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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2013.98
Data decisione, Autorità: 06.11.2014, PENAL
Titolo: Infrazione alla LF sugli stupefancenti per avere alienato 515 gr di eroina; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere consumato 360 gr di eroina ed avere fornito gratuitamente dell'eroina. Scemata imputabilità. Norma di condotta del percorso terapeutico
Incarto n. 72.2013.98
Lugano, 6 novembre 2014/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Sabrina Aldi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 15.6.2012 al 10.7.2012 (26 giorni)
imputato, a norma dell'atto d'accusa nr. 89/2013 del 22.8.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,
e meglio per avere,
senza essere autorizzato, fra il 28 gennaio 2012 ed il 15 giugno 2012 a __________, __________ ed in altre imprecisate località, acquistato in diverse occasioni da __________, un quantitativo complessivo pari ad almeno 515 grammi di eroina ed un quantitativo imprecisato di marijuana destinati alla vendita,
in particolare per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:
1.1. venduto nel periodo fra il mese di febbraio 2012 ed metà del mese di marzo 2012, a __- ed in altre imprecisate località, a __________ almeno 100 gr. di eroina ;
1.2. venduto nel periodo fra il mese di marzo 2012 ed il mese di giugno 2012, a __________ e ad __________, a __________ almeno 35 gr. di eroina;
1.3. venduto nel periodo fra il mese di aprile 2012 ed il mese di giugno 2012, a __________ e a __________, a __________ almeno 100 gr. di eroina;
1.4. venduto nel periodo fra la metà del mese di febbraio 2012 ed il 13 giugno 2012, ad __________, a __________ __________ almeno 280 gr. di eroina;
1.5. offerto fra l’11 ed il 13 maggio 2012, a __________, a __________ un quantitativo imprecisato di eroina e marijuana;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art.19 cpv. 2 lett. a) LStup;
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fra il 28 gennaio 2012 ed il 15 giugno 2012, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato un quantitativo complessivo pari ad almeno 360 gr. di eroina, sostanza stupefacente rimanente dagli acquisti e relative vendite di cui al punto 1.;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art.19a cifra 1 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 15:11.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I.
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche
modifica delle quantità di cui al punto 1 e meglio 875 grammi acquistati di cui 515 alienati;
sostituzione dei termini venduto e offerto con alienato.
Le parti non si oppongono.
II.
Sulla base delle dichiarazioni rese dall’imputato a verbale il PP estende l’accusa per il periodo 28 gennaio 2012 – 15 giugno 2012 e il 22 dicembre 2012 per il consumo di marijuana, e il 24 marzo 2014 per quanto attiene l’eroina.
La difesa non si oppone.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ripercorre i fatti che hanno portato all’arresto dell’imputato. Il PP precisa che l’imputato ora si presenta in modo differente per rapporto alla persona uscita dal carcere dopo la condanna per rapina. Non è chiaro come mai l’imputato si è avvicinato al mondo degli stupefacenti, eppure da giovane adulto in poco tempo è entrato nel mondo della droga.
I fatti sono oggettivamente gravi, la gravità è parzialmente mitigata dal fatto che l’imputato non è andato a cercare acquirenti. L’arresto ha comunque consentito di interrompere la sua momentanea ricaduta. A mente dell’accusa sarebbe opportuno dare una pena detentiva sospesa e vincolata con un percorso terapeutico. È necessario dare un’altra possibilità all’imputato. Il PP chiede dunque una pena detentiva di 24 mesi sospesi per 5 anni con fr. 200 di multa. Il PP chiede alla Corte di fare un atto di fiducia e uno sforzo. Sui sequestri si rimette a quanto già detto, in particolare il Provento di reato deve essere confiscato e il resto sequestrato a garanzia delle spese. Non si oppone a un’eventuale dissequestro dei cellulari nell’ipotesi in cui la difesa ne farà richiesta;
La difesa non si oppone alla richiesta di utilizzare i soldi a copertura delle spese ma chiede il dissequestro di un cellulare.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;
19, 19a, 19b LStup
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,
per avere,
fra il 28 gennaio 2012 ed il 15 giugno 2012, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato a consumatori locali 515 grammi di eroina;
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
1.2.1. nel periodo fra il 28 gennaio 2012 ed il 15 giugno 2012, a __________ ed in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato 360 gr. di eroina
1.2.2. fra l’11 e il 13 maggio 2012, a __________, fornito gratuitamente a __________ 0.1 grammi di eroina per renderne possibile il consumo simultaneo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1 è condannato
2.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2. a pagare una multa di fr. 300.- (trecento).
2.3. L’esecuzione della pena detentiva
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
A IM 1 è fatto ordine, quale norma di condotta, di proseguire il percorso terapeutico presso __________ per un periodo di 4 (quattro) anni o fino ad anticipata dimissione da parte di __________.
Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca e la distruzione delle pastiglie e la confisca di tutti gli oggetti in sequestro.
La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 5'176.90.- comprensiva di onorari, spese e IVA.
6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'176.90.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 6'507.20
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 74.70
fr. 7'381.90
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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