AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.254
Data decisione, Autorità: 17.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00254
Lugano 17 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12’370 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 15 marzo 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16’662.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di mandato;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 17 agosto 1995 ha accolto per fr. 9’662.-- oltre interessi.
Appellanti entrambe le parti:
l’attrice con atto di appello del 20 settembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione;
il convenuto con gravame di pari data postula invece in via principale l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per l’audizione della teste __________, e in via subordinata la riforma della sentenza nel senso di respingere la petizione;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Il convenuto è stato amministratore unico dell’attrice dal 1970 al 1992.
In tale veste egli aveva potere di disporre di un conto bancario sul quale nel 1991 sono affluite lire 61’798’628, provento della vendita in Italia di un fondo e dal quale il convenuto avrebbe trattenuto denari, adducendo sue pretese per spese e competenze.
Ritenendo solo parzialmente giustificato questo modo di agire -parte delle pretese dell’amministratore sarebbero prescritte o comunque infondate-, l’attrice con la petizione in rassegna chiede la condanna del convenuto alla restituzione della differenza di fr. 16’662.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 21 giugno 1993 il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo la correttezza del proprio operato e contestando l’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte.
C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato, ha accertato che l’attrice si sarebbe riconosciuta debitrice nei confronti del convenuto di fr. 1’400.-- annui a partire dal 1976 e di complessivi fr. 2’963.20 per spese varie da lui sostenute in favore della società.
Posto che il momento dell’effettuazione della compensazione sarebbe quello in cui il provento della vendita è stato accreditato sul conto bancario in questione, e che il credito del convenuto soggiacerebbe al termine ordinario di prescrizione, le pretese compensatorie del convenuto anteriori al 1981 risulterebbero prescritte.
Ne conseguirebbe che il totale spettante al convenuto sarebbe pari a fr. 22’659.--. Avendo egli trattenuto fr. 32’321.--, la petizione sarebbe da accogliere per la differenza di fr. 9’662.-- oltre interessi.
E. Con tempestivo gravame datato 20 settembre 1995 l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione.
I crediti vantati dal convenuto soggiacerebbero al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 128 cifra 1 CO per prestazioni periodiche, con il che risulterebbe prescritta ogni sua pretesa fino al 1985 compreso.
Ne conseguirebbe che il credito dell’attrice sarebbe pari a quanto richiesto con la petizione.
F. Con appello di pari data, anche il convenuto ha impugnato il giudizio del Pretore, chiedendone in via principale l’annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice per l’escussione della teste __________, e in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore con decisione 23 novembre 1994 avrebbe a torto stabilito di non sentire la teste __________, ex dipendente del convenuto, essendo tale decisione -motivata con il rifiuto dell’attrice di svincolare la teste dal segreto professionale- conseguente ad una tardiva opposizione della parte attrice, che in sede di udienza preliminare non aveva sollevato obiezioni alla notifica della teste in questione.
Nel caso la Camera giudicante non ritenesse di dar luogo all’audizione della teste, la sentenza sarebbe comunque da riformare nel senso di respingere ogni pretesa dell’attrice.
Il credito effettivo del convenuto sarebbe in effetti ben maggiore di quello ammesso dal Pretore, dovendosi in particolare ritenere anche l’importo di fr. 26’794.75 di cui al conteggio del 10 febbraio 1993 (doc. HH).
Stante l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione, la stessa non si sarebbe mai compiuta a causa dell’interruzione dovuta ai pagamenti effettuati dall’attrice.
G. Delle rispettive osservazioni delle parti ai gravami avversari, in cui se ne postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
a) in base alla distinta dei transitori passivi di __________ del 12 maggio 1992 (doc. C), che elenca i seguenti crediti dell’avv. __________
amministrazione 1975/1990 fr. 22’412.--
anticipo assicurazione 1980/81 fr. 264.75
anticipo assicurazione 1985 fr. 95.--
anticipo per saldo multa 1981 fr. 23.--
Totale fr. 22’794.75
b) aggiungendo ulteriori pretese, come da sua lettera del 30 giugno 1992 al patrocinatore dell’attrice (doc. GG):
amministrazione 1991 fr. 1’400.--
nota del 22 giugno 1992 fr. 2’600.--
c) aggiungendo ulteriori pretese, come da sua lettera del 10 febbraio 1993 al patrocinatore dell’attrice (doc. HH):
revisione 1991 fr. 300.--
prestazioni 1992 fr. 700.--
anticipo imposta cantonale 1992 fr. 900.--
imposta federale 1991/92 fr. 80.45
Totale fr. 28’775.20
amministrazione 1986/1991 fr. 8’400.--
amministrazione 1992 fr. 700.--
anticipo assicurazione 1980/81 fr. 264.75
anticipo assicurazione 1985 fr. 95.--
anticipo per saldo multa 1981 fr. 23.--
nota del 22 giugno 1992 fr. 1’300.--
revisione 1991 fr. 300.--
anticipo imposta cantonale 1992 fr. 900.--
imposta federale 1991/92 fr. 80.45
Totale fr. 12’063.20
da cui la pretesa dedotta in causa per il maggiore importo ritenuto dal convenuto.
