AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.228
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00228
Lugano 21 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 4349 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 13/20 ottobre 1980 da
ora
rappr. dall’ __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
con cui la parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di Fr. 98’289.45, somma aumentata a Fr. 100’180.62 in sede conclusionale, con relativi interessi, protestando spese e ripetibili;
domanda avversata dalla controparte che, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di Fr. 31’887,55.- oltre interessi;
nella quale il Pretore, con sentenza 26 giugno 1995, ha accolto integralmente la petizione respingendo per contro la domanda riconvenzionale.
Appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello 1 settembre 1995, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la sua domanda riconvenzionale, il tutto con carico di spese e ripetibili alla controparte;
mentre l’attrice, con osservazioni 9 ottobre 1995, chiede la reiezione del gravame con protesta spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti di causa ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. La __________, della quale il signor __________ era azionista principale accanto agli azionisti minori signora __________ ed , è stata fin dall’inizio degli anni settanta - ed anche in precedenza sotto altre ragioni sociali - rivenditrice esclusiva, in Ticino e nella Mesolcina, per i prodotti ( e __________) commerciati dalla __________ di __________, di proprietà della stessa signora __________.
In data 3 agosto 1977 la signora __________ ha ceduto le proprie azioni della __________ alla società __________ (doc. 2); ha tuttavia continuato a lavorare nella ditta in qualità di direttrice fino alla fine del 1978.
B. Durante una riunione del consiglio d’amministrazione della __________ - tenutasi il 10 agosto 1977 e presenti, tra gli altri, gli amministratori __________, __________ e __________ della __________ - si é discusso delle difficoltà economiche e dell’insoddisfacente cifra d’affari raggiunta in quei periodi dalla società (doc. 3). Gli amministratori hanno convenuto, in quell’occasione che la __________ diventasse depositaria della merce con fatturazione ai clienti fatta direttamente dalla __________ e che per poter continuare la ditta avrebbe avuto bisogno di un apporto esterno annuo di almeno 140’000.- franchi. Questo importo avrebbe dovuto essere garantito dalla __________ con un versamento di 103’000.- franchi (pari a Fr. 8’583.- mensili), di cui Fr. 73’000.- quale indennità fissa per il servizio di deposito e consegna ai clienti e Fr. 30’000.- quale minimo garantito per commissioni del 7% fino a Fr. 450’000.- e del 3% oltre.. La __________, altra fornitrice e partecipe nella __________, avrebbe invece a sua volta versato Fr. 24’000.- annui, la rimanenza dovendo essere ottenuta attraverso la pubblicità della birra (punti III e IV del doc. 3).
La signora __________ avrebbe ancora dovuto ottenere l’accordo dei suoi nuovi partners (punto V, doc. 3).
C. Con lettera 29 settembre 1977 (doc. B) la __________, rifacendosi ai colloqui del 10 agosto precedente, si è detta disponibile per la seguente soluzione: __________ avrebbe lavorato quale rappresentante indipendente ed unico depositario della birra __________ e dell’amaro __________ e per questa attività (vendita, deposito, consegna, controllo dell’inventario in deposito, spese generali come telefono ed affitti) avrebbe ricevuto un’indennità mensile del 10% per partecipazione ai costi e del 6% per provvigione fino a Fr. 500’000.- di cifra d’affari e altre diverse percentuali per importi superiori della cifra d’affari. L’accordo sarebbe dovuto durare per due anni dal 1 luglio 1977. Un importo mensile di Fr. 8’580.- sarebbe stato versato quale acconto ritenuto che se la cifra d’affari minima non fosse stata raggiunta la __________ si riservava di disdire l’accordo con un preavviso di quattro mesi e di adeguare i pagamenti in acconto all’effettiva cifra d’affari. La __________ ha precisato inoltre che questa soluzione era destinata a sanare la difficile situazione finanziaria della __________ e che il calcolo della provvigione scalare avrebbe dato la possibilità alla stessa di raggiungere un ricavo superiore all’allora necessario importo di copertura di Fr. 103’000.-. Si é pure fatto cenno al debito verso la __________ per le forniture fino al giugno 1977 che sarebbe stato da pagarsi in due anni senza interessi.
Non c’è mai stata risposta scritta della __________ ma i rapporti tra le parti sono continuati nel tempo con fatturazione diretta della __________ che ha pure provveduto a versare mensilmente alla __________ l’importo di Fr. 8’580.-.
