AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.266
Data decisione, Autorità: 12.01.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00266
Lugano 12 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1022 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 30 ottobre 1990 da
rappr. dall'avv. __________
contro
____________________rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 15’502.-- oltre a titolo di onorario del progettista e mercede del mandatario;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 29 agosto 1995 ha accolto per fr. 979.-- oltre interessi;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 2 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione in via principale nei confronti di __________ e in via subordinata nei confronti di __________
Mentre i convenuti con osservazioni del 13 novembre 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’attore sostiene di essere stato incaricato nel corso del 1986 da __________ di occuparsi dell’acquisto di un terreno e dell’allestimento di determinati progetti in vista dell’edificazione di un capannone in cui trasferire l’attività di __________ Dopo l’acquisto del terreno, l’opera è stata realizzata facendo capo ad altro professionista.
Ritenendo di avere diritto a mercedi per complessivi fr. 15’502.-- per quanto da lui effettuato, l’attore con la petizione in rassegna ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di detto importo.
B. Nella risposta del 15 marzo 1991 i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione.
non avrebbe conferito alcun incarico all’attore.
gli avrebbe invece chiesto di occuparsi dell’acquisto del terreno e di sottoporgli un’offerta relativa ai costi di progettazione e di direzione dei lavori, offerta che il convenuto avrebbe poi rifiutato.
Nulla sarebbe perciò dovuto a tal titolo all’attore, trattandosi di prestazioni gratuite nell’ambito delle trattative in vista della stipulazione di un futuro contratto.
Avendo egli inoltre rinunciato a quanto eventualmente dovutogli per l’acquisto del terreno, la petizione dovrebbe essere integralmente respinta.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha innanzitutto negato l’esistenza di rapporti contrattuali tra l’attore e la ____________________ed ha di conseguenza respinto la petizione in quanto rivolta contro questo soggetto giuridico.
Quo ai rapporti con ____________l’attore non avrebbe provato il conferimento di un mandato oneroso nella misura da lui sostenuta, o anche solo di un’attività preliminare di estensione tale da non potere essere in buona fede ritenuta gratuita.
Il convenuto __________ sarebbe perciò debitore dell’attore delle sole prestazioni da lui svolte nell’ambito dell’acquisto del terreno, e questo nella misura di fr. 979.-- oltre interessi, conformemente alla sua richiesta per tali prestazioni.
D. Con tempestivo gravame datato 2 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile in via principale nel senso di ammettere la petizione per fr. 15’502.-- oltre interessi nei confronti della ____________________e in via subordinata nel senso di ammetterla nella stessa misura nei confronti di __________.
Il Pretore con un’analisi più precisa di tutte le circostanze inerenti la fattispecie avrebbe dovuto ammettere che l’attore dava per certo che __________ agiva in qualità di procuratore di fatto della __________, così come risulta dalla corrispondenza da lui indirizzata in maniera quasi esclusiva alla società anonima.
Il primo giudice avrebbe altresì disatteso che all’attore sarebbe stato richiesto un vero e proprio progetto, preciso e dettagliato, così come risulterebbe dalla documentazione agli atti.
Non si potrebbe perciò affermare che tali prestazioni, di rilevante importanza, possano essere considerate gratuite.
E. Nelle osservazioni del 13 novembre 1995 i convenuti hanno chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Nel rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep. 1989, pag. 440; Kummer, opera citata, n. 64 ad art. 8 CC).
A tale proposito l’attore ripropone anche in questa sede la tesi secondo cui egli avrebbe in primo luogo contrattato con __________, rappresentata dal suo procuratore di fatto __________.
Le sue censure al fondato giudizio pretorile, oltre alla generica e inammissibile invocazione di un più approfondito esame degli atti, si limitano alla circostanza secondo cui l’attore avrebbe “oramai dato per certo” che __________ agiva per conto della società (appello, punto 1, pag. 5).
Non potendo evidentemente bastare il personale convincimento dell’attore per creare un rapporto di rappresentanza, e nulla provando nemmeno il doc. M da lui invocato, che sebbene scritto su carta intestata della __________ è a prima vista riconoscibile come redatto e sottoscritto da __________ in prima persona (“Se lei ha eseguito qualche cosa di sua iniziativa, senza il mio consenso, è un problema suo che non mi deve essere addebitato”), deve senz’altro essere confermata l’inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra l’attore e __________.
Anche questa richiesta deve però essere respinta, sia per motivi formali che per ragioni di merito.
3.1 Dal profilo procedurale deve essere rilevato che la nostra procedura non conosce la possibilità di proporre cause contro più convenuti in modo che l’uno venga condannato solo nel caso in cui non lo sia l’altro, rispettivamente l’uno venga condannato a titolo di regresso in funzione della condanna dell’altro (II CCA 31 marzo 1993 in re B./T. Ltd. e L.).
Si tratta di un procedere incompatibile con i dettami stabiliti dall’art. 42 CPC in materia di litisconsorzio facoltativo, e l’inammissibilità della formulazione di siffatta domanda provoca come conseguenza la mancanza di un presupposto processuale, dovendo il giudice per l’art. 97 cifra 5 CPC verificare d’ufficio e in ogni stadio della causa l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale.
Ne deriva che in quanto proposto a titolo eventuale nei confronti di __________, l’appello dell’attore è inammissibile come lo era la domanda iniziale specificata e corretta in sede di replica.
3.2 A titolo abbondanziale si rileva comunque che esso sarebbe ampiamente infondato anche nel merito.
Contrariamente alle sue apodittiche affermazioni (appello, punto 3, pag. 5), l’attore non è in effetti riuscito a fornire la necessaria prova dell’esistenza di un conferimento contrattuale da parte del convenuto eccedente la richiesta delle usuali informazioni preliminari circa il costo dell’opera in vista dell’eventuale conferimento di un contratto di architetto, prestazioni che -a prescindere dalle nuove e perciò irrituali considerazioni dell’attore circa la loro complessità (appello, punto 5.1, pag. 6 e 7)- non possono essere addebitate a chi le ha richieste (Rep. 1987, pag. 211; II CCA 26 agosto 1994 in re G./M. SA e M.).
I testimoni sentiti non hanno in alcun modo confortato la tesi di un maggior conferimento contrattuale, né una simile versione dei fatti è emersa dai documenti o dall’interrogatorio formale di __________.
Né infine vi è prova certa, solitamente da fornire in via peritale (così nella II CCA citata), che le prestazioni che l’attore asserisce aver fornito, da lui versate in atti, eccedano realmente quelle necessarie al committente per esprimersi in merito alla realizzazione dell’opera e giustifichino inoltre l’onorario da lui richiesto.
Anche se così fosse, in assenza della prova di un’esplicita richiesta di __________, tali opere si dovrebbero ritenere come eseguite di propria iniziativa, finalizzata ad un migliore convincimento del potenziale cliente, con l’immutato risultato di non poterne ottenere da lui la richiesta remunerazione.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame nella misura in cui esso è ricevibile.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 ottobre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà ai convenuti complessivi fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster