AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.225
Data decisione, Autorità: 24.04.1996, IICCA
Incarto n. 12.95.00225
Lugano 24 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 10'702 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione 11 giugno 1986 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
con cui la parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 162’160.90.-, oltre interessi, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al P.E. no. __________ UEF di Mendrisio, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dalla controparte che, a sua volta, ha postulato in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 1’306’620.- oltre interessi;
nella quale il Pretore, con sentenza 19 luglio 1995, ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 6’600.- e rigettato in via definitiva entro tali limiti l’opposizione al precetto esecutivo, respingendo per contro la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto il quale, con atto di appello 23 agosto 1995, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere la sua domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 556’620.-;
mentre il convenuto, con osservazioni 25 settembre 1995, chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. L’attrice __________ e il convenuto __________ hanno stipulato in data 25 luglio 1985 un contratto scritto mediante il quale la prima ha ottenuto la rappresentanza esclusiva a livello mondiale, fatta eccezione per alcuni paesi espressamente menzionati, dei sistemi di equilibraggio prodotti dalla ditta individuale __________ di proprietà del convenuto. Tale contratto prevedeva la scadenza al 31 dicembre 1986 con proroga tacita di un altro anno in mancanza di disdetta inoltrata con un preavviso di 6 mesi da una delle due parti. Per quel che concerne i margini di guadagno spettanti all’attrice le parti hanno raggiunto in un primo momento un’intesa che stabiliva uno sconto a favore dell’attrice del 33% sui prezzi di listino della __________, mentre successivamente, al fine di incoraggiare le vendite, le stesse hanno sostituito tale percentuale con una del 40% sui prezzi di vendita ufficiali __________ (cfr. lo scritto di conferma del 30 settembre 1985, doc. C).
B. Nell’ambito dell’organizzazione della vendita degli apparecchi __________ l’attrice ha assunto per la commercializzazione in __________ e in __________ un rappresentante locale e per questa ragione ha deciso autonomamente, senza darne alcuna comunicazione al signor __________, di fissare i prezzi di vendita dei prodotti __________ ad una importo superiore del 25% a quello dei prezzi di listino __________.
C. A metà settembre 1985 si è tenuta la fiera __________ di __________ alla quale la __________ ha partecipato con un proprio stand di esposizione. In questa occasione il convenuto le ha affidato una serie di suoi apparecchi, quali campioni da esporre, dal valore complessivo di fr. 56’620.-.
D. Venuto a conoscenza degli aumenti dei prezzi di vendita dei suoi prodotti in __________ e __________ il convenuto si è immediatamente lamentato presso la __________ la quale, ammettendo inizialmente soltanto un incremento del 15% ha accettato di adeguare i propri prezzi. L’attrice non è tuttavia intervenuta con sufficiente fermezza presso il suo rappresentante __________ che ha continuato a lavorare con i prezzi maggiorati.
E. Con scritto 5 novembre 1985 (doc. D) il convenuto ha disdetto con effetto immediato il contratto. Nonostante le contestazioni dell’attrice egli ha confermato la sua decisione il successivo 18 novembre (doc. G).
Da parte sua l’attrice ha rifiutato di restituire i campioni destinati all’esposizione di __________ appellandosi al diritto di ritenzione a garanzia di un suo credito per risarcimento nato dalla rescissione, a suo modo di vedere ingiustificata, del contratto.
F. Nella primavera 1986 la __________ ha iniziato una nuova attività nel medesimo settore dei sistemi equilibratori. Con progetti basati su disegni ricavati dallo smontaggio di apparecchi __________, di cui è venuta in possesso in seguito alla rescissione del contratto, la __________ ha cominciato a costruire e vendere equilibratori di mole in maniera indipendente.
G. Con petizione 11 giugno 1986 la __________, contestando la legittimità della disdetta con effetto immediato, ha postulato la condanna del convenuto al pagamento sia dei danni cagionati dalla rescissione del contratto che delle spese da lei sostenute nella commercializzazione dei prodotti __________.
