AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.249
Data decisione, Autorità: 06.12.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00249
Lugano 6 dicembre 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa per mercedi e salari inc. no. 147/94 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 2 settembre 1994 da
__________ (rappr. da __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________)
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12’448.60 oltre interessi, somma ridotta nel corso del contraddittorio a fr. 11’948.60;
domanda parzialmente avversata dal convenuto il quale l’ha riconosciuta limitatamente a fr. 729.50 e in sede conclusionale per fr. 837.20, e che il Pretore con sentenza 7 settembre 1995 ha accolto nella misura di fr. 6’200.35 oltre accessori;
appellante la parte convenuta che con atto di appello 18 settembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza venga accolta limitatamente a fr. 1’237.40 o in subordine a fr. 4’200.35; il tutto, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte istante con osservazioni 27 settembre 1995 postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: A. Con contratto 30 aprile 1994 __________ assunse __________ in qualità di cameriera presso il Ristorante __________a __________, di cui egli era il titolare: l’accordo prevedeva tra l’altro una retribuzione mensile lorda di fr. 2’550.- (doc. A).
L’attività della dipendente prese inizio il 14 giugno, ma ben presto, il 30 giugno, la lavoratrice dovette interromperla a causa di un infortunio, che la rese inabile al lavoro al 100% fino al 21 agosto (doc. B).
B. Lunedì 22 agosto, alla ripresa del lavoro, tra le parti vi fu un’animata discussione, a seguito della quale la dipendente si allontanò dal posto di lavoro poco prima della fine del turno pomeridiano. Ripresentatasi regolarmente per l’effettuazione del turno serale, alla stessa non venne più concesso di lavorare.
Il successivo intervento da parte del sindacato non ha permesso di ricucire la frattura prodottasi tra le parti (doc. C).
C. Con istanza 2 settembre 1994 __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 12’448.60 oltre interessi, ritenendo di essere stata licenziata in tronco senza alcun valido motivo: la somma richiesta corrispondeva ai salari fino al normale termine di disdetta, nonché a un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a due mensilità, importi da cui andavano dedotti gli acconti già percepiti.
D. Nel corso dell’udienza di discussione il convenuto ha riconosciuto il buon fondamento dell’istanza limitatamente alla somma di fr. 729.50.
Egli contesta di aver licenziato in tronco la dipendente, la quale si sarebbe invece resa responsabile di un abbandono ingiustificato del posto di lavoro: l’importo da lui riconosciuto, che risultava dal conteggio di cui al doc. 6, teneva tra l’altro conto di un’indennità a suo favore per l’abbandono del posto di lavoro da parte dell’istante.
E. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande -se non ritoccando leggermente gli importi chiesti (l’istante verso il basso a fr. 11’948.60) rispettivamente riconosciuti (il convenuto verso l’alto a fr. 837.20)- contestando nel contempo quelle di controparte.
F. Con sentenza 7 settembre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 6’200.35 oltre interessi, compensate le ripetibili.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che alla parte istante non poteva essere rimproverato un abbandono ingiustificato del posto di lavoro per il fatto di essersi assentata dall’esercizio pubblico poco prima della fine del turno pomeridiano; d’altro canto, il fatto che la stessa non avesse svolto in modo accettabile i lavori di pulizia nelle toilettes, che si fosse rifiutata di rifarli come chiesto dal convenuto, che se ne fosse infine andata un po’ prima del solito sbattendo le porte in presenza di clienti, non costituivano -a suo dire- cause gravi giustificanti un suo licenziamento in tronco.
Dovendosi così ammettere l’esistenza di una rescissione immediata del contratto senza validi motivi, all’istante spettavano i salari fino al normale termine di disdetta (fr. 7’004.35) e un’indennità per licenziamento ingiustificato fissata in un salario mensile (fr. 2’000.-), importi da cui andavano infine dedotti gli acconti di cui era stato comprovato il pagamento (fr. 2’804.-).
G. Con appello 18 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che l’istanza venisse accolta limitatamente a fr. 1’237.40 o in subordine a fr. 4’200.35; il tutto, con la protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante ritiene nuovamente che nel caso di specie non vi sia stato alcun licenziamento in tronco da parte sua, bensì un evidente abbandono del posto di lavoro senza alcun valido motivo da parte dell’istante: la pretesa riconosciuta dal primo giudice andava perciò decurtata degli stipendi successivi al 22 agosto 1994 (fr. 426.15 + 1’899.30) e dell’indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 2’000.-), oltre che in conseguenza del riconoscimento a suo favore di un’indennità per l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro imputabile all’istante (fr. 637.50); in via subordinata, se anche si ammettesse l’esistenza di un licenziamento in tronco ingiustificato, la pretesa andava comunque ridotta di fr. 2’000.-, la colpa della dipendente nell’episodio non consentendo di riconoscerle l’indennità per licenziamento ingiustificato.
H. Delle osservazioni 27 settembre 1995 della parte istante, con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente, ed a parziale correzione di quanto stabilito da questa Camera con sentenza IICCA 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA, va rilevato che effettivamente, come riconosciuto nella fattispecie dal giudice di prime cure, nell’ambito della procedura speciale per mercedi e salari -per il rinvio alla procedura accelerata (art. 418 CPC) e da questa a quella ordinaria (art. 399 CPC)- alle parti non è esclusa la possibilità di presentare delle conclusioni scritte: tale facoltà risulta tuttavia data solo in presenza di un valore di causa superiore ai fr. 8’000.-, un’analoga procedura non essendo per contro prevista nelle vertenze inappellabili (CCC 22 luglio 1994 in re P./M.S.).
La doglianza non merita accoglimento.
Il comportamento censurato dal convenuto non è infatti assimilabile ad un effettivo abbandono del posto di lavoro: a non averne dubbi, l’istante, partendo dal ristorante verso le 14.20/14.25 quando il suo turno terminava di regola alle 14.30 (teste __________ p. 15), non ha affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; IICCA 15 marzo 1994 in re D./M. & CO), ma se ne è solo allontanata poco prima della fine dell’orario di lavoro in conseguenza di una discussione, ferma restando l’intenzione di ritornare a lavorare non appena ristabilita (IICCA 23 marzo 1995 in re P./R. SA): ciò è chiaramente provato dal fatto che essa si ripresentò regolarmente per il turno serale; d’altro canto, l’esistenza di un abbandono del posto di lavoro da parte della dipendente è a maggior ragione esclusa, se solo si pensa che è stato lo stesso convenuto dopo la discussione a dire “all’istante di andare pure a casa” (teste __________p. 9).
3.1 In base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.
Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II 245).
In linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Non si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 11. ed., Berna 1993, p. 122 e 123). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie, ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
3.2 L’appellante afferma recisamente di non aver licenziato la dipendente.
A torto.
Se da un lato non risulta che egli l’abbia espressamente licenziata, ciò non significa evidentemente che la disdetta non possa essere stata data altrimenti, la stessa potendo infatti essere desunta anche per atti concludenti (IICCA 23 agosto 1993 in re H./A. SA; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 8 ad art. 335 CO; Rehbinder, Commentario bernese, 1992, N. 5 ad art. 335 CO).
Ora, nel caso di specie è chiaro che la circostanza per cui il datore di lavoro ha impedito alla dipendente di riprendere il lavoro all’inizio del turno serale -se non già il fatto che nel pomeriggio egli le comunicò che poteva tranquillamente andarsene a casa dopo la discussione (teste __________p. 9)- non può che essere considerata un licenziamento in tronco per atti concludenti.
3.3 Ammessa l’esistenza di un licenziamento in tronco da parte del datore di lavoro, si tratta di esaminare se lo stesso fosse o meno giustificato.
La risposta a questo quesito, come correttamente rilevato dal Pretore, è negativa.
Dall’istruttoria di causa si è potuto evincere che la discussione, a seguito della quale la dipendente verso le 14.20/14.25 lasciò l’esercizio pubblico, è stata innescata dal fatto che l’istante, pur sollecitata in tal senso, non aveva provveduto a pulire in modo soddisfacente le toilettes del ristorante: in un caso del genere la giurisprudenza è concorde nel ritenere che più che di un rifiuto nell’esecuzione di una mansione contrattuale sia semmai lecito parlare di un comportamento scorretto nei confronti del datore di lavoro, il quale è però motivo di licenziamento in tronco solo se ripetuto e oggetto di esplicito avvertimento (IICCA 23 marzo 1995 in re P./R. SA, 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 17 luglio 1990 in re V./O. SA), il che tuttavia non è nella specie stato il caso.
