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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.239
Data decisione, Autorità: 30.10.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00239
Lugano 30 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretaria:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 4760 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 2 dicembre 1994 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dal __________
con la quale é stata chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 429’000.- oltre interessi e spese a titolo di risarcimento danni contrattuale.
Ed ora sull’appello 12 settembre 1995 della parte attrice nei confronti del decreto 12 luglio 1995 con il quale il Pretore, in accoglimento della relativa istanza della parte convenuta, l’ha obbligata a prestare una cauzione processuale di Fr. 21’800.-.
Non avendo la controparte presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che la __________ ha chiesto la prestazione di una cauzione processuale per insolvenza dell’attrice con l’allegato di risposta del 9 giugno 1995 quando già il 12 maggio 1995 la stessa attrice era stata messa al beneficio di una moratoria a scopo di concordato;
che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, la concessione di una moratoria concordataria all’attore non fa stato di una situazione di nullatenenza ma semmai solo di temporanea difficoltà di natura finanziaria e non consente quindi di imporgli l’onere della cauzione secondo l’art. 153 litt. a) CPC (Rep. 1979, 347 e 1982, 129);
che il Pretore, con il decreto invocato, ha nulla di meno imposta la prestazione della cauzione processuale argomentando che la concessione della moratoria concordataria non sana la precedente situazione finanziaria dell’attrice costellata da pignoramenti e da comminatorie di fallimento;
che, in ogni caso, il pignoramento e la comminatoria di fallimento non sono atti ufficiali che possano provare la nullatenenza dell’attrice poiché solo altri attestati previsti dalla LEF servono concretamente allo scopo (Rep. 1978, 342; 1979, 349 e 1985, 142);
che ne consegue come nel caso di specie non siano presenti atti formali ufficiali per i quali sia possibile dedurre uno stato di insolvenza della parte attrice;
che l’appello deve così essere accolto ed il decreto del Pretore riformato;
Per i quali motivi
visto l’art. 153 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 settembre 1995 della __________ e __________ é accolto e di conseguenza il decreto 12 luglio 1995 del Pretore di Locarno-Città viene così riformato:
L’istanza di prestazione di cauzione processuale della __________ é respinta.
Le spese con una tassa di giustizia di Fr. 100.- sono a carico della __________ la quale rifonderà a controparte Fr. 150.- a titolo di indennità.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
tassa di giustizia Fr. 480.-
spese Fr. 20.-
totale Fr. 500.-
già anticipati dall’appellante sono a carico della società di __________ la quale rifonderà a controparte Fr. 500.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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