La controparte ha contestato le argomentazioni attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni per concorrenza sleale ed al pagamento dei macchinari campioni affidati all’attrice e da essa mai più restituiti. Ha pure chiesto che venisse imposto all’attrice il divieto di svolgere ulteriori attività di fabbricazione e di vendita dei modelli __________.
H. Con la decisione qui impugnata il Pretore ha dichiarato ingiustificata la rescissione del contratto, ritenuto che non è stato provato che i prezzi ufficiali del listino __________ siano prezzi a cui l’attrice avrebbe dovuto attenersi e non semplicemente la base di calcolo della commissione; ha di conseguenza accolto le pretese dell’attrice per un ammontare di fr. 6’600.- sulla base di un’ordinazione della __________ che non ha potuto essere onorata.
Il Pretore ha per contro integralmente respinto le pretese formulate in via riconvenzionale giudicando fondato il diritto di ritenzione dell’attrice e non soddisfatti i presupposti di una concorrenza sleale ai sensi dell’art. 5 litt. c) LCsl.
I. Con tempestivo appello la parte convenuta postula la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 556’620.-.
Sostiene che il comportamento dell’attrice ha senz’altro giustificato la rescissione del rapporto contrattuale. Evidenzia inoltre che il Pretore si contraddice quando da un lato afferma che il listino dei prezzi __________ non contiene prezzi vincolanti per l’attrice e d’altra parte riconosce il risarcimento per danno calcolato con i prezzi elencati nel listino ufficiale __________; oltretutto, anche se si ritenesse valida l’ordinazione della __________, del resto successiva alla rescissione del contratto siccome datata 3 dicembre 1986, quale base di calcolo del risarcimento del danno, questo dovrebbe ammontare a soli fr. 3’900.-. Rileva infine che l’appellata avrebbe potuto soddisfare le ordinazioni della __________ consegnandole gli apparecchi-campioni ricevuti dall’appellante in vista dell’esposizione di __________.
In merito alla domanda riconvenzionale contesta il diritto di ritenzione dell’attrice ed evidenzia l’inutilità del diritto alla restituzione dei campioni avendo essi nel frattempo perso ogni valore. Sostiene che la __________ ha contraffatto i suoi prodotti e sfruttato la sua ricerca ed i suoi investimenti operati negli ultimi vent’anni nell’elaborare i suoi apparecchi; da qui il diritto al risarcimento dei danni.
L. Delle osservazioni 25 settembre 1995 della parte appellata, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1.1. Sia il contratto d’agenzia che il contratto di rappresentanza esclusiva prevedono la medesima possibilità di risoluzione immediata del contratto per cause gravi. Infatti mentre l’art. 418 litt. r) cpv. 2 CO statuisce esplicitamente un’applicazione analogica delle norme del contratto di lavoro (art. 337 e seg. CO) al contratto d’agenzia, la giurisprudenza (cfr. DTF 78 II 36 e DTF 89 II 33 ss.) e la dottrina (Gautschi, Commentario bernese, ad art. 418 a/b CO, N. 11c; Kuhn, Der Alleinvertriebsvertrag (AVV) im Verhältnis zum Agenturvertrag (AV), in Festschrift für Max Keller, 1989, p. 193 e 194) hanno stabilito l’applicabilità degli stessi art. 337 e seg. CO anche al contratto di rappresentanza esclusiva.
In questo contesto non é quindi necessario individuare quale dei due rapporti giuridici abbiano stipulato a suo tempo le parti ma è sufficiente rilevare che il legame contrattuale tra di esse, caratterizzato dall’obbligo della __________ di costruire una rete di rappresentanti per la commercializzazione in esclusiva degli apparecchi __________, presenta caratteristiche comuni sia al contratto di agenzia (art. 418 litt. a e seg. CO) che al contratto di rappresentanza esclusiva (non regolato dalla legge). In effetti il rapporto in questione è un contratto di durata con una parte incaricata a promuovere e conchiudere affari godendo di indipendenza giuridica ed economica.
1.2. La risoluzione immediata del contratto è così giustificata solo in presenza di cause gravi.
Presupposto è quindi l’esistenza di motivi che rendano oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede.
1.3. Nel caso concreto motivo del licenziamento in tronco è il comportamento dell’appellata che ha fissato autonomamente, vale a dire senza nulla chiedere o comunicare all’appellante, i prezzi di vendita al destinatario finale. È pertanto necessario stabilire introduttivamente se l’appellata aveva l’obbligo di attenersi ai prezzi di listino della __________ nella vendita dei prodotti nei paesi di sua competenza o se tale listino era unicamente la base di calcolo per stabilire lo sconto sugli apparecchi da commercializzare che la __________ avrebbe ottenuto dalla controparte; infatti solo in caso di conferma della prima ipotesi va presa in considerazione la rescissione per motivi gravi.
È determinante in proposito il fatto che le parti si siano accordate su nuove percentuali (40%) dopo che in un primo momento avevano deciso che l’attrice avrebbe ricevuto uno sconto sui prezzi di listino pari al 33,3%. Tale nuova decisione appare ragionevole solo se l’attrice non fosse stata libera di aumentare indirettamente il proprio margine di guadagno maggiorando i prezzi finali. Con l’accordo sulle nuove percentuali la convenuta ha rinunciato ad una parte del proprio guadagno (il 6,6%). Essa ha voluto favorire con questo sacrificio la controparte (dandole ciò a cui ha rinunciato) e indirettamente anche la promozione dei propri apparecchi praticando una politica dei prezzi di vendita contenuti al fine di restare competitivi. Il sacrificio in termini di guadagno della __________ diventerebbe per contro insensato se la controparte fosse stata libera di aumentare i prezzi di vendita a suo piacimento.
Un partner contrattuale ragionevole e corretto avrebbe di conseguenza interpretato i prezzi del listino ufficiale della __________ non solo come base per il calcolo delle percentuali ma anche come prezzi validi e vincolanti per il consumatore finale dei prodotti __________.
1.4. Va ora analizzato se tale violazione degli obblighi contrattuali è causa grave, secondo i parametri di giudizio derivati dall’applicazione dell’art. 337 CO in materia di licenziamento in tronco dal contratto di lavoro e qui applicabili per analogia, atta a giustificare la rescissione contrattuale immediata.
L’esistenza di cause gravi deve essere esaminata tenendo conto delle peculiarità del singolo caso e considerando che il licenziamento in tronco è un provvedimento di carattere eccezionale, ammesso solo come ultima ratio (DTF 117 II 562). Esso presuppone che il rapporto di fiducia tra le parti sia stato distrutto e che la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta risulti oggettivamente insostenibile.
Gli estremi del licenziamento giusta l’art. 337 cpv. 2 CO sono dati per esempio, nel caso specifico del contratto d’agenzia rispettivamente del contratto di rappresentanza esclusiva, quando l’agente effettua scorrettamente il calcolo delle provvigioni (Gautschi, op. cit., ad art. 418 litt. r, N. 2b).
Nella fattispecie l’appellata ha violato un’importante obbligo contrattuale: contrariamente a quanto pattuito ha aumentato autonomamente i prezzi di vendita dei prodotti. Così agendo non solo non ha rispettato la fondata e ragionevole volontà della parte appellante, indirizzata alla massima competitività dei propri apparecchi sui mercati ma, fatto ancora più grave, ha agito nel solo suo interesse personale volendo assicurarsi un incremento del proprio guadagno. La priorità concessa all’interesse economico personale anziché al rispetto dell’accordo contrattuale, tenuto presente che la controparte è stata disposta a rinunciare a favore della controparte ad un discreto margine di guadagno, ha certamente leso il rapporto di fiducia tra le parti. La fiducia, nella particolare fattispecie, è estremamente importante in considerazione dell’indipendenza che il tipo di contratto garantiva all’appellata. In particolare va considerata la difficoltà del fornitore di effettuare un efficace controllo a livello di provvigioni rispettivamente di prezzi di vendita finali e il rischio corso dall’appellante che il buon nome della __________, nel piccolo e specialistico mercato dei sistemi di equilibraggio, possa essere danneggiato da comportamenti scorretti della controparte.
