronti dei convenuti ______________________________ e __________ si imponesse, in quanto la causa era stata accolta nella misura del 63% dell’importo postulato in sede conclusionale, tanto più che le compagnie di assicurazione l’avevano in pratica costretta ad adire le vie legali, non essendo state disposte a versarle nemmeno un centesimo, nonostante la loro chiara responsabilità. La ripartizione tra tutte le parti in causa delle ripetibili dovute alla __________ si giustificava analogamente per il fatto che l’attrice era stata costretta ad inoltrare una causa contro entrambe le compagnie d’assicurazione, le quali altrimenti avrebbero continuato a rimbalzarsi la responsabilità per il sinistro.
I. Delle osservazioni 6 novembre 1995 della convenuta __________ all’appello principale e 12 dicembre 1995 dei convenuti ______________________________ e __________ all’appello adesivo si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Con l’appello principale gli appellanti si sono limitati a contestare l’esistenza di una concolpa a carico di __________ nell’incidente, ciò che -a loro dire- permetterebbe di concludere per una colpa esclusiva del conducente della Volvo bianca. Non sono per contro contestati né il principio secondo cui la responsabilità della convenuta __________ sia meramente sussidiaria (art. 76 cpv. 4 LCS) -e possa cioè entrare in considerazione unicamente nel caso in cui il danneggiato non può rivalersi, anche solo parzialmente, su un altro corresponsabile (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code Suisse de la circulation routière, Losanna 1984, N. 4.5 ad art. 76 LCS; Rusconi, Les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière en matière de responsabilité civile et d’assurance, in: JdT 1976 I p. 86; Oswald, Revision des Strassenverkehrsgesetzes, Änderungen im IV. Titel “Haftpflicht und Versicherung”, in. ZBJV 1975 p. 229)-, né il grado di concolpa di 1/4 attribuita dal primo giudice al __________ e per esso all’attrice.
Dalla particolare impostazione dell’appello discende che se questa Camera dovesse ritenere che a __________ possa essere imputata una concolpa, anche lieve, il giudizio di primo grado dovrà senz’altro essere confermato.
2.1 Nell’esaminare l’eventuale responsabilità di __________ va innanzitutto rilevato che egli non ha osservato il limite di velocità massima di 100 Km/h, presente sul luogo dell’incidente (segnale 2.30 “velocità massima”, cfr. doc. B p. 1).
La circostanza risulta sufficientemente provata dagli atti di causa, se solo si pensa che nel verbale di polizia lo stesso __________ ha ammesso di circolare ad una velocità di 120 Km/h (“in quel momento la mia velocità era di circa 120 Km/h”, doc. B; la tesi di un aumento della velocità da 100 Km/h a 120 Km/h per effettuare il sorpasso è stata del resto ritenuta verosimile anche dal perito giudiziario, perizia p. 8, 13 e 15): il tentativo di far apparire la sua velocità inferiore a quella precedentemente dichiarata -avvenuto però in un momento sospetto, segnatamente nel corso di causa (cfr. interrogatorio formale __________, domanda 2.1 “avevo dichiarato alla polizia questa velocità di 120 Km/h, in realtà pensavo di circolare a 100 Km/h”) non è in effetti degno di protezione, tanto è vero che in sede testimoniale il __________ ha dovuto nuovamente ammettere che “per quanto riguarda l’indicazione sul verbale di interrogatorio di polizia della velocità di 120 Km/h devo dire che la stessa indicazione è stata fatta su insistenza dell’agente verbalizzante. Sono comunque io che ho pronunciato la cifra 120” (verbale p. 3) e ciò quantunque il teste __________ abbia valutato più prudentemente la velocità del conducente della Lancia (nell’ordine di 100 - 120 Km/h, verbale p. 4 risposta 4 all’avv. __________).
La dottrina è concorde nel ritenere che la velocità massima sia per sua natura assoluta: essa deve pertanto essere ossequiata dall’utente della strada anche se le condizioni della strada e le altre circostanze concrete potrebbero far apparire comunque adeguata una velocità superiore; in altri termini, in presenza di un segnale di velocità massima la facoltà dell’utente di scegliere la velocità adeguata subisce una precisa limitazione verso l’alto (Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. I, Berna 1984, N. 486).
Ora, è innegabile che un conducente, che -come nella fattispecie- guida ad una velocità di 120 Km/h su una strada ove il limite è di soli 100 Km/h, ed oltretutto in vicinanza di una galleria, si assume la responsabilità di aumentare il rischio connesso con la guida di un veicolo a motore nelle specifiche circostanze; tanto più, se ciò avviene -come nel concreto- durante un sorpasso in autostrada.
Vero è che il perito giudiziario a p. 22 del suo referto ha dapprima precisato che “le cause dell’incidente non vanno ricercate tanto nelle velocità quanto nella situazione di pericolo venutasi a creare” (risposta 4.1.7.2) e ancora che “le velocità delle autovetture ... non hanno nessuna relazione diretta con la manovra dell’autocarro” (risposta 4.1.8.2); mentre successivamente, nel corso della delucidazione orale della perizia, ha affermato di non ritenere “che la differenza da 120 a 100 Km/h sia nella fattispecie determinante” (risposta N. 4 all’avv. __________, verbale p. 4). Ciò non significa però -come invece vorrebbero gli appellanti- che la velocità eccessiva tenuta dal __________ non sia (parzialmente) causale con l’avvenuto incidente, tanto più che la questione circa l’esistenza di un nesso causale adeguato tra la violazione di una norma della circolazione ed il sinistro è una questione giuridica, il cui esame compete al giudice e non tecnica, di competenza del perito giudiziario.
A giudizio di questa Camera, tra la violazione delle norme della circolazione da parte di __________ e l’avvenuto incidente può senz’altro essere riconosciuto un nesso causale adeguato: infatti, la velocità superiore al consentito ha sicuramente contribuito a rendere più pericoloso per gli altri utenti della strada il tentativo di sorpasso riducendo i limiti di sicurezza, aumentando lo spazio di reazione e di frenata. Egli ha dimostrato che la velocità da lui tenuta non era comunque conforme al principio che impone di potersi adattare a situazioni di rischio, ancorchè dovute all’atteggiamento altrui (Bussy/Rusconi, op.cit., art. 32, n. 1.28). In definitiva, nemmeno il perito giudiziario ha sostenuto il contrario: se da un punto di vista cinetico è infatti incontestabile che la violazione della velocità massima da parte dei protagonisti non possa più di tanto influenzare il modo in cui i veicoli si sono spostati sulla carreggiata a dipendenza dell’incidente (tant’è che la manovra del __________ teoricamente avrebbe potuto avvenire anche se le auto che lo precedevano avessero tenuto una velocità inferiore ed è per questo motivo che il perito ha concluso che le velocità degli autoveicoli “non hanno influenza diretta con la manovra dell’autocarro”), anche le altre espressioni usate dal perito (“le cause dell’incidente non vanno ricercate tanto nelle velocità quanto nella situazione di pericolo venutasi a creare” e “la differenza da 120 a 100 Km/h ánonñ sia nella fattispecie determinante”) non escludono che la velocità del __________ possa in una certa misura essere causale, potendosi da ciò unicamente evincere che in ogni caso questa non era la causa esclusiva.
Ciò basta per ammettere una parziale responsabilità del __________ per l’avvenuto incidente.
2.2 Per giustificare la circostanza che il __________, dopo aver azionato l’avvisatore acustico, optò per una manovra di scansamento a sinistra, invece di frenare, gli appellanti si richiamano alla giurisprudenza del Tribunale federale, in base alla quale se un conducente, che viene a trovarsi in una situazione di pericolo a seguito della colpa grave di un terzo, non sceglie la soluzione che a dipendenza delle circostanze concrete sarebbe stata la più corretta (avvisatore acustico, decelerazione, frenata, oppure manovra di scansamento: cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., N. 3.1 ad art. 31 LCS), tale erronea scelta non può comunque essergli seriamente rimproverata (DTF 83 IV 84, 95 IV 90, 106 IV 391).
La questione a sapere se nel caso concreto il __________ debba o meno essere rimproverato per non aver frenato per tempo e per aver optato per una manovra che si è però rivelata solo parzialmente efficace, può tuttavia rimanere tranquillamente irrisolta, atteso che la giurisprudenza appena evocata si applica solo nel caso in cui al conducente a sua volta non possa essere rimproverata alcuna colpa (DTF 106 IV 391), ciò che non è evidentemente il caso nella fattispecie, dovendosi già rimproverare al __________ una velocità eccessiva (cfr. cons. precedente).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che alla parte convenuta ____________________non appellata, ma che pure ha presentato osservazioni al gravame, non possono essere assegnate ripetibili.
