AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 12.1995.237
Data decisione, Autorità: 05.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.95.00237
Lugano 5 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente Zali e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. 12'080 della Pretura del distretto di Bellinzona - promossa con petizione 9 dicembre 1992 da
rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti, in via principale in solido e in via subordinata in ragione di 1/2 ciascuno, al pagamento di fr. 232’717.47 oltre interessi (pretesa derivante da un contratto di architetto);
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 luglio 1995 ha accolto limitatamente a fr. 162’110.97 più interessi, somma da rifondersi con il vincolo della solidarietà;
appellanti i convenuti con atto di appello 11 settembre 1995 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta, protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre l’attore con osservazioni 23 settembre 1997 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. In data 18 luglio 1989 __________ e __________ incaricarono l’arch. __________ di fornire tutte le prestazioni di sua competenza necessarie per l’edificazione di uno stabile plurifamigliare sulla part. n. __________ RFD di __________, di cui essi erano comproprietari in ragione di 1/2 ciascuno: nel contratto per le prestazioni dell’architetto, sottoscritto dalle parti (doc. A), è stato tra l’altro previsto che l’onorario definitivo a favore del professionista andava calcolato in base al costo di cui alla liquidazione finale, con uno sconto del 5%, ritenuto inoltre che per quanto non previsto nel contratto faceva senz’altro stato il regolamento SIA 102.
L’architetto si diede ben presto da fare, tanto che il 17 aprile 1990 il Municipio rilasciò la licenza edilizia comunale (doc. C), la quale venne tuttavia impugnata da un vicino: a seguito del ritiro del ricorso, la stessa è cresciuta in giudicato. Nel frattempo l’architetto ha pure allestito la documentazione necessaria per l’ottenimento dei sussidi, che ha provveduto a trasmettere ai committenti per le completazioni di loro competenza.
B. Nel corso del 1989 l’architetto venne inoltre incaricato di analizzare le possibilità edificatorie delle part. N. __________ e __________ RFD di __________, incarico a seguito del quale egli elaborò tutta una serie di piani e di documenti.
C. Il 13 novembre 1990 (doc. L) rispettivamente il 24 agosto 1990 (doc. 31), entrambi gli incarichi vennero revocati dalla committenza.
Non avendo i committenti provveduto a retribuire l’architetto per le prestazioni da lui effettuate, ne è sorta la causa che qui ci occupa.
D. Con petizione 9 dicembre 1992 l’arch. __________ ha chiesto la condanna di __________ e __________ al pagamento di fr. 232’717.47 oltre interessi, in via principale in solido e in via subordinata in ragione di metà ciascuno.
L’attore chiede in sostanza che gli vengano retribuite le prestazioni da lui effettuate sino ad allora ed in particolare: per l’incarico a __________ fr. 184’766.- a titolo di prestazioni di base (pari al 47% dell’importo fatturabile, calcolato su un valore dell’opera di fr. 3’786’000.- e tenuto conto del tasso percentuale p = 10.93% e dello sconto), fr. 20’835.- per l’interruzione del mandato (10% sul 53% di prestazioni non eseguite), fr. 15’260.- per le prestazioni supplementari dovute secondo la tariffa a tempo, nonché fr. 1’009.97 per le prestazioni dei terzi e per le spese vive; per l’incarico a __________, premesso che egli aveva allestito un progetto di massima, fr. 70’704.- di onorario e fr. 142.50 per prestazioni di terzi e spese; da tali importi andavano dedotti gli acconti di fr. 60’000.-, percepiti dall’architetto fino ad allora.
E. I convenuti ritengono per contro di non dover nulla all’attore.
Con riferimento all’incarico di __________, essi affermano innanzitutto come l’ottenimento del sussidio costituisse una condizione essenziale per la realizzazione dell’opera, di modo che l’attore non avrebbe dovuto effettuare altre prestazioni fino a che lo stesso fosse stato garantito; nessuno avrebbe comunque incaricato l’attore di effettuare le prestazioni successive; l’onorario esposto era inoltre contestato siccome sproporzionato al lavoro svolto e per la scarsa qualità delle prestazioni. Quanto all’incarico di __________, essi contestano di aver incaricato l’attore di allestire un progetto di massima, ritenendo per contro che l’incarico avesse per oggetto un semplice studio sulle possibilità edificatorie dei mappali; essi ritengono inoltre di non aver ricevuto alcun progetto di massima, bensì semmai dei semplici schizzi; la signora __________ in ogni caso sarebbe stata convenuta in lite a torto, non c’entrando nulla con tale questione; l’onorario fatturato era pure contestato, sia per la scarsa qualità delle prestazioni svolte, le quali certo non corrispondevano ad un progetto di massima, nonché in quanto esorbitante. Contestata era infine, per entrambi gli incarichi, l’esistenza di una responsabilità solidale a carico dei convenuti.
F. Con sentenza 3 luglio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato i convenuti in solido al pagamento di fr. 162’110.97 oltre interessi.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che il sussidiamento del progetto di __________ costituisse una condizione indispensabile per la realizzazione dell’opera ed ha accertato che le prestazioni fatturate nell’ambito di quell’incarico, sia quelle di base, sia quelle supplementari, erano da considerarsi come pattuite contrattualmente; egli ha quindi appurato che per __________ le parti avevano effettivamente concordato l’effettuazione di un progetto di massima. Preso atto che l’architetto per il progetto di __________ aveva effettivamente svolto il 47% delle prestazioni di cui al contratto, che il supplemento del 10% per interruzione dell’incarico -ma anche lo sconto del 5%- era effettivamente dovuto e che il costo determinante per la calcolazione dell’onorario ammontava a fr. 3’786’000.-, ha in definitiva quantificato in fr. 145’601.-, già dedotti gli acconti, la retribuzione a favore dell’attore per le prestazioni di base e per la revoca del contratto; quanto all’onorario per le prestazioni supplementari, egli ha riconosciuto unicamente la somma di fr. 5’500.-, rilevando come l’attore non avesse provato, se non parzialmente, in che cosa consistessero i suoi interventi; le spese e le fatturazioni dei terzi in complessivi fr. 1’009.97, ritenute verosimili, sono per contro state integralmente ammesse. Per il progetto di __________, esclusa l’applicabilità della norma SIA 102, non concordata tra le parti, il Pretore ha riconosciuto unicamente una retribuzione indicativa e forfetaria di fr. 10’000.-, già comprendente le spese. Il giudice di prime cure ha infine accertato la responsabilità solidale dei convenuti, ritenendo che essi nella circostanza avessero costituito una società semplice.
G. Con appello 11 settembre 1995 i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione fosse integralmente respinta, protestando spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Gli appellanti osservano innanzitutto come l’attore, rinunciando all’allestimento della prova peritale, non abbia assolutamente provato di aver realmente effettuato le prestazioni per cui pretende di essere remunerato, né d’altra parte che le stesse fossero conformi alle regole dell’arte o ancora che le fatture presentate corrispondessero effettivamente a tali prestazioni; per quanto riguarda il progetto di __________ essi contestano inoltre di aver conferito alla controparte il mandato di allestire un progetto di massima e che tale prestazione sia stata in realtà allestita; in ogni caso la convenuta signora __________ non avrebbe nulla a che vedere con quest’ultimo incarico. Esclusa era infine -sempre a loro dire- una loro responsabilità solidale.
H. Delle osservazioni 23 settembre 1997 con cui l’attore ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
A questo stadio della lite gli appellanti con particolare riferimento all’incarico di __________ non contestano più -e lo hanno specificato nel loro gravame (appello p. 5)- quali siano state le prestazioni da essi richieste e poi fornite dall’architetto: il giudizio pretorile, che ha accertato come tutte le opere fatturate fossero state eseguite con il consenso dei committenti è pertanto sottratto al giudizio di questa Camera.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate all’architetto nel caso specifico (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 28 e seg.; Fellmann, Commentario bernese, 1992, N. 179 ad art. 394 CO; Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 2. ed., Friborgo 1988, N. 1).
