AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 12.1995.247
Data decisione, Autorità: 15.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00247
Lugano 15 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa (inc. no. 6296 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con petizione 5 settembre 1990 da
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto che alla ditta convenuta fosse fatto ordine di eseguire tutta una serie di interventi a valere quale riparazione gratuita per i difetti riscontrati a seguito dell’edificazione di una casa unifamiliare sul mappale n. __________ RFD di __________ nonché la condanna di controparte a risarcirgli le spese per l’allestimento della prova a futura memoria;
petizione integralmente avversata dalla convenuta che con risposta e domanda riconvenzionale 25 novembre 1990 ha a sua volta chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 18’307.35 oltre interessi, somma aumentata in sede conclusionale a fr. 38’307.35 oltre accessori;
domanda riconvenzionale cui l’attore si è opposto;
sulle quali il Pretore con sentenza 11 agosto 1995 si è così pronunciato:
Di conseguenza
a) È fatto ordine alla convenuta __________ e _________di procedere, entro 6 mesi dalla crescita in giudicato di questa sentenza e sotto le comminatorie dell’esecuzione effettiva (art. 490 CPC), all’esecuzione dei lavori seguenti sul fondo no. __________ RFD di __________
scavo su tutto il perimetro della costruzione fino al pozzo perdente per la completazione del drenaggio come al modulo di offerta. Esecuzione secondo le regole; 5 cm minimo sotto il giunto tra fondazione e muro; ml 75 come previsto in capitolato
modulo di offerta fino al pozzo perdente (in tutti i casi a quota inferiore al sopra fondazione),
a dipendenza degli accertamenti a scavo aperto:
. completazione del drenaggio con formazione della guscia di supporto (bauletto) con pendenze adeguate
. formazione della guscia impermeabile nel giunto di ripresa fra fondazioni e muri come per tutti i giunti di lavoro
. raccordo dell’impermeabilizzazione __________, __________ o simile fino al tubo di drenaggio
. posa di lastre filtranti contro le pareti esterne perimetrali (fornitura e posa di quelle mancanti)
. posa di bauletto di ghiaia filtrante 40/80 mm sopra i tubi di drenaggio,
e meglio come alla perizia 15.10.1993 del perito giudiziale ing. __________;
§. Il costo delle suddette opere (fornitura di materiale e lavoro) è a carico dell’impresa convenuta, eccetto quello della fornitura (non la posa) del nuovo (idoneo) materiale filtrante di riempimento, che resta a carico dell’attore.
b) La convenuta è tenuta a versare all’avv. __________ la somma di fr. 5’110.- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 1987.
§. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.-, da anticipare dall’attore, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 3’500.- per ripetibili.
§. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-, da anticipare dalla convenuta, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Appellante la parte convenuta con atto di appello 20 settembre 1995 con cui si postula la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venga integralmente respinta e la riconvenzionale accolta, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attore con osservazioni 23 ottobre 1995 ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma del primo giudizio, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. Con contratto 7 marzo 1980 l’avv. __________ ha appaltato alla ditta __________. le opere da capomastro relative all’edificazione di una casa unifamiliare sul mappale no. __________RFD di __________ (doc. A): il contratto tra le parti prevedeva tra l’altro una remunerazione forfetaria dell’impresa.
L’opera venne portata a termine nel dicembre 1980.
B. Ben presto, il proprietario ebbe a constatare la presenza di umidità nel piano cantinato, la quale si lasciava apparentemente ricondurre a un’incompleta o comunque a un’inadeguata esecuzione delle opere di impermeabilizzazione e dei drenaggi.
Richiesta di risanare l’opera, l’impresa ha declinato ogni responsabilità, ciò che ha portato alla presente causa.
C. Con petizione 5 settembre 1990 l’avv. __________ ha chiesto che alla ditta ____________________fosse fatto ordine di eseguire tutta una serie di interventi a valere quale riparazione gratuita per i difetti riscontrati nell’ambito dell’edificazione del mappale n. __________RFD di __________, nonché che la stessa fosse condannata a rimborsargli fr. 5’110.- (doc. T) relativi alle spese per l’allestimento della prova a futura memoria.