Dalla distinta allegata a quel bilancio (doc. 35, foglio 2) risulta che, oltre ad altre poste che non sono più litigiose in questa sede, tale importo consta soprattutto di una voce “Avv. __________ __________ per Amm. 1975/1990, fr. 22’412.--”.
Contabilizzazioni a tal titolo risultano anche per gli anni precedenti:
dove il minore importo corrisponde sempre a fr. 1’400.-- annui, somma pari a quella reclamata dal convenuto annualmente per spese e onorari.
Se ne deve perciò dedurre che essa nella propria contabilità ha sempre pacificamente riconosciuto le sue pretese in misura corrispondente.
In altre parole, facendo l’esempio del libretto di risparmio, la prescrizione del credito per interessi del titolare del libretto non si interromperebbe per il solo fatto che la banca tiene conto dell’importo corrispondente nella propria contabilità interna, ma unicamente nell’evenienza che detto credito venisse riportato sul libretto (Henggeler in: SJZ 1938/39, pag. 322 e 323).
Si deve perciò ritenere che approvando i conti annuali la convenuta abbia riconosciuto nei confronti dell’attore il proprio debito nei suoi confronti risultante dalla posizione per transitori passivi.
Ne consegue il superamento di ogni problema di prescrizione in conseguenza di tale riconoscimento, al quale è senz’altro applicabile l’art. 135 cifra 1 CO.
Il Pretore ha anch’egli ammesso la pretesa in tale limitata misura in base alla parziale ammissione dell’attrice (sentenza, pag. 9), ma senza procedere alla disamina della stessa.
L’esame delle prestazioni effettuate dal convenuto (doc. 15) consente di ritenere giustificate le spese da lui indicate, ma non permette invece il vaglio della pretesa per onorari (fr. 2’000.--), non risultando nemmeno approssimativamente il tempo che egli avrebbe impiegato per compiere le prestazioni in questione.
Stante l’onere della prova a suo carico (art. 8 CC), e vista la parziale ammissione dell’attrice, pare equo a questa Camera ammettere integralmente le spese e per metà la richiesta di onorari, così che la pretesa nel complesso è da ammettere per fr. 1’600.--.
trattenuti dal convenuto (petizione, pag. 3) fr. 32’321.--
restituiti dal convenuto ./. fr. 3’595.80
amministrazione 1975/1990 ./. fr. 22’412.--
nota del 22 giugno 1992 (consid. 7) ./. fr. 1’600.--
altre poste riconosciute dall’attrice (consid. 2)
amministrazione 1992 ./. fr. 700.--
anticipo assicurazione 1980/81 ./. fr. 264.75
anticipo assicurazione 1985 ./. fr. 95.--
anticipo per saldo multa 1981 ./. fr. 23.--
revisione 1991 ./. fr. 300.--
anticipo imposta cantonale 1992 ./. fr. 900.--
imposta federale 1991/92 ./. fr. 80.45
Totale fr. 2’350.--
Il convenuto è perciò debitore nei confronti dell’attrice in misura di fr. 2’350.-- oltre interessi.
E’ perciò senz’altro da respingere la sua domanda principale di rinvio degli atti al Pretore, stante l’irrilevanza della prova richiesta e con l'osservazione che se la prova fosse risultata a questa Camera rilevante l'avrebbe assunta direttamente senza nessun rinvio come vuole l'art. 309 litt. g) CPC.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame dell’attrice e il parziale accoglimento di quello del convenuto.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 400.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
L’attrice rifonderà al convenuto fr. 500.-- per ripetibili d’appello.
III. L’appello 20 settembre 1995 dell’avv. __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 agosto 1995 del Pretore di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
In parziale accoglimento della petizione l’avv. __________, è tenuto a versare a __________, l’importo di fr. 2’350.-- oltre interessi al 5% dal 3 novembre
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’000.-- sono a carico dell’attrice per 6/7 e del convenuto per 1/7.
L’attrice rifonderà al convenuto fr. 1’400.-- per parte di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 3/10 e per 7/10 sono a carico dell’attrice, che rifonderà al convenuto fr. 400.-- per ripetibili parziali d’appello.
V. Intimazione: - __________ ;
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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