D. Solo all’inizio del 1979 la __________ ha iniziato a far valere proprie pretese sulla base dei contenuti della lettera del settembre 1977 premurandosi di confermare che in un incontro del dicembre 1978 __________ avrebbe dato atto di aver accettato le condizioni di quella proposta e avrebbe chiesto di prolungare l’accordo sino alla fine del 1979 (doc. C e doc. 5).
E. La collaborazione tra le due società è terminata alla fine del dicembre 1979 dopo che la __________ aveva assunto un nuovo agente per l’anno successivo.
F. Con la petizione che ci occupa la parte attrice ha chiesto il pagamento di Fr. 98’289.45, poi ritoccati in Fr. 100’180.62 in sede di conclusioni, che, oltre alla differenza di Fr. 51’331.02 tra gli acconti versati per gli anni 1978 e 1979 e le provvigioni dovute in base all’accordo del 29 settembre 1977, comprendevano Fr. 30’000.- per il rimborso di un prestito incassato dalla __________ a nome e per conto della __________, Fr. 16’796.55 per gli ultimi incassi effettuati dalla __________ a favore della __________ e Fr. 2’053.05 per successivi incassi della __________ nel mese di gennaio 1980.
La __________ ha sostenuto che le parti avevano stipulato oralmente un contratto d’agenzia a tempo determinato, poi prorogato fino al 31 dicembre 1979, i cui termini, in particolare la retribuzione scalare basata sul fatturato raggiunto, erano stati riassunti nello scritto 29 settembre 1977.
La convenuta ha affermato che i rapporti tra le parti erano regolati da un contratto a tempo indeterminato risalente a ben prima del 1977 e che prevedeva una remunerazione fissa a favore della stessa. Ha contestato l’esistenza di un accordo pattuito durante la riunione del 10 agosto 1977 o derivante dallo scritto del 29 settembre 1977, in sostituzione del contratto precedente. In ogni caso si è opposta alle cifre indicate dalla controparte con riferimento al volume della cifra d’affari ritenendole non comprovate.
In via riconvenzionale ha fatto valere proprie pretese per un ammontare complessivo di Fr. 78’684,.10 (comprendente Fr. 25’740.- pari a tre mensilità dovute a seguito della mancata disdetta del contratto d’agenzia, Fr. 30’000.- per indennità di clientela, Fr. 10’000.- per torto morale oltre a Fr. 12’944.10 per fatture varie) chiedendo il pagamento di soli Fr. 31’887.55 poiché ha provveduto a compensare la rimanenza con l’importo di Fr. 46’796,55.- che ha riconosciuto di dovere alla controparte.
G. Nel corso dell’istruttoria la __________ ha notificato il proprio subingresso in causa, in sostituzione della __________, a dipendenza di una cessione dei diritti e dei doveri di quest’ultima nel rapporto giuridico con la __________. Il Pretore ha respinto, con decisione 10 settembre 1992, l’opposizione della __________ al subingresso per il fatto che la parte convenuta aveva manifestato tacitamente, più volte, con il suo atteggiamento in corso di causa di consentire con tale sostituzione della parte attrice. Questa stessa Camera ha dichiarato irricevibile un appello della convenuta contro questa decisione trattandosi di un provvedimento del giudice adottato nelle forme dell’ordinanza inappellabile.
H. Il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha accolto la petizione e ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale. Egli ha considerato lo scritto datato 29 settembre 1977 una lettera di conferma restata incontestata e che nei rapporti commerciali, in base al principio dell’affidamento, assume carattere costitutivo. Ha invece giudicato infondate le pretese avanzate in via riconvenzionale sia quelle per mancata disdetta del rapporto contrattuale poiché tra le parti vigeva un contratto a tempo determinato, sia quelle di indennità per clientela e per torto morale come pure, poiché prive di supporto probatorio, le pretese restanti.
I. Con tempestivo appello datato 1 settembre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente la sua domanda riconvenzionale.
L’appellante rileva innanzitutto ed ancora la mancanza del presupposto processuale dell’espresso consenso da parte sua al subingresso in causa della __________.
Nel merito la stessa sostiene che lo scritto 29 settembre 1977 costituisce una proposta contrattuale e non una lettera di conferma con carattere costitutivo e ribadisce che l’indennità mensile versata alla __________ non era un acconto bensì un importo fisso. L’appellante rimprovera al Pretore di non aver considerato le testimonianze agli atti e, quando ha dichiarato che incombeva alla __________ dimostrare il buon fondamento delle proprie contestazioni sull’entità delle pretese, di aver trascurato che la stessa ha ripetutamente chiesto di poter controllare i conteggi.