Alcune prestazioni, come l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 49-52; Fellmann, op. cit., N. 180 e 322 e ss. ad art. 394 CO); altre prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch, op. cit., N. 53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann, op. cit., N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare nella loro globalità le normative relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA 10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 17 settembre 1996 in re C./M.P. SA).
Nel caso di specie, per quanto riguarda l’incarico a __________, risulta chiaramente dal contratto (doc. A) che l’attività dell’architetto non era limitata all’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, ma aveva per oggetto tutte le prestazioni fatturabili (100%): in tali circostanze è evidente che risultano applicabili le norme relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO).
Diverso, per contro, è il discorso per quanto riguarda l’incarico a __________: trattandosi -così si è del resto espresso lo stesso attore negli allegati preliminari- di un incarico limitato all’allestimento di un progetto di massima, si applicheranno le norme relative al contratto di appalto (art. 363 e segg. CO).
La censura è infondata.
3.1 È indiscutibile che l’attore che pretende di essere retribuito debba provare in causa di aver effettivamente e correttamente svolto le prestazioni da lui fatturate (art. 8 CC).
Evidentemente, nell’ambito del processo tale prova può essere fornita facendo capo a tutti i mezzi di prova previsti dal codice di rito e le prove offerte vengono poi valutate dal giudice ai sensi dell’art. 90 CPC. Trattandosi di questione con aspetti tecnici legati alle regole di una determinata arte, vi è in pratica la comprensibile propensione a privilegiare la perizia quale mezzo di prova decisivo, ed in effetti in parecchie occasioni una parte è risultata soccombente in conseguenza del mancato allestimento di un referto peritale. Non si deve però fraintendere la portata di tale constatazione: in quei casi la soccombenza della parte gravata dall’onere della prova non è stata determinata dalla sola mancanza di una perizia, ma dal fatto che a tale mancanza non ha supplito nessun altro elemento probatorio, così che le affermazioni della parte sono in definitiva rimaste allo stadio di puro parlato.
Non vi è tuttavia per legge alcuna presunzione della preminenza della perizia rispetto agli altri mezzi di prova ammessi dalla procedura (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in Rep. 1994, pag. 161). E’ infatti pensabile, anche in una materia tecnica, che nonostante l’assenza di una perizia giudiziaria il giudice riesca comunque a fondare il proprio convincimento su prove documentali, su deposizioni testimoniali, oppure ancora su ammissioni delle parti o sul loro comportamento preprocessuale e processuale valutato secondo i canoni della buona fede (IICCA 26 aprile 1996 in re P.S. e Co./H.).
3.2 Nel caso in esame, ben si può ritenere che, tutto sommato, l’allestimento di una perizia giudiziaria non fosse indispensabile: le questioni litigiose -come vedremo qui di seguito- hanno potuto in effetti essere risolte in base alle risultanze delle altre prove assunte.
Il rilievo è infondato.
4.1 La censura con cui gli appellanti rimproverano all’architetto di non aver effettuato tutte le prestazioni che ha fatturato è irricevibile.
La contestazione non è stata in effetti sollevata dai convenuti negli allegati preliminari, bensì per la prima volta in sede conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 13 ad art. 78; Rep. 1982 p. 120; IICCA 29 marzo 1993 in re T. SA/R. SA, 12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P., 6 settembre 1993 in re L. e R./N., 2 novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc.): il fatto che in risposta e in duplica essi abbiano asserito che l’onorario fosse sproporzionato per raffronto al lavoro svolto da controparte non può infatti essere considerato quale valida contestazione circa la mancata effettuazione da parte dell’attore delle prestazioni fatturate.
4.2 Parimenti infondata è la censura secondo cui le prestazioni dell’attore non ossequierebbero alle regole dell’arte.
Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la stessa sia ricevibile o meno in ordine: gli appellanti non hanno infatti assolutamente indicato per quali motivi e in che punti la prestazione dell’architetto violerebbe le regole dell’arte, limitandosi per contro ad una contestazione del tutto generica, la quale per costante giurisprudenza non costituisce ancora una valida contestazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 ad art. 170; IICCA 17 settembre 1993 in re T. SA/G., 30 marzo 1994 in re E. SA/F. e llcc., 24 febbraio 1995 in re B. SA/I., 18 ottobre 1995 in re G. S.r.l./B. S.n.c., 18 marzo 1996 in re T./I. S.n.c., 25 agosto 1997 in re A./C. SA). La questione può tuttavia rimanere indecisa, potendosi tranquillamente confermare -come del resto fatto dal Pretore- l’assoluta regolarità delle prestazioni effettuate dall’attore: il progetto allestito dall’architetto ha in effetti ottenuto la licenzia edilizia comunale (doc. C) e la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato; va altresì rammentato che recentemente, a maggiormente suffragare la bontà del progetto, i committenti hanno provveduto a rinnovare la validità della licenza in questione (doc. MM). L’attore si era altresì adoperato, prendendo contatto con le autorità preposte, per far sì che il progetto, con le eventuali modifiche del caso, potesse ottenere i sussidi (interrogatorio formale dell’attore ad 11; testi __________, __________ e __________).
Ne discende che non si può oggettivamente muovere alcun appunto all’attore per il progetto e per i documenti allestiti nell’ottica del sussidiamento.
4.3 Si tratta ora di stabilire se la fatturazione delle prestazioni sia avvenuta correttamente.
Gli appellanti, pur contestando la circostanza, si sono in realtà limitati a una contestazione generica; la stessa è comunque infondata: così, contrariamente a quanto da loro asserito, l’onorario va proprio calcolato secondo un calcolo matematico; che quella indicata nella decisione impugnata non risulti essere l’ultima stima ufficiale dei costi costituisce una tesi nuova e perciò irricevibile, fermo restando che gli stessi convenuti a p. 7 di risposta avevano preso in considerazione proprio questa stima; con il riferimento a quest’ultima pagina, effettuato nell’appello, gli appellanti sembrano voler contestare la mancata deduzione da parte del Pretore dalla stima dei costi di cui sopra di un importo di fr. 70’000.- a titolo di riserva: sennonché nella decisione impugnata il giudice di prime cure ha chiaramente indicato i motivi per cui tale deduzione non era stata ammessa, per cui, non avendo gli appellanti esposto alcun argomento per cui tale assunto sarebbe errato rispettivamente perché la deduzione invece si imporrebbe, non può che discenderne la conferma del primo giudizio.
4.4 Gli appellanti censurano inoltre il giudizio di prime cure in merito alla retribuzione per le prestazioni supplementari e per le spese sostenute dall’architetto.
Per le prestazioni supplementari il Pretore ha riconosciuto all’attore unicamente un importo ridotto: egli ha osservato che la parte attrice non aveva esibito il dettaglio o comunque le pezze giustificative necessarie affinché il giudice potesse pronunciarsi in proposito, per cui, preso atto che nemmeno risultava per quali prestazioni l’architetto intendesse farsi retribuire, se si escludono la consulenza per la “causa __________”, l’allestimento della pratica di sussidiamento e le osservazioni redatte a dipendenza del ricorso inoltrato da un vicino (cfr. doc. T), gli ha riconosciuto solo la somma di fr. 5’500.- a fronte di una richiesta di fr. 15’260.-. È a torto che gli appellanti ritengono che in mancanza delle necessarie prove all’attore non potrebbe essere riconosciuta alcuna retribuzione per le opere supplementari: il primo giudice ha in effetti accertato, indicando le rispettive prove -a cui si può pertanto far riferimento (sentenza impugnata p. 10)- l’effettuazione di quelle prestazioni da parte dell’attore. Alla luce di quanto precede e visto il dettaglio delle ore relative a queste prestazioni (cfr. doc. richiamata dall’attore), la retribuzione di fr. 5’500.- appare giustificata e può senz’altro essere confermata.
Il Pretore ha riconosciuto all’attore la rifusione delle spese di fr. 1’009.97, osservando come le stesse apparissero del tutto verosimili, specialmente in considerazione del fatto che per buona parte (circa fr. 700.-) erano correlate dalle relative fatture emesse da terzi. La censura degli appellanti, che ritengono non sufficientemente provate le varie posizioni esposte, è infondata.
Nulla osta innanzitutto al riconoscimento delle spese per fotocopie ed eliografie complessivamente di fr. 310.77, fatturate per altro secondo contratto: lo stato dei lavori di progettazione rende infatti del tutto verosimili i quantitativi esposti, dei quali nemmeno si poteva ragionevolmente pretendere una prova troppo rigorosa. Quanto alle fatture dei terzi di fr. 699.20, le stesse possono pure essere riconosciute, agli atti essendo stati versati i relativi documenti giustificativi (doc. U).
4.5 In tali circostanze la retribuzione riconosciuta dal Pretore per il progetto di __________, non contestata per il resto dagli appellanti, può senz’altro essere confermata.
La doglianza è ancora una volta infondata.
5.1 È pacifico che per l’incarico di __________ non è stato allestito alcun contratto scritto. L’istruttoria ha tuttavia permesso di concludere che tale incarico, finalizzato alla realizzazione di un progetto di massima, venne effettivamente conferito.
5.1.1 Innanzitutto è chiaro che nel caso di specie già la mancata contestazione dello scritto 19 gennaio 1990, ove l’attore comunicava ai convenuti “con riferimento al mandato di progettazione ricevuto” la trasmissione del progetto di massima (doc. V), implica il riconoscimento dell’esistenza di un tale contratto.
Di principio è evidente che la sola circostanza di non reagire subito ad uno scritto, a una fattura o a un estratto conto non significa ancora la sua accettazione giusta l’art. 6 CO (DTF 112 II 500, 88 II 89; SJ 1981 p. 41; Rep. 1988 p. 273). È però altrettanto evidente che il principio per cui il destinatario di uno scritto o di una fattura erronea o eccessiva non è tenuto a reclamare immediatamente trova i propri limiti nei canoni della buona fede (Rep. 1988 p. 273).
La giurisprudenza ha in particolare ritenuto che il principio dell’affidamento imponga a colui che nell’ambito di un persistente rapporto contrattuale riceve dalla controparte una fattura errata o che non lo riguarda o che comunque egli non intende riconoscere -e analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda le dichiarazioni contenute in uno scritto-, di sollevare delle obiezioni entro un termine ragionevole, in difetto di che il suo silenzio può senz’altro essere interpretato come una tacita accettazione (Rechenschaftbericht TG 1989 N. 6 p. 73; cfr. pure ZR 77 N. 137 p. 311 e segg.; Kramer/Schmidlin, Commentario bernese, 1986, N. 123 ad art. 6 CO): così, ad esempio, in una sentenza pubblicata in Rep. 1988 p. 272 e segg., il Tribunale federale ha ammesso che un silenzio durato oltre cinque anni nel quadro di un reciproco e ininterrotto rapporto di affari (più di 150 fatture) equivaleva ad un’accettazione tacita di una singola fattura, rispettivamente precludeva la facoltà di contestarla in buona fede (IICCA 18 ottobre 1995 in re G. S.r.l./B. S.n.c., 16 novembre 1995 in re I. S.r.l./C., 8 marzo 1996 in re F. SA/M., 12 marzo 1996 in re F. SA/M.).
Nel caso di specie è pacifico che tra le parti vi fosse un rapporto d’affari stabile e non semplicemente occasionale: prova ne è in precedenza il conferimento all’architetto del mandato relativo a __________ e di un altro importante incarico -noto a questa Camera- relativo alla riattazione di due stabili nel centro storico di __________; i rapporti tra le parti, per via di questi mandati, erano assai frequenti e costanti. Pure pacifico che dalla data dello scritto in questione (19 gennaio 1990, doc. V) fino alla risposta di causa, avvenuta il 2 aprile 1993, quindi a oltre 3 anni di distanza, i convenuti non hanno mai sollevato alcuna obiezione in merito al mancato conferimento dell’incarico di progettazione. Le occasioni per far valere eventuali obiezioni a quel proposito non erano per altro mancate, essendo tra le parti intercorso un intenso scambio epistolare.
Altri elementi provano inoltre il conferimento del mandato: innanzitutto, in tempi non sospetti, e meglio con lettera 24 agosto 1990 i convenuti, sperando nella comprensione dell’architetto -evidentemente in quanto così l’incarico veniva revocato a quest’ultimo- avevano dichiarato di voler ora conferire l’incarico a loro figlio (doc. 31); in risposta a tale missiva, l’attore aveva a sua volta dichiarato di comprendere i motivi che avevano indotto controparte a revocare “il mandato a suo tempo affidatomi” (doc. 32).
5.1.2 Che il mandato sia stato conferito da entrambi i convenuti e non solo dal signor __________ è pure incontestabile: lo ha innanzitutto confermato l’attore (interrogatorio formale ad 17 e 19); il menzionato doc. V è inoltre intestato ad entrambi e lo stesso dicasi per lo scritto con cui l’incarico è stato revocato (doc. 31); il teste __________ ha infine confermato di aver incontrato in alcune occasioni la signora __________ nello studio dell’attore e che in tali occasioni si ebbe a discutere circa il progetto di __________.
5.2 La censura con cui gli appellanti rimproverano all’architetto di non aver in realtà effettuato tutte le prestazioni che ha fatturato è infondata.
I testi __________ e __________, come pure lo stesso attore (interrogatorio formale, ad 14 e 25) hanno in effetti confermato come i documenti ed i piani allestiti dallo studio di architettura costituissero un vero e proprio progetto di massima: i piani versati agli atti (doc. OO) confermano tale assunto. Se ciò non bastasse, nel suo interrogatorio formale, l’attore (ad 25) ha dettagliatamente precisato quali siano state le prestazioni da lui effettuate, compreso il progetto di massima.
5.3 Parimenti infondata è la censura secondo cui le prestazioni dell’attore non ossequierebbero alle regole dell’arte.
Dovendosi applicare nella fattispecie le norme relative al contratto di appalto, è evidente che la contestazione in merito alla qualità del progetto, cioè in pratica circa la difettosità dello stesso, sollevata per la prima volta nel corso di causa a distanza di oltre 2 anni dalla revoca dell’incarico, è ampiamente tardiva, ciò che comporta l’implicita ratifica degli eventuali difetti nella progettazione.
5.4 Si tratta ora di stabilire se la fatturazione sia avvenuta correttamente.
Gli appellanti hanno contestato di dovere alla controparte, per l’allestimento del progetto di massima, gli importi che il Pretore, in base al suo prudente apprezzamento, aveva provveduto a ridurre da fr. 70’704.- a fr. 10’000.-, comprensivi delle spese. In realtà, sia nel caso in cui risultassero applicabili le norme SIA 102, sia nel caso in cui tornassero invece applicabili le norme del CO ed in particolare l’art. 374 CO, l’importo assegnato dal primo giudice appare senz’altro consono alle prestazioni svolte dall’architetto: tanto più che oltre ad aver allestito il progetto di massima (doc. V, OO), l’attore ha curato l’allestimento di una domanda di costruzione preliminare (doc. 24), ha avuto contatti con l’esecutivo comunale in merito ad eventuali espropri (doc. 23) e con specialisti (doc. 28 e 29): il dettaglio di queste prestazioni è riportato alla risposta 25 del suo interrogatorio formale (cfr. pure teste __________).
5.5 In tali circostanze la retribuzione riconosciuta dal Pretore per il progetto di Locarno, non contestata per il resto dagli appellanti, può pure essere confermata.
Atteso che quanto meno per l’incarico di __________ si applicano le norme relative al contratto di mandato, i convenuti rispondono per legge in solido (art. 403 cpv. 1 CO). Per quanto riguarda __________ appare in ogni caso corretto l’assunto pretorile secondo cui i convenuti avrebbero nell’occasione dato vita a una società semplice (il che è la regola nel caso in cui più committenti incaricano un architetto, cfr. Gauch/Tercier, op. cit., N. 719), finalizzata all’effettuazione di un progetto di massima sugli immobili di cui essi sono comproprietari, ciò che pure porta ad ammettere l’esistenza di una responsabilità solidale (art. 544 cpv. 3 CO).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 settembre 1995 di __________ e __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’350.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2’400.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere pure solidalmente a controparte fr. 3’500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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