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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2014.58
Data decisione, Autorità: 29.09.2014, CEF
Titolo: Fallimento. Ricorso contro la citazione dell’ex amministratore unico per il suo interrogatorio. Estinzione del mandato del patrocinatore della società poi fallita. Ricorso senza oggetto in seguito all’avvenuto interrogatorio
Incarto n. 15.2014.58
Lugano 29 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 22 maggio 2014 a nome di
RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, o meglio contro la convocazione 9 maggio 2014 dell’amministratore della pretesa ricorrente in vista del suo interrogatorio in via rogatoria nell’ambito del fallimento di detta società;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 7 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RI 1 a far tempo del giorno successivo alle ore 10:00;
che come da rogatoria formulata lo stesso giorno dall’Ufficio dei fallimenti di Lugano, con scritto 9 maggio 2014 l’UEF di Locarno ha convocato per il 16 maggio 2014 l’ex amministratore unico della società fallita, __________, domiciliato a __________, per essere sottoposto all’interrogatorio prescritto dal diritto del fallimento (art. 222 LEF e 37 RUF);
che l’interrogatorio si è regolarmente svolto alla data prevista e H__________ ha risposto alle domande e firmato il relativo verbale senza riserve;
che il 22 maggio 2014 l’ex patrocinatore della fallita, avv. PA 1, ha chiesto all’UEF di Locarno, contestandone la competenza territoriale, di sospendere la convocazione e di ritrasmettere l’incarto all’Ufficio dei fallimenti di Lugano perché provvedesse a riconvocare l’ex amministratore unico;
che l’avv. PA 1 fonda la propria legittimazione processuale su una procura non datata, ma conferitagli ovviamente prima del fallimento nella causa “contro il sig. __________, __________” (creditore che ha chiesto e ottenuto l’apertura del fallimento);
che tale mandato, a supporre – ciò che è dubbio – si estendesse al patrocinio della società per altre cause di quella esplicitamente indicata nella procura, si è però estinto con l’apertura del fallimento in mancanza di pattuizione contraria delle parti (art. 405 cpv. 1 CO), sicché il reclamo si rivela irricevibile già per questo motivo (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC);
che a prescindere da ciò il reclamo sarebbe comunque da considerare senza oggetto, siccome l’ex amministratore unico si è sottoposto all’interrogatorio e ha firmato il verbale senza contestazione di sorta;
che ad ogni modo l’interrogatorio del fallito non rientra tra gli atti che non si possono delegare nel senso dell’art. 4 cpv. 2 LEF;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione all’avv. .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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