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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.244
Data decisione, Autorità: 06.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00244
Lugano 6 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 1387 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 19 maggio 1992 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al versamento dell’importo di Fr. 33’590.- oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1992 (contratto di lavoro, licenziamento immediato) e che il Pretore, con sentenza 7 luglio 1995, ha parzialmente accolto per Fr. 4’307.70 oltre interessi.
Appellante l’attrice la quale, con atto di appello 19 settembre 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di riconoscere integralmente le domande di petizione mentre la controparte, con osservazioni 23 ottobre 1995, ne postula la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
Il 25 settembre 1991 le parti hanno sottoscritto un accordo con il quale dichiaravano risolto il loro contratto di lavoro per la fine di gennaio 1992 e si impegnavano ad accordarsi per un successivo contratto riferito fondamentalmente alle stesse basi del precedente ma che avrebbe dovuto tener conto della malattia invalidante (incapacità lavorativa del 30%) della dr. __________ (doc. 2).
Il nuovo contratto di lavoro, frutto di discussioni e di modifiche di un progetto presentato dalla __________ a cavallo tra ottobre e novembre 1991, porta la data del 22 novembre 1991 e prevede l’inizio del rapporto di lavoro con il 1° febbraio 1992 (doc. E).
Le divergenti posizioni delle parti non hanno potuto essere risolte così che l’attrice ha avviato la presente causa con la quale, contestando ogni sua mancanza di diligenza e argomentando la nullità della disdetta per essere stata notificata in un periodo di gravidanza, chiede il versamento del salario per il mese di gennaio 1992 che le é stato trattenuto e di un importo pari a quanto avrebbe percepito fino al primo termine utile di disdetta del 30 novembre 1992.
Tutte le pretese sono state respinte dalla convenuta: quella relativa al salario di gennaio perché compensata con le spese legali sopportate e le altre perché la rescissione del contratto era giustificata.
Con sentenza 7 luglio 1995 il Pretore, dopo aver argomentato che il secondo contratto di lavoro era un vero e proprio nuovo contratto che poteva anche essere rescisso prima dell’inizio dell’attività lavorativa prevista, ha considerato che l’atteggiamento dell’attrice nel non comunicare al datore di lavoro il proprio stato interessante giustificava, per le particolari circostanze e modalità per le quali il lavoro doveva venir svolto, la disdetta immediata dal rapporto di lavoro non ancora iniziato. Di conseguenza ha accolto la domanda limitatamente al pagamento dello stipendio di gennaio 1992 non riconoscendo le ragioni di compensazione opposte dalla convenuta.
Con l’appello la dr. __________ critica le deduzioni del Pretore intorno al suo obbligo di informare il datore di lavoro del suo stato di gravidanza argomentando che nulla al proposito le era stato chiesto, che l’attività di medico assistente non é incompatibile con la gravidanza e che l’informazione era stata data entro il termine previsto dallo stesso regolamento interno emanato dal datore di lavoro. Conclude per l’inesistenza di qualsiasi motivo giustificante la rescissione immediata del contratto di lavoro in particolare un suo atteggiamento colpevole di dolo al momento della sua sottoscrizione.
La controparte, con le osservazioni all’appello, ne propone la reiezione a conferma del giudizio pretorile.
Già durante la fase delle trattative che intercorrono prima della conclusione del contratto di lavoro il lavoratore soggiace all’obbligo di fedeltà con la conseguenza non solo di rispondere veridicamente alle domande del datore di lavoro ma anche di dare spontaneamente ragguagli se questi riguardano la mancanza di qualità o capacità fondamentali per l’occupazione lavorativa che verrà esercitata (Rehbinder OR 320 N. 32). Lo stato di gravidanza, in particolare, deve essere reso noto, anche se il datore di lavoro non formula al proposito precisa domanda, quando esso potrebbe oggettivamente impedire la buona e corretta esecuzione del previsto lavoro (Rehbinder, op. cit., loc. cit.; SJZ 1986, 262; Rep. 1989, 150; JAR 1994, 128) come pure quando la lavoratrice sa o perlomeno può presumere che esso rappresenti una circostanza determinante per il datore di lavoro nell’ambito della sua decisione di assunzione (Decurtins, Die fristlose Entlassung, pag. 73; Rep. 1989, 150).
Al momento delle trattative per la stipula del nuovo contratto di lavoro, consensualmente sciolto quello precedente, la dr. __________ sapeva di essere incinta (cfr. suo interrogatorio formale). Inoltre sapeva o doveva ragionevolmente comprendere che la preoccupazione del datore di lavoro era indirizzata alla sua efficienza fisica perché non abile al lavoro se non nella misura ridotta del 70% e perché, nel periodo precedente di assunzione, era stata assente dal lavoro per motivi di salute con la creazione di difficoltà ed inconvenienti (testi dr. __________ e __________), tanto é vero che il precedente contratto era stato sciolto affinché quello nuovo potesse contenere una riserva relativamente alla sua malattia (cfr. punto 2 della convenzione 25 settembre 1991, doc. 2). E che questa fosse la preoccupazione principale del datore di lavoro lo si evince dal contenuto della lettera 14 ottobre 1991 della __________ al suo consulente avv. __________ (doc. 4) con la quale si desiderava avere una formulazione contrattuale che permettesse di sciogliere il rapporto di lavoro in breve tempo anche durante un periodo di malattia. Il testo di contratto (doc. C) poi sottoposto alla dipendente non poteva evitare a quest’ultima - che ne aveva del resto già discusso con la datrice di lavoro (cfr. lettera doc. 4) - di rendersi conto di quale fosse l’esigenza che stava a cuore alla __________ come sta a dimostrare anche la sua richiesta di informazioni presso un suo conoscente giurista (teste __________).
In questa situazione l’attrice aveva l’obbligo di informare il datore di lavoro, prima della stipula del nuovo contratto, del fatto che era incinta poiché, non fosse altro anche per la sua formazione accademica, doveva desumere che le assenze provocate dalla gravidanza, in uno con il suo stato fisico valetudinario, sarebbero state più frequenti dell’ordinario e avrebbero causato al datore di lavoro notevoli difficoltà; superiori a quelle già incontrate nel passato anche per la partenza dalla clinica di uno dei due medici.
Questa Camera ha raggiunto la convinzione che l’attrice ha, intenzionalmente, sottaciuto la sua gravidanza per non vedersi opporre un rifiuto alla conclusione del nuovo contratto comportandosi così in una maniera che giustifica il licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 337 CO (JAR 1984, 95) e che avrebbe giustificato anche, in alternativa, la risoluzione del contratto per errore essenziale (Rehbinder OR 320 N. 41).
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 19 settembre 1995 di __________ è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)tassa di giustizia Fr. 850.-
b)spese Fr. 50.-
Totale Fr. 900.-
da anticiparsi dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.- per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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