4.1 L’appellante adesivamente, facendo notare da un lato che la causa era stata accolta nella misura del 63% dell’importo postulato in sede conclusionale, e dall’altro che le compagnie di assicurazione l’avevano costretta ad adire le vie legali, non essendo disposte a versarle nemmeno un centesimo nonostante la loro chiara responsabilità, chiede innanzitutto che la tassa di giustizia e le spese vengano caricate per 3/4 ai convenuti ______________________________ e __________, con l’obbligo di rifonderle fr. 6’000.- a titolo di ripetibili parziali.
Ritenuto che la petizione è stata accolta limitatamente a fr. 66’059.25 di fronte ad una richiesta iniziale (la quale, per costante giurisprudenza, è determinante per stabilire la misura della soccombenza delle parti, mentre le eventuali riduzioni delle rispettive domande operate nel corso di causa sono irrilevanti: Cocchi/Trezzini, CPC, N. 42 ad art. 148 e N. 7 ad art. 5; Rep. 1983 p. 91; IICCA 7 luglio 1993 in re B./CE B., 16 luglio 1993 in re J./E. SA, 6 ottobre 1993 in re S./B., 25 maggio 1994 in re B./E.C. SA) di fr. 126’162.-, e perciò nella misura di circa il 52%, la richiesta di riformare il giudizio di prime cure in merito alla ripartizione delle spese e delle ripetibili (1/2 a carico dell’attrice, 1/2 a carico dei convenuti ______________________________ e __________) può essere accolta, seppur in modo parziale: tenuto conto della rispettiva soccombenza e non da ultimo del fatto che effettivamente l’attrice è stata costretta ad agire in giudizio in quanto le compagnie d’assicurazione si rimbalzavano l’un l’altra la responsabilità, negando così ogni risarcimento (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 30 ad art. 148), appare perciò equo caricarle per 9/20 all’attrice e per 11/20 ai convenuti ____________________ __________ e __________
4.2 L’appellante adesivamente chiede infine che le ripetibili di fr. 8’000.- dovute alla convenuta ____________________ e poste integralmente a suo carico dal Pretore, vengano caricate per metà ai convenuti ______________________________ e __________, e ciò per il fatto che l’attrice sarebbe stata costretta ad inoltrare la petizione contro entrambe le compagnie d’assicurazione, che altrimenti avrebbero continuato a rimbalzarsi la responsabilità per il sinistro.
La richiesta non merita accoglimento.
Innanzitutto l’art. 148 cpv. 1 CPC prevede espressamente che la parte soccombente è tenuta a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Nel caso di specie, atteso che la petizione nei confronti della convenuta __________ è stata respinta, ad essere soccombente è soltanto la parte attrice e non le altre parti convenute: sarà pertanto quest’ultima che dovrà versare alla controparte l’indennità per ripetibili.
Errato è infine l’assunto secondo cui l’attrice sarebbe stata costretta a convenire in lite sia la __________, sia la ____________________se, infatti, vi fosse stata colpa esclusiva del conducente della Volvo bianca, era chiaro che solo la __________ (e non la __________) doveva essere convenuta; se, al contrario, vi fosse stata una concolpa del conducente della Lancia, era altrettanto evidente che invece doveva essere convenuta solo la __________ (e non la __________, che interveniva solo sussidiariamente). Ora, se la parte attrice ha ritenuto di convenire entrambe le compagnie, lo ha fatto per sua scelta ed in particolare per avere la certezza di ottenere il risarcimento del danno dall’una oppure dall’altra: essa era però del tutto cosciente che avrebbe dovuto rifondere le spese e le ripetibili alla compagnia che non sarebbe risultata responsabile.
4.3 Ne discende il parziale accoglimento dell’appello adesivo ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello adesivo seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 4 ottobre 1995 ____________________ __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’550.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’600.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere pure in solido alla __________ fr. 2’500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 13 novembre 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 settembre 1995 della Pretura del distretto di Leventina, invariati gli altri dispositivi, è così parzialmente riformata:
La parte attrice è tenuta a versare alla conve- nuta ____________________fr. 8’000.- a titolo di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 180.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.-
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico nella misura di 9/10 e per 1/10 vanno caricate in solido a _________________ e __________. A questi ultimi l’appellante adesivamente rifonderà fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.
V. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina ed all’avv. __________, Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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