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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2014.30
Data decisione, Autorità:
12.06.2014, PRPEN
Titolo:
Posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio
Incarto
n.
91.2014.30
1271/906
Bellinzona
12
giugno 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1271/906 del
17 gennaio 2014;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione
avere, il 4 agosto 2013 a __________, posteggiato il veicolo GR __________, in luogo in cui è segnalato il divieto di
parcheggio;
e propone la condanna alla
multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr.
10.-;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione
con gli art. 3, 27 cpv. 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e
segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 1271/906 del 17 gennaio 2014.
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La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.
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Questo giudizio può essere impugnato
mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni
dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
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Intimazione a:
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seduta stante
-
per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 180.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese
giudiziarie
fr. 240.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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