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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2014.102
Data decisione, Autorità: 07.10.2014, CEF
Titolo: Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito o non connessi all’operato dell’ufficio d’esecuzione
Incarto n. 15.2014.102
Lugano 7 ottobre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 1° ottobre 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 24 settembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1 (rappr. dall’RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 23 dicembre 2013 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50’413.25 oltre interessi del 5% dal 23 dicembre 2013 e accessori, il 24 settembre 2014 l’Ufficio esecuzione di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con ricorso 1° ottobre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di fallimento.
C. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il ricorso non è stato comunicato né all’Ufficio né alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Orbene, tutte le censure riguardano i rapporti tra escutente ed escussa e non l’operato dell’Ufficio. La contestazione dell’esistenza o dell’importo del credito posto in esecuzione sarebbe dovuta essere formulata nella procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Quanto all’inoltro di una denuncia penale, non ha alcun effetto diretto sull’esecuzione in corso. E quantunque la volontà di salvaguardare impieghi sia lodevole, la legge non consente all’autorità di vigilanza di annullare e nemmeno di sospendere un’esecuzione per un motivo del genere. Il ricorso si rivela dunque irricevibile.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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