AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.258
Data decisione, Autorità: 12.12.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00258
Lugano 12 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.1183 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 24 marzo 1992 da
__________ rappr. dallo Studio legale __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’200.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro, domanda ridotta a fr. 17’975.-- oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 settembre 1995 ha accolto per fr. 12’488.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 22 settembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 30 ottobre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il 15 maggio 1991 l’attore e il convenuto hanno sottoscritto un documento denominato “contratto d’ingaggio” con il quale l’orchestra “____________________” si impegnava ad eseguire musica da ballo nel locale __________ nel corso del mese di febbraio del 1992 contro pagamento di fr. 800.-- al giorno (doc. A).
Il 31 ottobre 1991 il convenuto ha però comunicato all’agenzia che aveva curato la stipulazione del contratto di chiedere l’annullamento del medesimo in conseguenza di pretesi problemi di polizia degli stranieri (doc. B).
Sostenendo di avere subito una perdita di guadagno in conseguenza dell’ingiustificata rescissione contrattuale, con la petizione in rassegna l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23’200.-- oltre accessori.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione eccependo tra l’altro la carenza di legittimazione attiva dell’attore.
Nella risposta di causa egli ha in proposito sostenuto che parte contrattuale era l’orchestra “__________ ”, composta da cinque persone costituenti società semplice, che avrebbero dovuto introdurre la petizione congiuntamente.
In sede di duplica, rilevato che l’orchestra in questione avrebbe la forma giuridica di società in nome collettivo, egli ha ribadito l’eccezione, sostenendo che l’azione doveva essere proposta da detto soggetto giuridico e non dall’attore.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, stabilendo che il contratto in questione era un contratto di lavoro “in cascata”, validamente stipulato tra il datore di lavoro e il capo orchestra, il quale si è impegnato a fornire anche la prestazione degli altri musicisti, suoi dipendenti.
Quo al merito delle pretese dell’attore, il Pretore le ha ritenute fondate limitatamente a fr. 12’488.-- oltre interessi, somma per la quale ha accolto la petizione.
E. Con tempestivo gravame datato 22 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione per carenza di legittimazione attiva.
Parte contraente del contratto di ingaggio sarebbe stata l’Orchestra __________ e non l’attore personalmente, il quale avrebbe firmato il contratto per la citata orchestra.
L’istruttoria avrebbe confermato che l’Orchestra __________ è una società in nome collettivo, così che sarebbe evidente che l’azione giudiziaria doveva essere promossa da questa società e non dall’attore personalmente.
F. Delle osservazioni 30 ottobre 1995 dell’attore, con le quali egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Dal tenore del contratto doc. A si possono in effetti dedurre sufficienti elementi in favore dell’esistenza di un rapporto di subordinazione dell’artista nei confronti del responsabile del locale in cui esibirsi, così che, stante la precedente giurisprudenza di questa Camera (II CCA 22 agosto 1994 in re A: e llcc/G. SA) e l’espresso richiamo nel contratto alle normative legali che disciplinano il rapporto di lavoro (LF sul lavoro del 13 marzo 1964; art. 329a CO), può essere confermato l’assunto pretorile circa l’esistenza di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO.
Indipendentemente dalla qualifica giuridica del rapporto contrattuale, tema del gravame a questo stadio della causa è unicamente quello della legittimazione attiva del procedente __________, negata dalla parte convenuta.
Nella sentenza DTF 112 II 41 e segg. il Tribunale federale si è posto la questione a sapere come debba essere valutato il caso in cui colui che conclude il contratto per la parte lavoratrice intende manifestamente offrire la prestazioni di una pluralità di artisti, stabilendo che (consid. 4b alle pag. 47 e 48), a seconda delle circostanze, può essere ammesso il perfezionamento di un rapporto contrattuale indiretto, nel quale solo il responsabile dell’orchestra è dipendente del datore e gli altri musicisti sono ai suoi occhi ausiliari del dipendente assunto, oppure l’esistenza di contratti di lavoro stipulati con ognuno degli artisti, oppure ancora di un solo contratto concluso con il gruppo degli artisti in quanto tale, costituente in tale ipotesi una forma societaria.
Ovviamente, se in tutti questi casi il capo orchestra può validamente concludere il contratto, impegnando in tal modo, se del caso, anche gli altri membri del gruppo (art. 32, 543, 564 CO), al momento di agire in giustizia è per contro solo nella prima di queste tre ipotesi -quella in cui il contratto di lavoro esiste solo tra lui e il datore di lavoro- che il responsabile del gruppo può procedere in nome proprio, mentre nelle altre due eventualità questa possibilità gli deve senz’altro essere negata (DTF 112 II 48).
L’esame del contratto permette di dare credito alla tesi del convenuto.
Quale parte contrattuale vi è infatti inequivocabilmente indicata l’”Orchestra __________ ” che, indipendentemente dalla qualifica giuridica specifica di società in nome collettivo emersa in un secondo momento, è evidentemente riconoscibile come soggetto diverso da __________, indicato per sua parte nel contratto quale responsabile del gruppo in questione.
Nulla in atti permette di evincere una diversa volontà delle parti.
Il convenuto nella corrispondenza preprocessuale ha sempre coerentemente scritto in termini di contratto dell’orchestra __________ (cfr. doc. B e doc. 2) e non del __________, riconoscendo all’attore unicamente il ruolo di “rappresentante di detta orchestra” (doc. 2).
L’orchestra, per propria parte, già solo con la propria costituzione in forma di società in nome collettivo (doc. E) dimostra di essere cosciente della propria individualità come soggetto giuridico e, secondo l’ordinario andamento delle cose, lascia così presumere l’intenzione, risultante dal contratto in questione, di agire in proprio nome e per proprio conto nell’acquisizione di ingaggi.
Anche se tale intenzione non fosse stata espressamente esplicitata al convenuto in sede di trattativa precontrattuale, e benché la ragione sociale della società in nome collettivo sia riportata in maniera inesatta (cfr. però la deposizione _________, da cui si evince la contemporanea esistenza di una “e di una “ ”, così da sollevare dubbio sull’effettiva identità dell’orchestra di cui trattasi), non vi può nondimeno essere dubbio, stante il chiaro tenore del contratto, sul fatto che parte contrattuale era l’orchestra medesima, rappresentata ex art. 32 CO in sede di trattativa dal __________, e non l’attore personalmente.
Ne consegue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che a fronte di una richiesta di causa di fr. 23’200.-- la presente procedura non può essere gratuita.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 settembre 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall’attore, restano a suo carico. L’attore rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, il quale rifonderà al convenuto fr. 800.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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