Per il resto, si è potuto appurare che durante la discussione, ancorché animata (testi __________p. 6, __________p. 8 e __________p. 15), l’istante ha tenuto un contegno relativamente accettabile, se solo si tien conto che di regola durante un litigio gli animi -per colpa di entrambi gli interlocutori (teste __________p. 15)- sono sempre abbastanza accesi: così, non risulta minimamente che la dipendente abbia insultato il datore di lavoro (teste __________p. 6); se è vero che essa ha sbattuto una porta (testi __________p. 6 e __________p. 11), non si può tuttavia escludere che anche il convenuto possa aver fatto altrettanto o abbia eventualmente sbattuto delle sedie (teste __________p. 9, mentre il teste __________-il quale tuttavia ammette di essersene andato dall’esercizio pubblico ben presto, quindi presumibilmente prima della fine della discussione- a p. 11 esclude tale circostanza); quanto al fatto che nel corso della discussione un mazzo di chiavi sia caduto per terra, lo stesso è pure comprovato (teste __________p. 15), ma non si è potuto assolutamente evincere se le chiavi siano state fatte cadere dall’istante e neppure, se del caso, in quali circostanze. Come già accennato in precedenza, infine, la circostanza per cui la dipendente se ne sia andata a casa pochi minuti prima della conclusione del turno pomeridiano -che per altro di per sé non costituirebbe un valido motivo per un licenziamento in tronco (IICCA 23 marzo 1995 in re P./R. SA; JAR 1994, p. 229; Brühwiler, op. cit., p. 214)- non può in alcun modo nuocere all’istante, in quanto la stessa vi era stata espressamente autorizzata da controparte (teste __________p. 9).
Ne discende che il licenziamento era ingiustificato.
3.4 A titolo abbondanziale, va evidenziato che nella fattispecie il licenziamento assume pure un carattere abusivo ai sensi dell’art. 336 CO (Rehbinder, Commentario bernese, N. 5 ad art. 336 CO).
Nella misura in cui il datore di lavoro aveva chiaramente espresso in precedenza la sua intenzione di licenziare quanto prima la dipendente, rea di essersi infortunata proprio nel mezzo della stagione estiva (testi __________p. 8 e 9 nonché __________ p. 12), si può ragionevolmente ritenere che l’episodio relativo alla pulizia delle toilettes altro non fosse che un semplice pretesto per liberarsi della lavoratrice: tanto è vero, che ancor prima che la discussione ebbe inizio, il convenuto aveva già avuto modo di invitare l’istante ad andarsene dal suo bar (teste __________p. 8).
Tale diversa impostazione giuridica non muta comunque la sostanza del giudizio pretorile.
Il riconoscimento del carattere ingiustificato del licenziamento in tronco da parte del datore di lavoro (cons. 3.3) comporta evidentemente l’obbligo da parte sua di pagare alla controparte il salario anche dopo il 22 agosto 1994 e fino allo scadere del termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO), nonché quello di versarle un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO) e nel contempo esclude che egli possa a sua volta pretendere un’indennità per abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente: ne consegue la reiezione in via principale dell’appello.
In via subordinata, l’appellante chiedeva di essere dispensato dal dover versare l’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato, ciò che terrebbe conto della grave colpa di controparte nell’episodio, della breve durata -prevista ed effettiva- del rapporto contrattuale, nonché della giovane età della dipendente.
In base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze.
Questa norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, Commentario bernese, N. 8 ad art. 337c CO; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S. SA, 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG, 18 luglio 1995 in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA).
In caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, Commentario bernese, ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 3 ad art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991, p. 276; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 24 gennaio 1994 in re G. e D. G./L., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG, 18 luglio 1995 in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA).
Nel caso di specie è chiaro che al datore di lavoro convenuto va sicuramente rimproverata una certa responsabilità nell’episodio, per cui un’esenzione dalla pronuncia dell’indennità non può assolutamente entrare in linea di conto, ciò che comporta la reiezione della richiesta d’appello formulata in via subordinata. Delle circostanze evocate dall’appellante il giudice ha in ogni caso già tenuto conto al momento della commisurazione dell’indennità stessa, che, proprio per questi motivi, era stata limitata ad una sola mensilità.
Le ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 200.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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