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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2014.346
Data decisione, Autorità: 20.11.2014, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2014.346
Lugano 20 novembre 2014/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/15.10.2014 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto MP __________ (ora inc. NLP __________), nel frattempo archiviato, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte
Il pretore ritiene che i presupposti di cui all’art. 62 cpv. 4 LOG nonché i principi giurisprudenziali di questa Corte riguardo a istanze di ispezione degli atti da parte di autorità giudiziarie sarebbero in casu realizzati.
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalle problematiche sorte riguardo all’autovettura __________ apparentemente presa a noleggio da __________ presso la __________ nel mese di ottobre 2009. Dall’incarto penale richiamato emerge in particolare che in data 1.04.2010 l’autovettura ancora in possesso di __________ ha preso fuoco presso il parcheggio condominiale del centro residenziale ubicato a __________, dove egli risiedeva, subendo ingenti danni. La __________ ha provveduto al recupero del veicolo e l’ha sottoposta a perizia. Il perito è giunto alla conclusione che l’incendio dell’autovettura sarebbe di origine dolosa, circostanza recisamente contestata da __________. A suo dire la causa dell’incendio sarebbe da ricondurre ad un corto circuito, come appurato dai vigili del fuoco e dai carabinieri in loco (inc. NLP __________).
Appare dunque che la causa civile pendente presso la Pretura istante sia riconducibile al fatto che la __________ non abbia ottenuto alcun risarcimento dalla __________ presso la quale la __________ era assicurata al momento dei fatti accaduti.
In siffatte circostanze diversi atti istruttori dell’incarto penale richiamato [in particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 12.04.2011 (AI 41)] potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile.
In casu è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza l’incarto penale richiamato (inc. NLP __________ composto da due raccoglitori rossi) viene trasmesso, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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