Se si volesse anche ammettere che l’appellata poteva non sapere con certezza che il listino dei prezzi contenesse prezzi finali per essa vincolanti, la stessa, nel dubbio, avrebbe dovuto chiedere il consenso alla controparte o perlomeno comunicarle quanto intrapreso.
Ulteriore elemento di rottura della fiducia tra le parti sono le affermazioni dell’appellata, riportate dall’appellante e mai contestate dalla controparte, che in principio ammetteva soltanto un aumento dei prezzi del 15% nascondendo la realtà delle cose.. Inoltre se è vero che l’appellata ha subito accettato di ridurre i prezzi di vendita bisogna anche rilevare che non è intervenuta con sufficiente convinzione ed efficienza presso il suo rappresentante __________ il quale ha continuato a praticare prezzi contrari a quanto pattuito.
Si rileva infine che, con riferimento alla brevissima durata del rapporto contrattuale tra le parti, i fatti sopraelencati hanno potuto avere ripercussioni importanti e determinanti sulla fiducia reciproca che non ha nemmeno potuto rafforzarsi nel tempo in seguito ad una più lunga e leale collaborazione.
Se ne conclude così che il rapporto di fiducia tra le parti é andato distrutto rendendo insostenibile la continuazione del rapporto contrattuale fino alla fine del 1986. Essendo la risoluzione contrattuale giustificata ed essendo addebitabile ad un comportamento anticontrattuale dell’attrice non le può essere riconosciuta, ai sensi dell’art. 337b CO, alcuna pretesa di indennità. In tal senso va riformata la sentenza del Pretore nel senso di respingere, integralmente, la petizione.
Va allora solo esaminato se l’appellata, rifiutandosi di riconsegnare quelle apparecchiature alla convenuta, ha violato obblighi derivanti dal contratto sul quale si era fondata la consegna di questi apparecchi campioni. Una tale violazione appare pacifica essendo stati gli apparecchi consegnati appositamente per l’esposizione e la loro riconsegna successivamente ripetutamente sollecitata. Ne segue l’obbligo al risarcimento del danno subito dall’appellante. Tale danno equivale al prezzo di vendita dei prodotti, vale a dire fr. 56’620.-, tenuto conto che i sistemi di equilibraggio sono apparecchi sofisticati in continua evoluzione e che l’obbligo di ritornare gli apparecchi all’appellante risale ad una decina d’anni fa, momento in cui l’apparecchiatura in questione era ancora vendibile.
3.1. È pacifico che l’apparecchiatura ideata e prodotta dal convenuto __________ non godeva della protezione di un diritto esclusivo derivante dalle regole della proprietà intellettuale, in particolare da quelle della legislazione sui brevetti. Questa prestazione può allora liberamente essere utilizzata da terzi ma la dottrina e la giurisprudenza - sotto l’impero della vecchia LCSl applicabile alla fattispecie poiché i fatti contestati sono precedente nel tempo all’entrata in vigore, 1 marzo 1988, della nuova LCSl - hanno riconosciuto che la libertà di imitazione era limitata dalla clausola generale dell’art. 1 cpv. 1 vLCSl ed ammesso che l’imitazione diventa illecita se circostanze particolari fanno apparire che si è in presenza di un atteggiamento astuto e scorretto e quindi contrario alle regole della buona fede (DTF 113 II 219 consid. 3b). La situazione non è cambiata con la nuova legge, forse meglio precisata dall’art. 5 LCSl che parla di sfruttamento di una prestazione d’altri (cfr. François Perret, I prezzi adescanti e lo sfruttamento di una prestazione d’altri, in Rep. 1989, 36) nel senso di plagio di prodotto concreto e ben elaborato (Messaggio del CF del 18 maggio 1983 sulla Legge federale contro la concorrenza sleale, n. 241.5).
