AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.250
Data decisione, Autorità: 15.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00250
Lugano 15 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 1200 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 13 settembre 1991 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 45’114.25 oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto che l’attrice sia condannata a restituirgli la vettura Ferrari __________ di sua proprietà.
Il Pretore con sentenza 11 luglio 1995 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 20 settembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
Mentre l’attrice con osservazioni del 31 ottobre 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Dopo aver subito un incidente della circolazione in Italia, il convenuto nel novembre del 1989 ha fatto trasportare la propria vettura Ferrari __________ presso l’attrice.
Sostenendo di avere sottoposto al convenuto un preventivo per fr. 43’187.65, e di essere stata incaricata della riparazione del veicolo, opera da lei effettivamente eseguita, l’attrice, non avendo ottenuto alcun pagamento dal convenuto, ne chiede la condanna al versamento dell’importo fatturato di fr. 45’114.25 oltre interessi (doc. G1), e di fr. 15.-- al giorno per il parcheggio della vettura, ritenuta ex art. 895 CC, a partire dal 22 giugno 1991.
B. Nella risposta di causa il convenuto ha contestato di avere appaltato la riparazione della vettura, dipendendo la sua decisione in tal senso dalla disponibilità della propria assicuratrice all’assunzione dei costi, circostanza in concreto non verificatasi.
L’attrice avrebbe perciò agito in malafede, eseguendo oltretutto la riparazione in maniera antieconomica.
Ne conseguirebbero la reiezione della petizione e la possibilità per il convenuto di rivendicare la vettura, trattenuta a torto, domanda formulata in via riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale, sottolineando la legittimità del diritto di ritenzione.
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio impugnato il Pretore ha ammesso il perfezionarsi tra le parti di un contratto di appalto relativo alla riparazione del veicolo in questione.
La qualità dell’opera dell’attrice non sarebbe stata contestata, mentre la mercede sarebbe stata eccepita solo per il prezzo della verniciatura, che potrebbe però essere ammesso nella misura richiesta.
Ne conseguirebbe la legittimità della richiesta dell’attrice relativa alla mercede, con il che sarebbe giustificata anche la ritenzione del veicolo, con la conseguenza che il convenuto sarebbe tenuto a pagare il costo del parcheggio in misura di fr. 12.-- al giorno.
Da ciò l’accoglimento della petizione e, di conseguenza, la reiezione della riconvenzionale.
E. Con tempestivo gravame datato 20 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto il perfezionamento del contratto di appalto per atti concludenti, dopo una disamina superficiale del materiale processuale. I testi, sulle cui deposizioni il Pretore si sarebbe basato, avrebbero riferito avvenimenti accaduti dopo l’inizio dei lavori, il che escluderebbe che il contratto avesse potuto perfezionarsi per atti concludenti già in precedenza. I testi avrebbero comunque unicamente riferito quanto sentito da terzi, così che le loro deposizioni sarebbero in concreto prive di valore.
In ogni caso, dall’importo della fattura sarebbe da stralciare il costo dei pezzi di ricambio, avendo il convenuto manifestato la propria disponibilità all’acquisto diretto degli stessi. Pure ingiustificata sarebbe la pretesa per il posteggio, avendo oltretutto il Pretore abusato del proprio potere di apprezzamento.
Sarebbe infine eccessivo l’importo delle ripetibili aggiudicate all’attrice, essendosi il Pretore ingiustificatamente avvicinato ai limiti massimi della tariffa.
F. Nelle osservazioni del 31 ottobre 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Non vi è per contro discussione sul fatto che un eventuale contratto stipulato dalle parti costituirebbe appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
La legge, secondo la regola generale di cui all’art. 11 cpv. 1 CO, non prescrive una forma particolare per l’esplicitazione di questo consenso, di modo che l’esistenza del contratto è unicamente subordinata al suo raggiungimento sui predetti punti essenziali.
In quest’ambito nulla vieta che il necessario consenso prenda forma solo successivamente all’inizio (o addirittura alla completazione) dell’esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore, che ha in tal modo significato la propria volontà contrattuale con l’atto concludente costituito dall’effettuazione della prestazione (cosiddetta “Realofferte”, cfr. Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 1 CO), attività che il committente può ratificare sia in forma espressa oppure, a sua volta, in forma tacita (“Realakzept”, Kramer/Schmidlin, ibidem).
Secondo la tesi dell’attrice, il convenuto avrebbe per contro immediatamente richiesto l’effettuazione dei lavori di riparazione (petizione, pag. 2; replica, pag. 2).
