AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.256
Data decisione, Autorità: 28.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00256
Lugano 28 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 10'705 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 22 settembre 1986 da
__________ e per esso, deceduto, dalla Comunione ereditaria fu __________, composta da
tutti rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’359.70 oltre interessi e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Bellinzona (azione estimatoria e di risarcimento del danno);
domande integralmente avversate dal convenuto, il quale con risposta 8 novembre 1986 ha chiesto la reiezione della petizione e in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 2’476.45 oltre interessi;
domanda riconvenzionale a cui l’attore si è opposto;
sulle quali il Pretore con sentenza 25 agosto 1995 si è così pronunciato:
1.1 È rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo __________dell’UEF di Bellinzona limitatamente all’importo di fr. 41’305.70 oltre interessi al 5% dal 12 marzo 1986 e spese esecutive.
1.2 La tassa di giustizia di fr. 1’400.- e le spese di fr. 12’250.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico del convenuto che rifonderà all’attore la somma di fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.
2.1 La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono totalmente a carico dell’attore riconvenzionale, che rifonderà a controparte fr. 350.- di ripetibili.
Appellante il convenuto ed attore riconvenzionale con atto denominato “ricorso per cassazione” del 19 settembre 1995 con cui in riforma del querelato giudizio ha postulato la reiezione della petizione, l’accoglimento della domanda riconvenzionale, nonché alternativamente la nomina di un altro giudice o l’allestimento di una controperizia da parte di una persona competente scelta dalle parti di comune accordo; il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto in fatto
che il Consorzio depurazione delle acque per il Comune di __________, __________, __________ e __________ ha stipulato con __________ un contratto in virtù del quale quest’ultimo si assumeva l’esecuzione di due tubazioni, una per le acque luride e l’altra per l’acqua potabile, da sospendere sotto la nuova passerella sulla __________ in territorio di __________;
che le tubazioni sono state eseguite con tubi in vetroresina isolati termicamente, che __________ ha acquistato, con il materiale accessorio per il montaggio, presso l’ing. __________;
che il collaudo delle tubazioni posate ha permesso di constatare delle perdite in entrambe le condotte;
che il difetto è stato subito segnalato al venditore, tanto è vero che in seguito le parti tenevano con la direzione lavori alcune riunioni e sopralluoghi dove veniva concordata la sostituzione delle guarnizioni usate;
che il rimontaggio della tubazione, dopo la sostituzione delle guarnizioni, ha richiesto l’impiego di nuovi bulloni, poiché quelli rimossi, pure forniti dal venditore, non erano più utilizzabili;
che la sostituzione delle guarnizioni non ha però eliminato le perdite dalla condotta delle acque luride;
che il venditore ha tuttavia negato, declinando ogni responsabilità, che la causa fosse da attribuire a difetti del materiale fornito, rifiutando di conseguenza di assumersi le spese di riparazione delle tubazioni;
che, con la petizione __________ ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’359.70 oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF di Bellinzona;
che la somma richiesta in causa era così composta: spese della riparazione versate a una terza ditta (fr. 12’356.35), prestazioni supplementari della ditta __________ (fr. 15’508.-), spese per la perizia a futura memoria (fr. 2’400.10) e prestazioni supplementari della direzione lavori (fr. 11’095.25);
che con risposta 8 novembre 1986 l’ing. __________ ha contestato ogni sua responsabilità in relazione alle perdite delle condotte, a suo parere non riconducibili a difetti del materiale fornito, bensì a cause imputabili a controparte;
che con domanda riconvenzionale egli, a sua volta, ha postulato la condanna dell’attore al pagamento della somma relativa alla seconda fornitura di bulloni (fr. 2’476.45 oltre interessi), asserendo che la loro rottura durante lo smontaggio delle tubazioni fosse imputabile all’attore stesso, il quale avrebbe omesso di pulirli e di lubrificarli prima della loro posa;
che con sentenza 25 agosto 1995 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 41’305.70 oltre interessi ed ha respinto la domanda riconvenzionale;
che il giudice di prime cure, per quanto riguarda l’azione principale, ha in sostanza ritenuto il convenuto responsabile per i difetti riscontrati nel materiale venduto e per il danno che ne è conseguito;
che la domanda riconvenzionale è stata per contro respinta, in quanto da un lato non era stato dimostrato che tra le parti si fosse perfezionato un contratto misto d’appalto e di compravendita a titolo oneroso relativo alla seconda fornitura di bulloni e dall’altro che la sostituzione dei bulloni stessi si era resa necessaria per il loro grippaggio, che però non si lasciava ricondurre alla loro mancata lubrificazione al momento della posa, operazione per altro non necessaria ed anzi controproducente;
che con allegato 19 settembre 1995 denominato “ricorso per cassazione” il convenuto ed attore riconvenzionale ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, accogliere la domanda riconvenzionale, nonché alternativamente di nominare un altro giudice o di allestire una controperizia da parte di una persona competente scelta dalle parti di comune accordo; il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che l’appellante contesta in particolare il punto 8c a pagina 12 e il punto 11 a pagina 15 della sentenza 25 agosto 1995;
che in pratica egli contesta l’assunto pretorile in merito alla perizia giudiziaria, secondo cui “le personali osservazioni di data 14.2.1995 dell’ing. __________ sono allegazioni di parte. Il convenuto non ha fatto uso della facoltà di chiedere delucidazioni o completazioni del referto peritale” (punto 8c);
che, a suo dire, con queste affermazioni si calpesterebbero i suoi diritti, trattandosi di una valutazione manifestamente infondata: egli in realtà avrebbe contestato le seconde prove fatte dal perito al momento in cui le stesse venivano eseguite, per cui non riteneva di dover chiedere altre delucidazioni;
che egli successivamente ha pure contestato la sentenza pretorile, laddove si diceva che non era necessario lubrificare i bulloni prima della loro posa, ritenendo tale assunto assurdo, erroneo e tale da mettere in ridicolo tutta la metalmeccanica (punto 11);
che, sempre a suo dire, ciò era chiaramente smentito dalle direttive “__________che egli ha allegato all’atto di appello e che conterrebbero altri dati importanti in merito al montaggio delle flange e dei bulloni in resine poliesteri;
che, inoltre, il dibattimento finale non sarebbe avvenuto;
che, infine, il giudice di prime cure sarebbe stato chiaramente prevenuto nei suoi confronti;
considerato in diritto
che l’atto ricorsuale formulato quale “ricorso per cassazione” non è nullo e va trattato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell’impugnativa (IICCA 2 febbraio 1993 in re M./R. e llcc., 22 luglio 1993 in re F./T. SA; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 8 ad art. 309);
che giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. f) CPC l’appello, pena la nullità (cpv. 5), deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed in particolare precisare perché il giudizio di primo grado sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 309);
che l’atto di appello in questione si limita per contro in buona parte a contestare dei punti marginali del primo giudizio e non indica le conseguenze che un’eventuale loro modifica potrebbe comportare sulla sentenza impugnata, per cui lo stesso appare al limite del ricevibile;
che, indipendentemente dalle sue carenze formali, l’appello deve comunque essere respinto nel merito;
che, quo alla decisione sulla petizione, il giudizio pretorile è stato contestato unicamente per il fatto che il primo giudice avrebbe senz’altro posto alla base della sentenza le risultanze della perizia giudiziaria, asserendo che lo scritto 14.2.1995 del convenuto sarebbe un’allegazione di parte, mentre lo stesso convenuto non avrebbe fatto uso della facoltà di chiedere una delucidazione o un completamento del referto peritale;
che la censura, nella misura in cui non accenna a quali siano gli argomenti disattesi dal primo giudice, è irricevibile, non essendo possibile a questa Camera stabilire se, per quale motivo ed eventualmente in che misura, di tali argomenti si sia o meno tenuto conto nel querelato giudizio;
che l’assunto pretorile è in ogni caso corretto e senz’altro condividibile;
che infatti con ordinanza 30 gennaio 1995 il giudice aveva assegnato alle parti un termine di 15 giorni per chiedere la completazione o la delucidazione della perizia;
che il convenuto con lo scritto 14 febbraio 1995 si era limitato a contestare le risultanze peritali, ma non aveva chiesto né la delucidazione né il complemento del referto;
che le osservazioni di cui a quello scritto, nella misura in cui non hanno trovato riscontro negli atti di causa, non potevano né possono evidentemente essere tenute in considerazione ed assumono chiaramente il solo carattere di un’allegazione di parte;
che il convenuto, se avesse voluto che alle sue contestazioni fosse data risposta, avrebbe dovuto chiedere la completazione o la delucidazione della perizia e in quella sede formulare delle domande in tal senso;
che, avendo agito in tal modo, egli ha fatto sì che non potesse essere provata la veridicità o meno delle sue contestazioni, di modo che il giudice, a ragione, nell’ambito del suo potere di apprezzamento non ha potuto far altro che ritenere fondate le risultanze peritali;
che il giudizio quo alla petizione non è contestato dall’appellante per altri motivi e di conseguenza può tranquillamente essere confermato;
che, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, l’appellante ha contestato unicamente il fatto che il Pretore abbia ammesso che i bulloni non dovevano essere lubrificati;
che tuttavia questo argomento non era l’unico motivo per cui il giudice aveva deciso la reiezione della domanda riconvenzionale, di modo che la sentenza di primo grado può già essere confermata per il fatto che non è stato contestato l’altro argomento secondo cui non era dimostrato che tra le parti si fosse perfezionato un contratto misto d’appalto e di compravendita a titolo oneroso relativo alla seconda fornitura di bulloni;
che la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 321);
che di conseguenza in sede di appello è in particolare esclusa la facoltà di addurre nuove prove (art. 321 cpv. 1 lett. b) CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 7 ad art. 321);
che la brochure “__________ ” prodotta dall’appellante con il ricorso non fa parte dei documenti di causa che le parti hanno versato agli atti con i loro allegati preliminari;
che non risulta neppure che la stessa sia stata richiamata o che di essa sia stata chiesta ed ottenuta l’edizione;
che di conseguenza si tratta di un documento prodotto per la prima volta, e quindi irritualmente, con l’appello, per cui lo stesso deve senz’altro essere estromesso dall’incarto;
che, invero, tale documento risulta già essere stato prodotto dal convenuto in margine ad uno scritto 13.9.1989 con cui egli contestava un precedente referto peritale;
che tuttavia la produzione di quel documento, a quel momento ed al di fuori delle modalità previste dal codice di rito, era da considerarsi irrita e non avvenuta;
che l’appellante, non potendo validamente far capo a quel documento, non ha potuto provare che il referto peritale, che precisava la necessità o meno di lubrificare i bulloni prima della loro posa, fosse errato;
che in ogni caso il perito aveva chiaramente indicato di essere a conoscenza di questa brochure (perizia 15 maggio 1990 p. 8 e perizia 25 gennaio 1995 p. 21);
che quest’ultimo ha tuttavia chiaramente concluso che una lubrificazione dei bulloni sarebbe stata superflua ed avrebbe solo aumentato il pericolo di una eccessiva tesatura dei bulloni, data la loro maggiorata scorrevolezza (perizia 25 gennaio 1995 p. 26);
che infatti, sempre a suo dire, il grippaggio e la conseguente necessità di tagliare i bulloni nell’operazione di smontaggio era senz’altro dovuta a difetti ai bulloni stessi e non al problema circa la loro mancata lubrificazione: “ciò non è dovuto ad un difetto intrinseco dei bulloni forniti dalla ditta __________, ma è causata da residui metallici che si staccano dal bullone o dal dado stesso a seguito di piccole ammaccature della madre vite che causano delle abrasioni durante il serraggio, i cui piccoli residui di metallo originano, a loro volta il grippaggio dei dadi al momento in cui si devono riaprire ... L’eventuale apporto di olio in questi casi non fa altro che facilitare il grippaggio” (perizia 25 gennaio 1995 p. 26);
che il grippaggio non è quindi dovuto ad errori di montaggio da parte dell’attore (perizia 25 gennaio 1995 p. 27);
che, non essendo la mancata lubrificazione causale per il grippaggio, l’eccezione sollevata con l’appello appare oltretutto completamente ininfluente;
che il fatto che la brochure contenga pure altri dati importanti per il montaggio di flange e bulloni in resine poliesteri è pure irrilevante;
che, infatti, già si è detto che la sua produzione a questo stadio della lite è irrita e d’altro canto non è stato chiaramente indicato quali siano le indicazioni importanti e la loro eventuale rilevanza per il giudizio di merito;
che anche le altre censure sollevate con l’appello, di carattere generale, sono infondate;
che infatti, contrariamente all’assunto dell’appellante, non è vero che non vi sia stato alcun dibattimento finale: lo stesso è regolarmente avvenuto, presente lo stesso appellante -che tra l’altro ha pure firmato il relativo verbale- il 13 giugno 1995;
che in merito alla presunta parzialità del primo giudice, la stessa non è stata minimamente provata e quindi non sussiste;
che, per costante giurisprudenza, la circostanza per cui il giudice abbia formulato nei confronti di una parte espressioni vivacemente critiche non basta per ammettere un caso di parzialità, che potrebbe dar luogo alla sua ricusazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 16 ad art. 27);
che in ogni caso l’istanza di ricusazione non potrebbe comportare la riforma del primo giudizio nel senso voluto dall’appellante, atteso come il giudizio su tale questione non possa inficiare gli atti già eseguiti, ma avrebbe effetto solo per il futuro (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 7 ad art. 27);
che l’appello deve pertanto essere respinto già in applicazione dell’art. 313bis CPC, senza che vi sia la necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 390.-
b) spese fr. 10.-
Totale fr. 400.-
sono a carico dell’appellante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster