AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.252
Data decisione, Autorità: 26.01.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00252
Lugano 26 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa d'inesistenza di debito di cui all'incarto no. 132/94 della Pretura della giurisdizione di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 10 ottobre 1994 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
con cui l'attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 25'178.20 oltre interessi al 9% dal 30.11.1992, di cui al PE no. __________dell'UEF di Locarno fattogli intimare dalla società convenuta, protestando spese, tasse e ripetibili;
domanda avversata dalla __________ che ha postulato l'integrale reiezione della petizione protestando spese, tasse e ripetibili;
avendo il Pretore della Giurisdizione di Lugano - Sezione 1 accolto la petizione dell'attore con sentenza 29 agosto 1995;
appellante la convenuta, che con atto di appello del 20 settembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestate spese, tasse e ripetibili;
mentre l'attore con le osservazioni del 2 novembre 1995 chiede la reiezione dell'atto di appello e la conferma della sentenza pretorile, protestate spese, tasse e ripetibili;
preso atto dell'istanza di assistenza giudiziaria presentata in ugual data dalla parte resistente, alla quale l'appellante non ha formulato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
se deve essere accolto l'appello;
se deve essere accolta l'istanza di assistenza giudiziaria;
il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. L'attore e la convenuta hanno stipulato in data 4 dicembre 1989 un contratto di leasing avente per oggetto la fornitura di una cucina e di materiale per cucina per un valore globale di fr. 65'878.--. Il contratto - sottoscritto pure dal fornitore e dalla moglie dell'attore quale debitrice solidale - fissava la durata del leasing in 67 mesi e statuiva l'obbligo del conduttore di versare al locatore 67 quote del valore di fr. 1'339.-- ciascuna per un totale di fr. 89'713.--; 7 quote, ossia fr. 9'373.--, dovevano essere versate al momento della consegna dell'attrezzatura, le rimanenti 60 quote anticipatamente ogni mese entro l'ultimo giorno lavorativo. Alla scadenza del contratto era prevista la facoltà di riscatto dell'attrezzatura contro pagamento di fr. 500.--. (Doc. D).
B. In seguito al mancato versamento di alcune quote da parte dell'attore, il 16 dicembre 1992 la convenuta notificava allo stesso la rescissione del contratto leasing con effetto retroattivo al 30 novembre 1992 (doc. E). Il 22 dicembre 1992 la convenuta prendeva in consegna i beni oggetto del contratto stesso (doc. F).
C. __________ avviava in seguito la procedura esecutiva contro l'attore facendo spiccare dall'UEF di Locarno il precetto esecutivo no. __________per fr. 25'463.20 oltre accessori (doc. B).
L'opposizione interposta dall'attore al citato precetto esecutivo veniva rigettata in via provvisoria con sentenza 22 settembre 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna limitatamente all'importo di fr. 25'178.20, oltre accessori (doc. C).
D. Con petizione 10 ottobre 1994 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito suddetto ritenendo che l'importo chiesto dal convenuto, pari a 67 quote del contratto leasing (doc. D) dedotti i canoni pagati ed il ricavo della vendita dell'attrezzatura fosse eccessivo e manifestamente in contrasto con l'art. 20 CO, come pure con la giurisprudenza in materia di contratti leasing. A mente dell'attore il locatore avrebbe potuto domandare unicamente il risarcimento pari al cosiddetto "interesse contrattuale negativo".
Avversando la tesi di controparte, la convenuta ha richiesto al giudice di prime cure l'integrale reiezione della petizione, sostenendo che il credito vantato nei confronti dell'attore trovasse inequivocabile fondamento nelle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti il 4 dicembre 1989 (in specie nei punti 3 e 10). Per questi motivi la convenuta riteneva esigibile dall'attore il risarcimento dell'interesse contrattuale positivo.
Con sentenza 29 agosto 1995 il Pretore della Giurisdizione di Lugano - Sezione 1 ha accolto la petizione d'inesistenza di debito promossa da __________ ponendo a carico di ______________la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese, nonché fr. 2'300.-- quali ripetibili a favore dell'attore. In applicazione dell'art. 226 m cpv. 4 CO considera parzialmente nullo il contratto di leasing, ovvero laddove singole clausole sono contrarie all'art. 226h cpv. 2 CO, che è norma di carattere imperativo. In concreto ne deriva la nullità della disdetta poiché data in assenza di presupposti sostanziali: in particolare la mora nei pagamenti non concerneva una somma complessiva pari ad almeno 1/10 del prezzo di vendita di fr. 89'713.--.
E. Con tempestivo appello datato 20 settembre 1995 la convenuta postula la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere la petizione.
L'appellante ritiene che il Giudice di prime cure abbia deciso in contrasto con i dettami l'art. 2 CC. A mente dell'appellante infatti il contratto sarebbe stato disdetto regolarmente, non essendo nel caso in esame applicabili - per giurisprudenza costante - gli art. 226a e segg. CO relativi alla vendita a rate. Ne seguirebbe che ai sensi delle clausole 10 e 3 del contratto medesimo l'attore sarebbe debitore nei confronti del convenuto di tutte le rate residue.
Con osservazioni del 2 novembre 1995 l'attore auspica - protestando spese e ripetibili - la reiezione dell'appello, ribadendo in sostanza quanto addotto nella sentenza pretorile.
Considerato
in diritto
Nel caso concreto, le parti - __________ quale locatore e __________ in veste di conduttore - hanno sottoscritto in data 4 dicembre 1989 un contratto di leasing finanziario con oggetto la fornitura di una cucina e di altro materiale da cucina da parte della ditta __________di __________(doc. D).
2.1 Per quanto attiene alla qualifica giuridica, dottrina e giurisprudenza dominanti sono unanimi nel far ricadere il contratto di leasing finanziario tra i contratti sui generis presentando lo stesso elementi della compra-vendita, della vendita rateale, della locazione e del mandato (Honsell/Vogt/ Wiegand, op. cit., Einleitung vor Art. 184 ff., no. 85 e segg.; SJZ 1993 (89) 119 e segg.).
Differenze si riscontrano tuttavia quanto all'applicazione in seno a questa costellazione contrattuale degli art. 226a e segg. CO relativi alla vendita a pagamento rateale.
Secondo l'art. 226m cpv. 1 CO infatti, le citate norme sono applicabili "a tutti i negozi giuridici e combinazioni di negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo e vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo economico identico a quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma giuridica di cui si valgono".
2.2 In caso di leasing finanziario non si può evidentemente parlare di vendita rateale in senso stretto, mancando il presupposto del trapasso della proprietà sull'oggetto. Per definire il concetto di "scopo economico identico" non bisogna tuttavia basarsi sulla forma giuridica scelta dalle parti, bensì sull'interesse economico che essa incorpora e sugli effetti giuridici che essa produce. In altre parole per determinare se il contratto di leasing finanziario valga quale contratto di vendita a rate ai sensi degli art. 226a e segg. CO bisogna valutare se le implicazioni economiche che lo stesso comporta siano parificabili a quelle, appunto, di una compra-vendita (DTF 118 II 154; 113 II 171; SJZ 1993 (89) 121; 1990 (86) 199).
Qualora una cosa mobile venga ceduta al conduttore ad uso indisturbato e duraturo sino al suo completo deprezzamento e quest'ultimo sia tenuto ad effettuare un numero prestabilito di versamenti rateali quale controprestazione, che raggiungano o superino il prezzo dell'oggetto ceduto, la posizione del conduttore viene a corrispondere economicamente a quella del compratore in una vendita a pagamento rateale (DTF 118 II 154; 113 II 171; SJZ 1993, 121; 1990, 199).
Alcuni autori fanno dipendere l'applicazione delle disposizioni relative alla vendita rateale dal fatto a sapere se la forma di leasing finanziario verta su beni di consumo piuttosto che su beni d'investimento. Nel caso di beni di consumo detta applicazione viene ammessa, mentre per i beni d'investimento la stessa viene generalmente negata, ad eccezione di quando il contratto preveda esplicitamente la possibilità per il conduttore di acquistare la cosa alla scadenza contrattuale (Schluep in Honsell/ Vogt/ Wiegand, op. cit. Einleitung vor Art. 184 ff., no. 89; Honsell, op. cit., pag. 286; Rinderknecht, Leasing von Mobilien, 1984, pag. 109 e segg.; Guhl/ Merz/ Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 333 e segg.; SJZ 1987 186 e segg.).
Nella fattispecie, il contratto stipulato tra le parti ha per oggetto la fornitura di una cucina e di materiale da cucina, attrezzature che l'attore utilizzava nell'ambito della sua attività professionale di ristoratore (doc. D e F) e che come tali sono beni d'investimento (Schluep, op. cit. Einleitung vor Art. 184 ff, no. 89; Rinderknecht, op. cit., pag. 13; DTF 118 II 152/3). Il contratto stabiliva il pagamento da parte del conduttore di 67 quote leasing da fr. 1'339.-- cadauna (di cui 7 da versare al momento della consegna del materiale), per un ammontare complessivo di fr. 89'712.-- mentre il valore commerciale della fornitura corrispondeva ad un importo fatturato in fr. 65'878.-- (cfr. doc. D): appare evidente che le attrezzature da cucina erano state cedute al conduttore per suo uso esclusivo, indisturbato e duraturo, sino al loro totale deprezzamento.
Le parti hanno altresì sottoscritto una clausola che concedeva la facoltà al conduttore di riscattare le attrezzature per la somma di fr. 500.-- una volta scaduto il contratto (doc. D), qualora il conduttore unilateralmente avesse espresso la sua volontà in questo senso.
Per questi motivi e sulla base delle considerazioni fatte in precedenza, va confermato il giudizio del giudice di prime cure quanto all'applicazione degli art. 226a e segg. CO. E' infatti evidente che il contratto di leasing finanziario ha posto l'attore - dal punto di vista economico - nella posizione di compratore, mentre anche la convenuta - che sino alla scadenza del contratto avrebbe mantenuto la proprietà giuridica sugli oggetti in leasing - ha chiaramente manifestato contrattualmente la volontà di alienare tali oggetti (cfr. doc. D e G), indipendentemente dal fatto che questa opzione dipendesse da una dichiarazione unilaterale dell'attore.
Oltre a ciò altre clausole del contratto in esame pongono il conduttore nella stessa posizione di un compratore in senso stretto: l'esclusione di qualsiasi responsabilità del locatore per vizi delle attrezzature, la manutenzione e la riparazione, così come le spese di assicurazione a carico del conduttore. (cfr. doc. D).
3.1 Il campo d'applicazione delle norme relative alla vendita rateale oltre il settore specifico viene limitato dall'art. 226m cpv. 4 CO ad alcuni articoli relativi alla mora del compratore, segnatamente gli art. 226h cpv. 2, 226i cpv. 1 e 226k CO, qualora il compratore sia iscritto a registro di commercio come ditta o come persona autorizzata a firmare per una ditta individuale o una società commerciale oppure quando la vendita sia inerente ad una cosa che, per sua natura, sia destinata soprattutto ad un'impresa artigianale o industriale o ad un uso professionale.
Il legislatore ha ritenuto infatti che per tali negozi debba essere ridotta la protezione sociale garantita dagli art. 226a e segg. CO (Rinderknecht, op. cit., pag. 15).
Nell'ambito della valutazione a sapere se l'oggetto della vendita sia inerente a scopi professionali o meno, bisogna considerare la funzione obbiettiva dell'oggetto stesso, non tanto, quindi, il bisogno soggettivo del compratore. Il Tribunale federale ha specificato che il carattere professionale o industriale di un oggetto è da ammettere se attraverso la cosa medesima sia possibile realizzare un reddito (DTF 103 II 116-118; cfr. anche: Rinderknecht, op. cit., pag. 15; Guhl/ Merz/ Koller, op. cit., pag. 334/5; SJZ 1977, 325).
3.2 Nel caso concreto non risulta se l'attore al momento della stipulazione del contratto fosse iscritto a registro di commercio. Dalla documentazione si evince tuttavia che gli oggetti del leasing - una cucina e attrezzatura da cucina (doc. D e F) - per loro natura erano destinati all'uso professionale dell'attore, in quanto attrezzatura da ristorante. Per questi motivi le norme sulla vendita rateale sono applicabili limitatamente a quanto previsto dall'art. 226m cpv. 4. Di conseguenza - come giustamente ha rilevato il primo giudice - non dovendo esaminare in generale la validità formale del contratto stipulato dalle parti, bisogna accertare la validità delle condizioni contrattuali regolanti la mora del compratore rispetto a quanto statuito dagli art. 226h cpv.2 e 226i cpv. 1 CO (cfr. SJZ 1993, 122).
4.1 L'art. 226h cpv. 2 CO - di carattere imperativo e lex specialis rispetto all'art. 107 CO - nel caso di mora del compratore concede al venditore la possibilità dapprima di chiedere al compratore le rate scadute ed in seguito, qualora se ne sia riservata la facoltà e la mora concerna almeno due rate per un ammontare non inferiore a un decimo del prezzo complessivo di vendita o una rata pari almeno a un quarto dello stesso o l'ultima rata, di chiedere il saldo del prezzo oppure recedere dal contratto (cfr. anche: Honsell/ Vogt/ Wiegand, op. cit., ad art. no. 226h no. 1 e segg.; Tercier, Les contrats speciaux, 2. ed, pag. 124 e segg.) .
4.2 Il contratto di leasing in esame prevede al punto 10 la facoltà del locatore di disdire con effetto immediato il vincolo contrattuale se il conduttore - tra le altre ragioni - sia in ritardo di oltre 10 giorni con il pagamento di una quota leasing, degli interessi di mora o di qualsiasi altro importo. Il contratto prevede in questi casi che il locatore deve comunicare al conduttore l'intenzione di valersi della clausola risolutiva ed in seguito le attrezzature devono essere restituite al locatore o a terzi dallo stesso indicati. Nel caso di rescissione anticipata, il conduttore é altresì tenuto a versare al locatore le quote scadute e non pagate, l'importo delle indennità di mora come all'art. 3 del medesimo contratto, il rimborso delle spese legali e giudiziarie e tutte le altre somme dovute al locatore ai sensi del contratto; quale penale il conduttore deve inoltre versare al locatore il valore delle quote residue attualizzato al tasso bancario per i crediti in bianco.
L'art. 226h cpv. 2 CO comprende due fattispecie distinte:
la mora nel pagamento di rate che offre al venditore il diritto di chiedere le rate scadute;
la mora nel pagamento di almeno due rate per un ammontare non inferiore a un decimo del prezzo di vendita o di una rata pari ad almeno un quarto del prezzo complessivo, condizioni che offrono al venditore la possibilità di ottenere alternativamente il saldo del prezzo oppure la rescissione del contratto.
Nel caso concreto non v'è conformità fra questa norma di carattere imperativo (cfr. SJZ 1993, p. 122) e l'art. 10 del contratto di leasing che va ben oltre tali limiti, come già è stato descritto, in particolare prevedendo presupposti contrari alla legge per la conclusione anticipata del contratto, onde si giustifica la parziale nullità della pattuizione in virtù dell'art. 20 cpv. 2 CO.
4.3 Nel caso concreto, senza opposizione (l'istante non sostiene il contrario) è avvenuta la riconsegna dei beni oggetto del leasing.
Se, praticamente, il motivo di questo comportamento è individuabile nell'impossibilità del signor __________di continuare col pagamento delle rate, in diritto ciò corrisponde alla rescissione del contratto per atti concludenti. Questa circostanza comporta l'impossibilità che il prestatore del leasing chieda alla controparte il saldo del prezzo (art. 226h cfr. 2, ultima fase CO), ma anche che ottenga il pagamento delle rate scadute (Honsell, Vogt, Wiegand, op.cit., art. 226h, n. 2).
D'altra parte, la parziale nullità del contratto di leasing priva __________ anche del diritto di pretendere il pagamento della penale, pari al valore delle quote residue, così come esposto nel conteggio doc. G.
Sennonché, nel caso particolare, né in prima sede, né con l'appello, __________ ha mai inteso avvalersi di questo diritto, nemmeno a titolo subordinato.
Richiamati per le spese e le ripetibili gli art. 147 segg. CPC la LTG e la TOA.
Pronuncia
L'istanza di assistenza giudiziaria 2 novembre 1995 di __________, concernente il pagamento di tasse e spese giudiziarie, nonché il gratuito patrocinio, relativamente alla sede d'appello, é accolta.
L'appello 20 settembre 1995 __________, è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 800.--, anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
Essa verserà a __________ la somma di fr. 1'400.-- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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