A sostegno della domanda riconvenzionale evidenzia che sarebbe stato necessario concludere le relazioni commerciale tra le parti con una disdetta, che la __________ ha creato dal nulla in Ticino e in Mesolcina il mercato della birra __________ e del liquore __________ e che essa è stato screditata e ridicolizzata dinanzi a quella che era la sua clientela dal modo d’agire della __________.
Delle osservazioni 9 ottobre 1995 della parte appellata, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Indipendentemente a sapere se l’esito di un’ordinanza inappellabile (art. 95 CPC) del Pretore possa essere rimesso in discussione con l’appello contro la sentenza di merito, non si può che consentire con l’accertamento dell’esistenza di un tacito consenso della parte convenuta, ai sensi dell’art. 110 cpv. 2 CPC, al subingresso in lite della __________ in sostituzione della __________; il tutto come, del resto, già espresso nell’ultimo considerando della decisione 20 aprile 1993 di questa Camera che qui si dà per interamente riprodotto.
Punto nevralgico della presente lite è la determinazione della base contrattuale vigente nei rapporti tra le parti successivamente al luglio 1977, a dipendenza dell’esito della riunione del 10 agosto 1977 e dello scritto dell’attrice del 29 settembre 1977, dopo che in precedenza la __________ A fungeva da rivenditore esclusivo (cfr. interrogatorio formale __________: “la __________ acquistava la birra dalla __________ e la rivendeva ai clienti”, “fino ad un certo momento la __________ acquistava e vendeva”; doc. 42).
Le intese concordate in data 10 agosto 1977 esigevano ratifica da parte del consiglio d’amministrazione della __________. Bisogna perciò valutarne la loro portata con riferimento allo scritto 29 settembre 1977 della stessa ditta attrice e stabilire se il suo contenuto rappresenti una lettera di conferma atta a costituire la nuova base contrattuale così come preteso in causa.
Si osserva inoltre, come appare dalla deposizione testimoniale della signora __________, che il signor __________ si è sempre opposto verbalmente al contenuto di tale lettera e che in ogni caso lo stesso atteggiamento della signora __________, che ha ripetutamente spiegato al signor __________ che lo scritto in questione aveva semplice funzione stimolante e che era soltanto un incentivo affinché egli migliorasse la propria cifra d’affari, giustificherebbe il tacere del signor __________. In effetti il signor __________ non ha mai sentito la necessità di una opposizione scritta alla lettera vista l’interpretazione fornita da una dei responsabili della stessa __________. Inoltre l’atteggiamento della signora __________ e la fiducia riposta dal signor __________ nella stessa, dopo più di vent’anni di leali rapporti d’affari, sono rilevanti per l’interpretazione soggettiva dello scritto da parte del destinatario. Secondo il principio dell’affidamento la __________ poteva interpretare quello scritto così come spiegatole dalla signora __________, che rappresentava in definitiva l’attrice, e quindi non ritenere la lettera come un’offerta così che la stessa, anche se non contestata per iscritto, non costituisce una nuova base contrattuale.
Certo però che, per l’esistenza stessa di questo scritto il cui contenuto é difforme dalle intese raggiunte nell’agosto 1977 con la signora __________, quando questa più non era proprietaria dell’anonima omonima, si può ritenere che, dal punto di vista degli amministratori della ditta attrice, gli accordi in vigore fossero quelli di cui alla lettera doc. B, ossia come da loro proposti e da __________, per quanto a loro conoscenza se il flusso di informazioni con l’ex-azionista fosse stato carente come si può presumere, non contestati.
Ed allora, poiché tra le stesse esisteva un dissenso latente (ognuna credendo di essere d’accordo senza che però le singole volontà fossero concordanti), il contratto non si é mai concluso (OR-Bucher, art. 1 N. 39 e seg., N. 44) dal momento che il dissenso riguardava un punto principale ed indispensabile dell’accordo, ossia la remunerazione e le sue modalità di determinazione.
La mancanza di un vincolo contrattuale porta alla restituzione delle prestazioni già effettuate secondo le regole dell’arricchimento indebito (OR-Bucher, art. 1 N. 45). All’obbligo di restituzione delle indennità mensili ricevute la __________ può tuttavia opporre di non più essere arricchita (art. 64 CO) per aver dedicato quegli importi all’attività prestata per la __________, rispettivamente può opporre in compensazione il controvalore di quella sua attività, esercitata in buona fede, che va quantificata negli importi effettivamente versati. Lo si deduce dal dettaglio delle spese mensili indicate dalla convenuta alla __________ al punto 3 della lettera 30 maggio 1979 (doc. 9) e mai contestate. Ne consegue che l’attrice non può vedersi riconoscere la pretesa riferita alle differenze tra indennità versate e risultato della percentuale sulla cifra d’affari.