3.2. A prescindere dall'esistenza di un atteggiamento scorretto dell'attrice -che all'apparenza potrebbe sembrare essersi verificato avendo tratto conoscenze dallo smontaggio dell'apparecchio o di apparecchi avuti tra le mani a dipendenza del rapporto di rappresentanza ma che trova mitigazione nel non doverlo ritenere contrario alla buona fede per il fatto che la stessa attrice si è interessata delle conseguenze del suo intendimento ricevendo assicurazioni sulla sua liceità da uno studio di Patentanwälte (cfr. lettera 18.12.1985 dello studio __________, doc. P) - è difficile scostarsi dalla valutazione operata dal Pretore sui risultati della perizia __________. Questa prova infatti - da cui avrebbe dovuto risultare l'illiceità e l'astuzia di __________ nello sfruttare il prodotto della controparte - non raggiunge il suo scopo. Anzi, malgrado il linguaggio prevalentemente tecnico, essa è sufficientemente chiara quando rileva:
che i due congegni, __________ e __________, servono entrambi ad equilibrare mole;
che in essi è divesa la collocazione delle masse ("masselottes") di equilibramento: ne risulta che l'apparecchio __________ è equilibrato dinamicamente, mentre l’apparecchio __________ non lo è;
che, pur riprendendo il principio dell'equilibratore __________, la macchina dell'attrice non ne è una copia (perizia, pag. 7);
che l'apparecchio __________ presenta un perfezionamento importante rispetto all'equilibratore __________ (perizia, pag. 10).
Ne potrebbe seguire che, fosse stato l'apparecchio __________ coperto da brevetto, quello __________ avrebbe potuto rappresentare una novità pure brevettabile poiché, pur ponendo lo stesso problema e partendo dalla stesa concezione, non lo risolve in modo identico in tutti i suoi elementi necessari (Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome I pag. 73) e rappresenta, così dovendosi interpretare la perizia anche se la stessa non approfondisce la problematica, un progresso tecnico che presumibilmente risponde meglio alle necessità di chi utilizza quell'apparecchio (Kamen Troller, op.cit., pag. 86).
3.3. Per le considerazioni che precedono non è possibile intravedere nel comportamento dell’attrice un’attività concorrenziale sleale e quindi la violazione di diritti assoluti o di norme di protezione altrui. Mancando il requisito dell’illiceità dell’art. 41 CO ogni pretesa di risarcimento del danno dev’essere respinta a conferma, su questo punto, della sentenza del Pretore.
Nemmeno è ravvisabile una ingerenza indebita (volendo esaminare la fattispecie dal punto di vista dell’art. 62 CO richiamato sussidiariamente dall’appellante) poiché essa è data quando una persona si arricchisce per un suo intervento personale nel patrimonio di terzi, per esempio mediante l’uso non autorizzato di brevetti d’invenzione di terzi (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht
Le tasse di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono le soccombenze delle parti tenuto conto nella ripartizione, per entrambe, che elevate domande di causa non sono state riconosciute o lo sono state solo in misura molto ridotta.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, gli art. 148 e rel. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello del 23 agosto 1995 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 luglio 1995 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
La petizione è integralmente respinta.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 4’000.-, già anticipate dall’attrice, rimangono a suo carico. L’attrice dovrà rifondere al convenuto fr. 12’000.- a titolo di ripetibili.
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta e di conseguenza la ditta __________), è tenuta a versare a __________, l’importo di fr. 56’620.-.
Le spese e la tassa di giustizia della domanda riconvenzionale di fr. 8’000.-, già anticipate dal convenuto, restano a suo carico in ragione di 22/23 e per la rimanenza a carico dell’attrice.
Il convenuto è altresì tenuto a rifondere alla controparte fr. 36’500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 6’800.-
b) spese di cancelleria fr. 200.-
totale fr. 7’000.-
già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico in ragione di 8/9 e per la rimanenza a carico della parte appellata alla quale l’appellante dovrà inoltre rifondere fr. 10’000.- per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a : - __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendriso- Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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