AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2014.74
Data decisione, Autorità:
26.06.2014, PRPEN
Titolo:
Impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo mani libere; assoluzione
Incarto
n.
91.2014.74
9226/990
Bellinzona
26
giugno 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Simone Quattropani in qualità di segretario per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 9226/990 del
28 febbraio 2014;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione
per avere, l’11 novembre 2013 a __________, circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono
senza dispositivo “mani libere”;
e propone la condanna alla
multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di
fr. 10.-;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in
relazione con gli art. 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348
segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione
di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto
d’accusa n. 9226/990 del 28 febbraio 2014.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.
-
Questo giudizio può essere impugnato
mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni
dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
-
Intimazione a:
-
seduta stante
-
per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 180.- tassa
di giustizia
fr. 60.- spese
giudiziarie
fr. 240.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster