AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2014.132
Data decisione, Autorità: 26.11.2014, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito
Incarto n. 15.2014.132
Lugano 26 novembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 novembre 2014 di
RI 1 (titolare della ditta individuale RI 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 7 ottobre 2014 da PI 1 contro RI 1, titolare della ditta individuale RI 1, per l’incasso di fr. 26'575.05 oltre interessi del 5% dal 28 maggio 2014 e accessori, il 7 novembre 2014 l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 13 novembre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Con osservazioni del 17 novembre 2014 PI 1 ha comunicato di non essere disposta ad accettare le condizioni proposte dalla ricorrente, mentre l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Ora, come detto la via del ricorso all’autorità di vigilanza contro la comminatoria di fallimento non consente alle parti, e in particolare all’escusso, di (ri)contestare l’esistenza, l’importo o l’esigibilità del credito posto in esecuzione. Tale facoltà gli è infatti offerta a uno stadio precedente della procedura, potendo egli formulare opposizione al precetto esecutivo – ciò che nel caso specifico la società escussa ha omesso di fare – e occorrendo difendersi poi in un’eventuale azione intesa al rigetto della sua opposizione. In concreto, poiché non indica alcun motivo formale d’impugnazione, il ricorso è infondato a va di conseguenza respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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