L’attore rimprovera in sostanza a controparte di non aver realizzato a regola d’arte i drenaggi: in particolare, i tubi di drenaggio con i relativi pozzetti non erano stati eseguiti (o lo erano stati solo parzialmente), non vi era alcuna traccia dello strato drenante e da ultimo l’impresa avrebbe mancato di posare parte delle lastre filtranti, circostanze che erano state evidenziate dalla perizia a futura memoria (doc. O).
D. Con risposta e domanda riconvenzionale 25 novembre 1990 la convenuta si è opposta alla petizione e a sua volta ha chiesto la condanna di controparte al pagamento di fr. 18’307.35 oltre interessi.
Dopo aver preliminarmente sollevato l’eccezione di perenzione e di prescrizione delle pretese attoree, la convenuta ha negato ogni sua responsabilità in merito ad eventuali difetti dell’opera, sostenendo in particolare di essersi attenuta a quanto previsto dal contratto ed alle direttive date dalla direzione lavori, alla quale semmai andava caricata la responsabilità per come vennero eseguiti i drenaggi; per quanto riguardava invece la posa delle lastre filtranti, la stessa costituiva una semplice posizione eventuale del capitolato, che in seguito si concordò di non eseguire.
Le somme di cui si chiede il pagamento in via riconvenzionale si riferiscono a una parte della mercede contrattuale tuttora insoluta (fr. 10’000.-), nonché alla remunerazione per l’esecuzione fuori contratto di un deposito attrezzi separato dalla casa (fr. 8’307.35, doc. 14).
E. Nelle successive comparse scritte le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative contestando quelle di controparte: in sede conclusionale, l’attore ha meglio precisato in cosa dovevano consistere le riparazioni gratuite a suo favore, mentre la convenuta ha aumentato a fr. 38’307.35 le sue richieste di cui alla domanda riconvenzionale, con la motivazione che la mercede insoluta non ammontava a fr. 10’000.- bensì a fr. 30’000.-.
F. Con sentenza 11 agosto 1995 il Pretore, in accoglimento dell’azione principale, ha condannato la convenuta ad eseguire tutta una serie di interventi di riparazione alla costruzione di proprietà dell’attore, ritenuto che il costo di tali opere (fornitura di materiale e lavoro) era a carico dell’impresa, tranne quello relativo alla fornitura (ma non alla posa) del nuovo materiale di riempimento.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che il diritto dell’attore alla riparazione gratuita non era perento, in quanto da un lato i difetti erano stati notificati entro il termine di 2 anni dalla fine dei lavori (cfr. doc. C) e dall’altro le parti avevano pattuito una garanzia di 10 anni; egli ha parimenti respinto l’eccezione di prescrizione, atteso che il termine quinquennale di prescrizione previsto dalle norme SIA 118 era stato validamente interrotto nell’ottobre 1985 (doc. F) e nel giugno 1990 (doc. G). Nel merito, egli ha osservato come la riparazione dei difetti nelle modalità indicate dal perito giudiziario si imponeva, trattandosi oltretutto di posizioni già previste dal contratto, mentre per quanto riguardava le lastre filtranti, le stesse andavano pure fornite e posate, dato che la realizzazione di tale posizione eventuale venne successivamente ed esplicitamente concordata; d’altro canto, non era stato assolutamente provato che le omissioni nel posare parte dell’isolazione, i drenaggi e tutto quanto in connessione con i lavori di impermeabilizzazione fossero imputabili alla direzione lavori: nondimeno, atteso che la posa del materiale di riempimento (non idoneo) era stata espressamente ordinata da quest’ultima, si giustificava caricare alla committenza il costo del nuovo materiale filtrante.
Per quanto riguarda le pretese finanziarie, il Pretore ha posto a carico della convenuta la somma di fr. 5’110.-, corrispondente al costo della perizia a futura memoria (doc. T), mentre a carico dell’attore è stato posto l’importo di fr. 8’307.35, relativo alla mercede per la costruzione del deposito attrezzi. Le altre pretese di cui alla riconvenzionale sono state per contro respinte: mentre l’estensione della domanda da fr. 10’000.- a fr. 30’000.- è stata considerata proceduralmente inammissibile, il giudice ha pure escluso che la convenuta potesse pretendere l’importo di fr. 10’000.-, ritenendo che tale somma fosse già stata soluta dall’attore, segnatamente in margine alla convenzione 7 luglio 1982 (doc. D).
G. Con appello 20 settembre 1995 la convenuta ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione venisse integralmente respinta e la riconvenzionale accolta, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Dopo aver preliminarmente contestato la rilevanza probatoria delle testimonianze __________ e __________, l’appellante con riferimento al giudizio sull’azione principale ha ribadito che se i drenaggi vennero eseguiti solo parzialmente, ciò dipese dalla direzione lavori, per cui la responsabilità per le infiltrazioni d’umidità andava posta a carico di quest’ultima; la stessa aveva inoltre fatto in modo che venisse posato del materiale filtrante non idoneo, causa principale delle infiltrazioni stesse; quanto alle lastre filtranti, la loro posa non poteva evidentemente esserle imposta, dato che si trattava di una posizione eventuale, di cui non era mai stata pattuita l’esecuzione effettiva; le pretese di controparte erano in ogni caso perente, non risultando agli atti la prova circa una tempestiva notifica dei difetti, e comunque in via subordinata prescritte; oltretutto, l’attore non avrebbe potuto nemmeno chiedere la riparazione gratuita dei difetti, non avendo mai assegnato alla controparte un preventivo termine per rimediarvi.
Per quanto riguardava infine le pretese collaterali di risarcimento, l’appellante ha osservato che il costo della prova a futura memoria doveva essere ripartito tra le parti in base alla soccombenza nell’azione di merito; per quanto atteneva alle pretese della riconvenzionale, mentre quella di fr. 8’307.35 era pacifica, doveva essere riconosciuta anche quella di fr. 10’000.- (la sua estensione a fr. 30’000.- è stata per contro abbandonata), non risultando affatto che l’attore avesse in qualche modo soluto tale importo.
H. Delle osservazioni 23 ottobre 1995 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure e pacificamente ammesso dalle parti, al contratto di appalto in esame rispettivamente alle conseguenze riguardanti la garanzia per difetti dell’opera sono applicabili le norme SIA 118, come all’espresso rinvio contenuto nel contratto stesso (art. 1 lett. e, doc. A). Tali norme sono vincolanti, per le parti al contratto, alla stregua di leggi od ordinanze (Gauch, Der Werkvertrag, Zurigo 1985, N. 238 e seg.; IICCA 21 ottobre 1994 in re D./D. SA).
L’appellante ritiene innanzitutto che l’attore non poteva pretendere la riparazione gratuita di eventuali difetti, non avendo mai assegnato il termine di cui all’art. 169 SIA 118 per rimediare ad eventuali inconvenienti.
La censura è del tutto infondata.
2.1 Nell’ambito delle norme SIA 118 i diritti del committente nel caso di difetti dell’opera sono dettagliatamente regolati dall’art. 169.
In virtù del cpv. 1 di tale disposizione, per ogni difetto il committente può far valere dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del danno da parte dell’imprenditore entro un termine conveniente; se tuttavia questi non elimina i difetti entro tale termine, il committente ha il diritto di scegliere fra le seguenti soluzioni: 1. insistere ed esigere le migliorie solo se tali lavori non comportano spese esorbitanti in confronto al suo interesse all’eliminazione del difetto, oppure farle eseguire da un terzo o ancora intraprenderle egli stesso, a spese dell’imprenditore; 2. esigere una riduzione del prezzo corrispondente al minor valore dell’opera, oppure 3. recedere dal contratto. Giusta il cpv. 2 del medesimo articolo, se l’imprenditore si rifiuta espressamente o risulta chiaramente incapace di procedere alla miglioria, il committente può esercitare i diritti previsti al cpv. 1 cifra 1-3 già prima della scadenza del termine per la miglioria (cfr. Gauch, op. cit., N. 1953 e segg.; IICCA 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. SA).
