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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.251
Data decisione, Autorità: 26.09.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00251
Lugano 26 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 11'587 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 11 ottobre 1989 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 23’526.- oltre interessi e spese a titolo di residuo di prezzo di compravendita di un immobile e di mercede d’appalto.
Ed ora sull’appello 20 settembre 1995 della parte attrice nei confronti del dispositivo II. della decisione 26 luglio 1995 con la quale, facendo seguito ad una domanda dell’attrice di nullità del referto peritale, il Pretore ha così pronunciato:
I. E' ordinata in causa una perizia.
II. A perito è designato l'arch. __________, __________, __________, il quale dovrà rispondere ai quesiti e controquesiti peritali.
III. Il periodo procederà indilatamente nei propri incombenti eseguendo ogni accertamento utile e necessario, rispondendo ai quesiti e controquesiti peritali, previa convocazione delle parti.
IV. Egli presenterà l'eventuale referto completivo in 3 copie entro tre mesi dall'intimazione del presente decreto.
V. Il perito dovrà prestare la propria opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità, attendendosi al compito affidatogli, sotto le comminatorie dell'art. 307 CPS.
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che la parte attrice ha chiesto al Pretore di dichiarare la nullità della perizia allestita in causa dall’arch. __________ per il fatto che il perito ha esperito dei sopralluoghi alla sola presenza della parte convenuta ed ha fatto capo a dichiarazioni della stessa parte raccolte in occasione dei sopralluoghi senza richiederne l’autorizzazione al giudice;
che con la decisione qui impugnata il Pretore dopo aver constatato che l’agire del perito era contrario al principio del contraddittorio non ne ha tratto conclusioni attorno alla nullità o meno del referto peritale ma si é limitato ad incaricare nuovamente lo stesso perito affinché, dopo aver convocato entrambe le parti per i suoi incombenti, abbia a procedere all’allestimento della perizia individuata nel dispositivo IV della decisione quale “eventuale referto completivo”;
che con l’atto di appello che ci occupa la parte attrice si limita a criticare la designazione del precedente perito poiché lo stesso, con il suo atteggiamento si é dimostrato parziale, si é fatto influenzare dalla convenuta e ha compiuto accertamenti in contrasto con la realtà fattuale di causa;
che infatti si chiede la nomina di un nuovo altro perito;
che la nomina del perito giudiziale é un atto di procedura del giudice che avviene nelle forme dell’ordinanza senza possibilità di appello (art. 95 cpv. 1 CPC) ma riservata la facoltà per le parti di chiederne la ricusa (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile in Rep. 1994, 165);
che l’appello in questione deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che tuttavia lo stesso deve essere inteso quale istanza di ricusa del perito nuovamente designato e come tale rinviato al Pretore affinché abbia a pronunciarsi al proposito nelle forme e nei modi di cui agli art. 27 e seg. CPC;
che non torna conto qui esprimersi sull’assenza, nella decisione pretorile, di un dispositivo sull’accoglimento o meno dell’eccezione di nullità della perizia che sarebbe, come tale, impugnabile in appello siccome da emanarsi nelle forme del decreto (art. 145 e art. 96 CPC) e sull’opportunità per il primo giudice di rimediarvi formalmente;
che l’esito scontato dell’appello permette di deciderlo già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC ,
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
§ Esso é ritornato al Pretore affinché abbia a trattarlo quale istanza di ricusa del perito.
Non si prelevano tasse o spese
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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