Non possono cambiare questa conclusione le corrispondenze intercorse tra le parti nel primo semestre del 1979 (doc. 5, 6, 7, 8, 9). Dalle stesse si può arguire che, terminata la presenza in ditta della signora __________, i responsabili della __________ abbiano voluto recuperare a posteriori dei consensi che si erano accorti non esistere come ai loro desideri non mancando di dimostrare estrema confusione rispetto a cosa fosse mai stato pattuito: nella lettera del 31 gennaio 1979 (doc. 5) si parla di accettazione dei contenuti della lettera-offerta del 29 settembre 1977 mentre in quella del 9 maggio 1979 (doc. 8) si fa riferimento alla cifra d’affari minima concordata in occasione della riunione del 10 agosto 1977.
La conclusione di cui al considerando precedente é così corroborata anche dal successivo atteggiamento delle parti che discutono di una situazione di rapporti tra di loro partendo ognuno da premesse diverse.
Anche le altre pretese fatte valere in via riconvenzionale, ed opposte in compensazione al riconosciuto importo di complessivi Fr. 48’849.60 per restituzione mutuo __________ ed incassi effettuati per conto della __________ sino a gennaio 1980, non possono essere protette.
7.1. Condizione principale per il pagamento di una somma a titolo di torto morale giusta l’art. 49 CO, che trova applicazione anche in caso di offese subite da persone giuridiche (DTF 95 II 502), è una grave lesione della personalità.
Il fatto che la __________ non abbia avuto possibilità di informare personalmente i propri clienti che non avrebbe più commerciato la birra __________ ed il liquore __________ non significa già di per sé una lesione oggettivamente grave della stima e considerazione professionale che godeva verso terzi. Nulla impediva ai responsabili della ditta di prendere successivamente contatto con la propria clientela per accomiatarsi personalmente dandole eventuali spiegazioni. Inoltre le stesse comunicazioni effettuate dalla __________ (doc. 39) appaiono oggettive e rispettose della personalità della __________.
La pretesa di Fr. 10’000.- a titolo di torto morale avanzata dall’appellante è perciò da respingere.
7.2. Pure infondate, in mancanza di sufficiente conforto probatorio, sono le pretese per rimborsi di forniture quantificate dalla __________ in Fr. 10’013,65.- e 2’850.-.
7.3. A proposito del credito di Fr. 10’000.- della signora __________ nei confronti della __________ preteso ceduto alla __________ si osserva che l’appellante, pur discutendolo nelle motivazioni dei suoi allegati scritti, non ne ha tratto mai formale conseguenza omettendo di avanzare tale pretesa nel petitum sia della domanda riconvenzionale che delle conclusioni che dell’atto d’appello (si confronti il calcolo riassuntivo al punto 9. delle conclusioni e quello al punto 13. dell’appello nel quale non appare mai questa pretesa). Di conseguenza, non trattandosi di una svista, poiché ripetuta anche nella procedura di seconda istanza, non è compito di questa Camera occuparsi della questione. Abbondanzialmente si osserva che la violazione della forma scritta (art. 11 CO) della cessione (art. 165 cpv. 1 CO) per la mancanza della firma al doc. 22 (art. 12 CO) e l’impossibilità di determinare dallo scritto l’identità della debitrice sarebbero comunque motivi di invalidità della stessa cessione.
La ripartizione della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili di primo grado relative all’azione principale va pure modificata seguendo la pari reciproca soccombenza delle parti. Quelle d’appello che vedono l’appellante maggiormente soccombente in funzione della reiezione del ricorso relativo alla riconvenzionale vanno invece ripartite nella misura di 5/8 a carico dell’appellante e nella rimanenza di 3/8 a carico dell’appellata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 1 settembre 1995 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 giugno 1995 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è riformata ai dispositivi 1 e 3 (invariati gli altri) nel modo seguente:
Di conseguenza la __________, è condannata a pagare alla __________, l’importo di Fr. 48’849.60 oltre interessi al 6% dal
gennaio 1980.
La tassa di giustizia dell’azione principale di Fr. 4’000.- e le spese sono poste a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in Fr. 2’450.- per tassa di giustizia e in Fr. 50.- per spese (totale Fr. 2’500.-), già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico per 5/8 ed a carico della parte appellata per 3/8. L’appellante rifonderà inoltre alla controparte Fr. 2’000.- per parziali ripetibili di appello.
III. Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sez. 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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