In base alla giurisprudenza sviluppatasi in margine all’art. 368 CO, il committente è, di principio, legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa sopra citati, tosto che ne ha dato comunicazione all’appaltatore. Si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell’altro, è irrevocabile e per principio implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti; Rep. 1985, p. 133; IICCA 7 gennaio 1992 in re Z./E., 15 luglio 1991 in re R./R. SA; Gauch, op. cit., N. 1097, 1192 e 1290). Nel campo d’applicazione delle norme SIA, a maggior ragione, data l’esistenza di una presunzione a favore della scelta della riparazione dei difetti (Gauch, Kommentar zur SIA Norm 118 (in seguito citato: Gauch, SIA), Zurigo 1991, N. 4 ad art 169), si dovrà ammettere che il committente è vincolato da tale scelta (IICCA 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. SA).
In entrambi i casi, il diritto di scelta del committente viene ripristinato unicamente qualora l’appaltatore sia in mora con l’esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelano oggettivamente impossibili, se nonostante la loro esecuzione l’opera permane difettosa (IICCA 2 novembre 1993 in re A. SA/B. S.n.c.; Gauch, op. cit., N. 1265, 1298 e 1301), oppure ancora, in virtù dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (IICCA 22 aprile 1994 in re C./F. SA, 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107 II 348).
2.2 Nel caso di specie è di meridiana evidenza che l’attore nella petizione ha postulato a chiare lettere la riparazione gratuita dell’opera, come del resto aveva sempre preteso anche in precedenza (cfr. ad esempio le richieste formulate in sede di conciliazione, doc. F e G): ne discende la sostanziale ammissibilità della richiesta petizionale.
L’eccezione sollevata dall’appellante, secondo cui l’attore non potrebbe (ancora) pretendere la riparazione dell’opera non avendo mai assegnato il termine di cui all’art. 169 SIA 118 per rimediare agli eventuali inconvenienti, non merita accoglimento, poiché da un lato -in base a quanto precisato sopra- l’assegnazione del termine era in concreto del tutto inutile, avendo l’appaltatore chiaramente lasciato intendere che non si sarebbe assunto la responsabilità per i difetti (cfr. doc. G inc. 354 PC richiamato e l’esito delle istanze di conciliazione) e che a maggior ragione non avrebbe quindi provveduto alle riparazioni (Gauch, SIA, N. 34 ad art. 169), dall’altro poiché quel termine è stato comunque assegnato dall’attore, pedissequamente alla richiesta di riparazione di cui alla petizione (il che è senz’altro conforme alla norma in esame, tanto è vero che la dottrina -Gauch, SIA, N. 6 ad art. 169- ammette che lo stesso possa essere addirittura assegnato anche dopo la richiesta di riparazione gratuita).
3.1 L’art. 173 SIA 118 prevede che durante il periodo di garanzia di due anni il committente può far valere, in ogni momento, i diritti derivanti dall’accertamento dei difetti di qualsiasi natura: il termine di garanzia è da intendersi come termine di notifica, durante il quale il committente può efficacemente notificare all’appaltatore qualsiasi difetto che abbia riscontrato. Una volta trascorso il termine di garanzia, il committente perde il diritto di segnalare i difetti; egli conserva tuttavia tutti i suoi diritti per i difetti già segnalati durante il periodo di garanzia e ciò fino allo spirare del termine di prescrizione di 5 anni (art. 178 SIA 118; IICCA 21 ottobre 1994 in re D./D. SA).
3.2 È pacifico che nel caso di specie i lavori di costruzione terminarono il 21 dicembre 1980, come previsto nel contratto (doc. A): ne discende che, per essere tempestivi, gli eventuali difetti dovevano essere notificati all’impresa entro il 21 dicembre 1982, ciò che è sicuramente avvenuto.
Dagli atti di causa si è infatti potuto evincere che già nel gennaio 1982 la convenuta venne convocata dalla direzione lavori in merito a “lavori di ripristino delle canalizzazioni e delle isolazioni esterne”: in particolare, nel corso della riunione indetta per il 21 gennaio 1982, presenti i rappresentanti della direzione lavori e dell’impresa, venne tra l’altro stabilito che la ditta appaltatrice avrebbe provveduto a risolvere i problemi d’infiltrazione mediante la posa dei tubi di drenaggio, di uno strato filtrante e delle lastre porose filtranti (doc. D inc. 354 PC); anche se in seguito l’impresa si rifiutò di eseguire le opere concordate (doc. G inc. 354 PC), l’episodio evocato è importante, poiché evidenzia come all’appaltatore già a quel momento erano stati comunicati tutti i difetti dell’impermeabilizzazione e del drenaggio. Anche il doc. C, nella misura in cui vi si menzionano “la mancata posa dei tubi di drenaggio, lastre filtranti, eventuale manchevole isolazione di muri di fondazione in beton”, può essere considerato una valida e tempestiva notifica di difetti: che tale scritto non sia mai stato trasmesso all’impresa, trattandosi di un semplice “progetto”, è stato chiaramente sconfessato dalla stessa convenuta, la quale ha prodotto una lettera a lei indirizzata cui per l’appunto era stato allegato tale “progetto” (doc. 3). Se ciò ancora non bastasse, va osservato che ancor prima della scadenza del termine biennale di perenzione le parti avevano sottoscritto la convenzione 7/7/1982 (doc. D), che faceva espresso riferimento alla lettera-progetto di cui al doc. C; contrariamente a quanto assunto -per altro irritualmente per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- dall’appellante, non è assolutamente vero che quella convenzione sia nulla in quanto da un lato non fu possibile (doc. 5) ottenere la garanzia assicurativa prevista nel suo punto 2 e dall’altro in quanto i signori __________ non avrebbero sottoscritto l’impegno complementare 26/7/1982 (doc. D) o ancora per il fatto che la loro eventuale firma sulla stessa (doc. 7) sarebbe stata ininfluente, il relativo documento non essendo mai stato consegnato alla controparte: nella procedura di conciliazione l’attore ha infatti chiaramente provato il contrario, versando agli atti l’originale della convenzione 26/7/1982, regolarmente sottoscritta dai signori __________ (doc. T inc. 354 PC).
Di qui l’infondatezza della censura.
4.1 Analogamente all’art. 371 cpv. 2 CO, l’art. 180 SIA 118 prevede che i diritti del committente per la garanzia dei difetti si prescrivono in 5 anni dalla consegna dell’opera (IICCA 29 marzo 1996 in re Comune di O./ L. e llcc.)
4.2 L’appellante, pur sollevando anche in sede di appello tale eccezione, non l’ha minimamente sostanziata, di modo che già per questo motivo la stessa va respinta. Ciò s’impone del resto anche nel merito, atteso che l’attore in due occasioni e meglio il 28 ottobre 1985 (doc. F) ed il 20 giugno 1990 (doc. G) ha introdotto un’istanza di esperimento di conciliazione, che per costante giurisprudenza comporta l’interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 135 CO (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 1 ad art. 354).
5.1 Preliminarmente va esaminata la censura con cui l’appellante contesta la rilevanza probatoria delle testimonianze __________ e __________, i quali -a suo dire- non sarebbero dei testi imparziali, il primo essendo dipendente dello studio che aveva curato la direzione lavori, il secondo avendo motivi di astio nei confronti della stessa ditta convenuta.
Per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti o per altri motivi, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 19 ad art. 90; IICCA 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./A. SA e llcc., 15 settembre 1994 in re B./B.-A., 29 febbraio 1996 in re O. SA/F.).
Ora nella fattispecie non vi è assolutamente motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con la direzione lavori possa aver indotto il teste __________ a dare una versione distorta dei fatti, né d’altro canto è stata minimamente provata l’asserita esistenza di motivi di astio tra il teste __________ e la convenuta; oltre a sollevare il dubbio (soggettivo) di parzialità dei testi, lo stesso appellante non ha per altro indicato motivi concreti (ad esempio contraddizioni, incongruenze con le altre risultanze istruttorie) che possano rendere poco credibili le loro deposizioni: ne discende che le stesse, nella misura in cui permetteranno al giudice di fondare il proprio convincimento, potranno senz’altro essere tenute in considerazione.
