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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2014.9
Data decisione, Autorità:
30.04.2014, PRPEN
Titolo:
Omissione di mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva
Incarto
n.
91.2014.9
30510/302
Bellinzona
30
aprile 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ada
Franciolli in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 30510/302
del 27 settembre 2013;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione
per avere, __________, alla
guida del veicolo __________, omesso di mantenere una distanza sufficiente dal
veicolo che lo precedeva;
e propone la condanna a multa
di fr. 200.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.-;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione
con gli art. 34 cpv. 4 LCStr, 12 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e
segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti
descritti nel decreto d’accusa n. 30510/302 del 27 settembre 2013.
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La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 270.- sono a carico dello Stato.
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Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
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Intimazione a:
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seduta stante
-
per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
IM 1
fr. 200.- tassa
di giustizia
fr. 70.- spese
giudiziarie
fr. 270.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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