AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.248
Data decisione, Autorità: 12.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00248
Lugano 12 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 6809 della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione 2 novembre 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 82’136.90 oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda ridotta a fr. 63’085.95 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 29 agosto 1995 ha accolto per fr. 56’496.35 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 18 settembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 5’947.-- oltre interessi;
Mentre l’attore con osservazioni del 27 ottobre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1989 il convenuto ha incaricato l’attore della progettazione e della direzione dei lavori di costruzione di opere attinenti ai fondi n. __________e __________di __________, di sua proprietà (doc. A).
Per le prestazioni eseguite l’attore il 27 gennaio 1992 ha emesso una nota onorari per complessivi fr. 149’895.65 (doc. I e L) e una nota spese per fr. 1’703.45 (doc. M).
Tolti gli acconti pagati dal convenuto di fr. 74’053.--, il saldo delle suddette note è oggetto della petizione in rassegna.
B. Nella risposta del 24 novembre 1992 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. L’attore avrebbe curato la direzione dei lavori eseguiti in maniera negligente, giungendo addirittura a subappaltarla a terzi, dal che sarebbero seguiti l’imperfetto compimento dell’opera, il superamento dei preventivi e il ritardo nei termini di consegna.
Stanti gli accordi tra le parti, l’attore potrebbe comunque pretendere solo complessivi fr. 80’000.--, con un saldo in suo favore di fr. 5’947.--, importo trattenuto vista la sua inadempienza.
C. In corso di causa l’attore ha dapprima aumentato a fr. 99’636.-- ed in seguito ridotto a fr. 63’085.95 oltre interessi la propria domanda.
La parti hanno per il resto mantenuto tutte le proprie contestazioni ed eccezioni.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di architetto, ha considerato che le parti avrebbero pattuito un onorario forfetario per l’intera prestazione dell’attore, specificando inoltre l’onorario forfetario anche per ogni sua singola prestazione nell’ambito dell’opera globale.
Ciò premesso, pur ritenuta l’esecuzione di opere non previste nell’onorario forfetario, non sarebbe corretta la fatturazione effettuata dall’attore, che sarebbe da correggere -seguendo le indicazioni date dal perito- in complessivi fr. 130’549.35.
Tenuto conto degli acconti versati dal convenuto, la petizione meriterebbe di conseguenza accoglimento per fr. 56’496.35 oltre interessi.
E. Con tempestivo gravame datato 18 settembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 5’947.-- oltre interessi.
Dall’onorario forfetario di fr. 58’000.-- per la parte di progetti riguardante le case e le autorimesse dovrebbero essere dedotti fr. 12’000.-- riguardanti il progetto dell’autorimessa e l’ascensore, e non solo fr. 5’400.-- come stabilito dal perito. Dal medesimo importo dovrebbero inoltre essere dedotti fr. 6’000.-- in conseguenza del preventivo vago e lacunoso allestito dall’attore.
Dall’onorario forfetario di fr. 50’000.-- per la realizzazione delle autorimesse e il prolungamento dell’ascensore dovrebbero essere dedotti almeno fr. 10’000.-- per il motivo che l’opera non è stata portata a termine, e non è di conseguenza equo riconoscere l’onorario pieno per la direzione dei lavori.
Pure contestato l’importo di fr. 14’040.-- riconosciuto per le opere escluse dall’onorario forfetario, non essendo stati indicati i parametri di calcolo di tale importo.
Sarebbe perciò nel complesso da respingere la perizia giudiziaria, sulla quale il Pretore ha fondato il proprio giudizio, non essendo attendibili i costi indicati per la sistemazione esterna (fr. 140’000.--) e quelli per la costruzione delle case a schiera (fr. 2’520’000.---), frutto di opinabili scelte del perito, così come la classificazione delle autorimesse in classe III invece che I in considerazione della ripetitività dei progetti, e più in generale tutte le altre classificazioni frutto di valutazioni personali del perito e non suffragate da precise norme SIA.
F. Nelle osservazioni del 27 ottobre 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e
Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253, n. 4; II CCA 27 novembre 1993 in re R./Q e llcc.)
Evidentemente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità (II CCA 7 ottobre 1994 in re D. SA/M.; 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc.; 27 dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e riferimenti).
Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi eventuali periti), l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (II CCA 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 253, n. 4).
Egli ritiene che per remunerare tali prestazioni si debba partire dall’importo forfetario di fr. 58’000.-- pattuito dalle parti e sottrarre fr. 12’000.--, che costituirebbero la ripetizione di prestazioni incluse nel primo importo, e fr. 6’000.-- per difetti o lacune del progetto.
Si tratta di critica manifestamente infondata.
Dalla sistematica del contratto stipulato dalle parti (doc. A, punto 16) risulta in effetti che per la parte di progetto “casa/ autorimessa” erano dovuti fr. 58’000.--, e che per la parte “autorimessa/prolungo ascensore” sono stati pattuiti altri fr. 12’000.--.
Ne segue necessariamente che l’importo per le tre parti di progetto si ottiene partendo dal totale di fr. 70’000.-- e sottraendo il valore del progetto dell’autorimessa, che a quel punto risulta computato due volte.
Il Pretore, seguendo le indicazioni del perito, ha valutato in fr. 5’400.-- il valore del progetto dell’autorimessa, e ha di conseguenza attribuito all’attore fr. 64’600.-- (pari a fr. 70’000.-- ./. fr. 5’400.--).
Il convenuto critica questo risultato ritenendo che esso non sia equo (appello, pag. 4). Egli non spiega però i motivi di questa pretesa iniquità, né sa proporre una soluzione più equa, così che la sua censura si riduce in pratica a quella soggettiva ed inammissibile critica all’operato del perito, e di riflesso del Pretore, nei termini visti al considerando che precede.
Ne è lo stesso della pretesa di ridurre di fr. 6’000.-- l’onorario per le pretese lacune del progetto, lacune negate nella sentenza impugnata (pag. 10), e nondimeno apoditticamente riproposte a giudizio in questa sede, sostituendo anche in questo caso senza fondamento oggettivo l’opinione della parte a quella del primo giudice.
Infatti, anche in questo caso il convenuto (appello pag. 4) si limita a definire “non equa” la corresponsione del pieno onorario previsto di fr. 50’000.--, senza avvedersi che esso non è stato attribuito per intero, e che la deduzione non è stata del 5%, ma del 10%.
Nulla poi, se non il comprensibile desiderio del convenuto di pagare di meno, spiega in termini oggettivi perché sarebbe preferibile la riduzione di fr. 10’000.-- da lui auspicata a quella di fr. 5’000.-- ammessa dal Pretore in aderenza all’opinione del perito. Anche in questo caso, in sostanza, il convenuto vuole sostituire il suo soggettivo parere a quello dell’uomo dell’arte, così che la sua tesi è senz’altro da respingere.
Del pari infondata è la critica alla quantificazione di detto importo, ritenuta arbitraria perché non basata sulle norme SIA, avendo il perito dedotto il valore delle prestazioni supplementari proprio da un calcolo a percentuale basato sulle quelle norme (perizia, pag. 9 in alto).
Anche questa tesi è infondata.
La questione della quantificazione dell’onorario dell’architetto è infatti questione indipendente da quella della sua responsabilità per eventuali inadempienze nell’esecuzione del mandato.
Si deve perciò stabilire in astratto quale sarebbe l’onorario per il caso di corretto adempimento, il che nella specie è stato fatto, salvo poi dedurre da questa cifra eventuali danni causati dal professionista, danni che nella specie non sono però stati quantificati e dimostrati.
Ne segue che le critiche del teste, peraltro soggettive e non particolarmente incisive, rimangono senza conseguenze sulla commisurazione degli onorari, e non comportano nemmeno riduzioni in assenza di una concreta dimostrazione e della quantificazione degli effetti tangibili della pretesa inadempienza dell’attore.
Ciò è sicuramente vero, ma non è di per sé motivo di riforma del giudizio impugnato, visto che uno degli scopi della perizia è proprio quello di acquisire agli atti, oltre all’accertamento di fatti, l’opinione di un esperto su determinati problemi.
L’indicazione del costo globale della sistemazione esterna in fr. 140’000.-- è ovviamente un’opinione del perito, la quale non esula dal suo specifico campo di conoscenza, non è sconfessata da alcun atto di causa e non è nemmeno stata censurata come sbagliata o inattendibile dal convenuto.
Essa poteva perciò essere legittimamente usata nella determinazione del costo globale dell’opera da remunerare senza commettere arbitrio, e nemmeno senza doversi vedere opporre la diversa opinione del convenuto, che peraltro non si esprime sul tema.
Né si può muovere rimprovero al perito per aver ritenuto il costo delle case a schiera di fr. 2’760’000.-- previsto dal dettagliato preventivo doc. HH/ doc. 1, trattandosi ovviamente di importo maggiormente attendibile dal profilo tecnico rispetto a quello indicato all’autorità nella domanda di costruzione (cfr. verbale di audizione del perito, pag. 22).
Evidentemente anche la classificazione delle autorimesse in classe III piuttosto che in classe I, e delle case in classe IV, riflette l’opinione del perito su come deve essere applicata la corrispondente normativa SIA.
Anche in questo caso il convenuto si limita ad esprimere la sua opinione contraria, ma una volta ancora non emergono elementi concreti atti a far preferire l’opinione della parte a quella indipendente del perito (cfr. verbali, pag. 22 e 23).
Il perito in sede di delucidazione orale (pag. 23) ha esposto alle parti i criteri sui quali ha basato le proprie valutazioni.
Una volta ancora il convenuto non sa fondare una critica ragionevole a questi risultati e a queste argomentazioni, ma si limita, a torto, a ritenere che il perito non possa esprimere nel suo referto la propria opinione di equidistante uomo dell’arte, e a volere di conseguenza sostituire la propria tesi di parte alle chiare e coerenti risultanze peritali.
Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 settembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
Il convenuto rifonderà all’attore fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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