5.2 Dalle predette testimonianze si è così potuto inequivocabilmente accertare che la mancata (parziale) posa dei tubi di drenaggio, dello strato filtrante e delle lastre porose venne decisa e messa in atto dall’impresa convenuta, di sua iniziativa ed all’insaputa della direzione lavori, approfittando di un ponte infrasettimanale o comunque in occasione di un fine-settimana: il teste __________ ha infatti riferito come il capo-cantiere “mi ha confermato di aver ricevuto l’ordine dall’impresa di chiudere lo scavo attorno alla casa senza posare tutto quanto era previsto dal capitolato” (verbale, p. 6), mentre il teste __________, a sua volta, ha precisato come il signor __________ della ditta convenuta “mi disse che voleva approfittare del fatto che lo studio d’architettura faceva il ponte per poter fare il riempimento senza posare né il drenaggio né le lastre filtranti... Il lunedì seguente mi sono recato sul cantiere e ho potuto constatare che il riempimento era stato eseguito” (verbale p. 8).
5.3 In considerazione di quanto precede e, con riferimento alle singole richieste di riparazione formulate dall’attore, si può pertanto osservare quanto segue:
a) La posa e la fornitura dei tubi di drenaggio era chiaramente prevista dal capitolato alle pos. 2.04, 2.05, 2.06 e 2.07 (doc. B p. 26, doc. O p. 10).
La mancata completa realizzazione della relativa opera -pacifica e comunque comprovata (doc. 2 p.2, doc. O p. 10 e 13; testi __________ p. 5 e 6, __________ p. 8 e 9; perizia p. 5 e complemento perizia p. 6)- è pertanto imputabile alla sola appaltatrice, che è quindi tenuta ad ovviare a sue spese al difetto.
b) La fornitura e la posa di uno strato filtrante per la copertura dei tubi di drenaggio era pure prevista dal capitolato alle pos. 1.08 - 3 (doc. B p. 23, doc. O p. 10; teste __________ p. 5): lo stesso non è stato posato (doc. O p. 11, doc. P), di modo che -analogamente a quanto indicato per i tubi di drenaggio- la relativa opera è a carico dell’impresa.
c) La posa di lastre filtranti -inizialmente prevista nel capitolato come una posizione “eventuale” (pos. 3.06a, doc. B p. 30)- venne in seguito concordata con la direzione lavori (testi __________ p. 6 e 7, __________ p. 12 e 13): anche questa posizione tuttavia non venne realizzata nella sua completezza (doc. O p. 11 e 13, doc. 2 p. 4; perizia p. 6 e 7, complemento perizia p. 6; testi __________ p. 6 e __________ p. 8 e 9), di modo che si impone porre a carico dell’impresa l’intervento riparatorio.
d) Su preciso ordine della direzione lavori il perimetro del cantinato venne reinterrato con materiale di ripiena: il teste __________ a p. 7 del verbale ha precisato come con i doc. 8 e 9 “la ditta __________ aveva fatto un’offerta per utilizzare un materiale alluvionale per il riempimento; noi come studio di architettura abbiamo risposto che non potevamo accettare quell’offerta e si poteva benissimo utilizzare il materiale esistente sul posto, poiché la posa del drenaggio, delle lastre filtranti e dell’impermeabilizzazione avrebbero garantito l’infiltrazione normale dell’acqua, indipendentemente dal materiale usato per il riempimento”. Ora, dato che l’istruttoria ha provato che quel materiale in realtà non era idoneo (doc. O p. 15 e 16, doc. 2 p. 2) per cui si imponeva la sua sostituzione con dell’altro maggiormente filtrante, è chiaro che il costo di tale intervento e non solo di quello relativo alla fornitura del nuovo materiale -come invece stabilito dal Pretore- debba andare a carico della committenza (doc. O p. 15), costituendo tra l’altro una miglioria rispetto a quanto inizialmente previsto; in ogni caso, tale difetto era inoltre imputabile alla sola direzione lavori, che per limitare i costi aveva rifiutato la proposta dell’impresa volta alla posa di materiale migliore (doc. 9).
Limitatamente a questa posizione si impone quindi di riformare il giudizio di prime cure (dispositivo 1a §).
Nel caso di specie, la parziale riforma del giudizio di primo grado in merito alla fornitura ed alla posa di un nuovo materiale di riempimento -il cui costo, come detto (cons. 5.3d) va caricato alla committenza- giustifica una diversa ripartizione delle spese giudiziarie per l’azione principale, che vengono pertanto caricate per 4/5 alla convenuta e per 1/5 all’attore (dispositivo 1b §). Le spese per l’allestimento della prova a futura memoria -che per costante giurisprudenza vanno caricate alle parti in base al diritto procedurale cantonale e pertanto, di regola, in considerazione della rispettiva soccombenza (IICCA 17 dicembre 1993 in re CE/A. Co., 10 febbraio 1994 in re E./R., 10 maggio 1994 A.-D./B. e llcc.)- vengono ripartite secondo il medesimo criterio e in riforma del dispositivo 1b saranno quindi a carico della convenuta unicamente nella misura di fr. 4’088.- (4/5 di fr. 5’110.-).
È innanzitutto pacifico che nel doc. C l’attore ha ammesso di essere debitore di fr. 28’000.- nei confronti della convenuta a dipendenza delle opere d’appalto e di quelle supplementari; nel doc. D, sottoscritto dalle parti in relazione alla liquidazione dei lavori di capomastro contrattuali e supplementari, è stato quindi precisato che i loro rapporti venivano liquidati sulla base del menzionato doc. C, ritenuto tuttavia che la somma di fr. 28’000.- a suo tempo indicata veniva ora rettificata in fr. 30’000.-, pagamento che veniva effettuato seduta stante in favore del signor __________ personalmente “a liquidazione dell’operazione notarile dott. __________ ” (doc. D).
L’attore ha effettivamente provato che i fr. 30’000.- di cui sopra servivano per portare a termine l’operazione notarile (cfr. il suo giuramento decisorio p. 17; doc. U-BB); egli non è tuttavia assolutamente riuscito a provare di aver saldato anche la mercede d’appalto, da lui inizialmente riconosciuta in fr. 28’000.- (doc. C) e successivamente aumentata a fr. 30’000.- (doc. D). Atteso che il versamento di fr. 30’000.- effettuato al momento della sottoscrizione della convenzione di cui al doc. D concerneva la pratica notarile e non essendo ragionevolmente possibile che con il medesimo denaro si saldasse contemporaneamente un altro debito (quello relativo al contratto di appalto) -ciò che anzi lo stesso attore ha escluso in sede di giuramento decisorio (verbale p. 17)- è evidente che quest’ultimo non è stato pagato in quell’occasione: non essendo stato provato dall’attore che lo stesso venne eventualmente soluto in un secondo momento, si impone la condanna dell’attore al pagamento di fr. 10’000.- oltre agli interessi moratori al saggio legale del 5% (art. 104 CO), che saranno dovuti a far tempo dal 25 novembre 1990 (data di presentazione della riconvenzione, che costituisce la prima valida messa in mora).
Quanto all’eccezione di prescrizione di tale pretesa, sollevata dalla parte appellata nelle sue osservazioni, la stessa è irricevibile siccome formulata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC).
L’esito del gravame in merito al giudizio sulla domanda riconvenzionale (dispositivo 2) imporrebbe teoricamente di modificare anche il dispositivo 2 § relativo alle spese giudiziarie, nel senso che le stesse andavano poste a carico della parti metà ciascuno, compensate le ripetibili: sennonché, tale redistribuzione è già stata prevista dal Pretore nella sua sentenza e può così essere confermata in questa parte.
L’appello è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e vengono così caricate per 3/5 all’appellante e per 2/5 all’appellata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1995 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 agosto 1995 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così parzialmente riformata:
a) ... (invariato)
§. Il costo delle suddette opere (fornitura di materiale e lavoro) è a carico dell’impresa convenuta, eccetto quello della fornitura e della posa del nuovo (idoneo) materiale filtrante di riempimento, che resta a carico dell’attore.
b) La convenuta è tenuta a versare all’avv. __________ la somma di fr. 4’088.- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 1987.
§. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’200.-, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 2’100.- per parti di ripetibili.
§ ... (invariato)
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 3/5 e per 2/5 vanno caricate alla parte appellata. A quest’ultima l’appellante rifonderà fr. 200.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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