L’argomento nel caso concreto potrebbe non essere decisivo -mal si comprende in effetti come il convenuto potesse in buona fede sperare di vedersi riconoscere un danno subito nel novembre 1989 (risposta, pag. 2) in forza di un contratto di assicurazione conchiuso nel dicembre 1989 (deposizione __________)-, ma a favore della tesi del convenuto depongono il preventivo, cioè la richiesta di mercede in vista del conferimento contrattuale (doc. A), allestito dalla ditta attrice solo il 3 aprile 1990, e il fatto che dopo 4 mesi che la vettura si trovava in carrozzeria i lavori non erano ancora stati iniziati.
Come che sia, infatti (cioè con o senza il preventivo consenso del convenuto), l’attrice ha ad un certo punto iniziato l’effettuazione dell’opera.
Il convenuto ne è venuto a conoscenza, e invece di esplicitamente opporvisi o comunque di segnalare la mancanza del suo consenso, egli ha preso a partecipare attivamente all’esecuzione dell’opera stessa, esprimendo esplicitamente il desiderio che la stessa fosse portata a termine nel migliore dei modi (deposizioni testi __________ e __________).
In questo comportamento deve sicuramente essere ravvisata, anche in difetto di un’eventuale precedente pattuizione, la ratifica del contratto offerto dall’attrice per mezzo dell’inizio dei lavori.
Se ne deve perciò concludere -come rettamente deciso dal Pretore- per l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, in cui la mercede dell’attrice è da determinare in base al preventivo noto al convenuto.
Sul tema occorre innanzitutto considerare che la tesi di fatto del convenuto, quand’anche fosse fondata, non condurrebbe affatto alla soluzione di liberarlo totalmente dall’onere di pagare i pezzi di ricambio -il convenuto del resto non spiega quale ragionamento potrebbe condurre a siffatto risultato-, ma semmai a quella di esentarlo dal pagamento della differenza tra il prezzo del materiale fatturatogli dall’attrice e quello più favorevole al quale egli avrebbe potuto procurarsi detto materiale.
Tuttavia, la pretesa disponibilità per il convenuto dei medesimi pezzi di ricambio ad un prezzo più vantaggioso è rimasta allo stadio di mera allegazione di parte, non avendo egli fornito prova alcuna a suffragio di tale tesi, non in particolare quel testimone di cui egli aveva affermato l’esistenza nella sua lettera del 6 giugno 1991 (doc. I).
Ne deve conseguire la conferma del giudizio pretorile anche su questo punto.
L’obiezione è infondata, in quanto la quantificazione in fr. 12.-- al giorno della pretesa per la custodia della vettura era stata all’origine effettuata proprio dall’attrice (lettera del 21 febbraio 1990, doc. 3), ed accettata nel principio, almeno fino alla data del preventivo, dallo stesso convenuto (cfr. sua lettera dell’11 giugno 1991, doc. L).
Stante così la quantificazione del dovuto in fr. 12.-- al giorno (ma in ogni caso nessun arbitrio potrebbe venire imputato al Pretore per una quantificazione media di fr. 12.-- su una scala da fr. 10.-- a fr. 15.--), il riconoscimento dell’indennizzo, con evidente analogia con il caso della locazione, va a compensare il pregiudizio subito da chi non può altrimenti utilizzare in proprio gli spazi occupati extracontrattualmente e il vantaggio indebito di chi in tal modo si serve di spazi altrui, e si quantifica perciò in base alla potenziale pretesa contrattuale dell’avente diritto.
La conferma della fondatezza della petizione comporta necessariamente la reiezione della riconvenzionale, stante l’antitesi esistente tra le rispettive pretese, antitesi che nemmeno il convenuto contesta.
Il convenuto contesta infine il pronunciato su spese e ripetibili.
Per le ripetibili dell’azione principale egli non rimprovera al Pretore di essersi discostato dai limiti previsti dalla TOA, ma solo di essersi avvicinato arbitrariamente al massimo, aggiudicando per l’azione principale il 9% circa del valore della causa a fronte del massimo previsto del 10%.
La censura è infondata, atteso che se vi è rispetto dei limiti tariffari della TOA, grazie al vasto potere di apprezzamento di cui il Pretore dispone non vi può essere arbitrio per il solo fatto di essersi avvicinati al massimo della tariffa (in questo senso: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 19).
Né si può affermare che la quantificazione operata del Pretore sia senz’altro arbitraria a fronte della relativa complessità della causa, che si è comunque protratta sull’arco di quasi 4 anni, così che non vi è motivo per questa Camera per correggere l’apprezzamento del primo giudice.
Analoghe argomentazioni valgono per le ripetibili dell’azione riconvenzionale, ritenuto inoltre che il convenuto e attore riconvenzionale nemmeno ha precisato il valore -presumibilmente rilevante, e comunque ben superiore a quello dell’azione principale- del veicolo riparato di cui ha chiesto la consegna.
Non può che conseguirne la reiezione del gravame, di chiara natura dilatoria.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster