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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.224
Data decisione, Autorità: 02.11.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00224
Lugano 2 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.94.75 (64/94B) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 16/17 febbraio 1994 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. dall’ avv. __________
in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 10 agosto 1995, ha solo parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all’istante l’importo di Fr. 770.10 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 1993.
Appellante l’istante il quale, con atto d’appello 24 agosto 1995, chiede che in riforma del primo giudizio la sua domanda venga integralmente accolta nel senso di condannare la controparte a versargli l’importo di Fr. 19’945.60 oltre interessi e spese.
Mentre il convenuto, con osservazioni all’appello dell’8 settembre 1995, chiede la conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
La conseguente richiesta di versamento degli stipendi arretrati e scaduti da giugno ad agosto 1993 non ha trovato accordo nella controparte per cui __________ fa valere giudizialmente un credito di complessivi Fr. 19’945.60 dei quali Fr. 13’861.80 per tre mensilità al netto delle trattenute, Fr. 3’080.40 per quota parte tredicesima e Fr. 3’003.40 per quota parte vacanze non godute.
In definitiva riconosce di dovere la quota parte, per cinque mesi, della tredicesima in Fr. 1’925.25 ma pone in completa compensazione l’indennità per l’abbandono ingiustificato (Fr. 1’155.15) ed un danno suppletivo (Fr. 770.10 almeno) per la mancata restituzione delle schede clienti.
Con riferimento alle pretese economiche dell’istante ha di conseguenze stabilito che nulla gli fosse dovuto per stipendi arretrati, che non vi erano elementi per consentire la verifica del credito vantato per vacanze non effettuate e che la quota parte della tredicesima era invece da riconoscere per Fr. 1’925.25. Ha ritenuto giustificata la pretesa riduzione di un quarto dello stipendio per abbandono del posto di lavoro, ma non il chiesto danno suppletivo, ed ha così riconosciuto all’istante Fr. 770.10 oltre interessi al 30 luglio 1993; gli ha inoltre caricato l’indennità ripetibile in Fr. 1’500.- .
Contesta che la restituzione delle chiavi possa aver significato la volontà di interrompere il lavoro poiché la volontà vera si é manifestata con l’invio della disdetta contrattuale che, come tale, non é mai stata fatta oggetto di alcuna osservazione di dissenso da parte del datore di lavoro se non solo in corso di causa. Aggiunge che, del resto, volendo individuare nella riconsegna delle chiavi la volontà di porre termine al contratto di lavoro la stessa va interpretata quale disdetta immediata per cause gravi.
Addebita al Pretore, in ogni caso, la violazione del principio inquisitorio non avendo questi, invece di addebitare alla parte istante la mancanza di sufficienti riscontri per comprovare le sue tesi, provveduto a chiarire la fattispecie e ad assumere d’ufficio le necessarie prove.
Con riferimento alle singole domande creditorie, che conferma, precisa che il calcolo per l’indennità delle vacanze non godute, la prova dell’effettuazione delle stesse gravando il datore di lavoro che non l’ha portata, era facilmente ricostruibile e che l’importo come tale non era nemmeno stato contestato dalla controparte.
Delle argomentazioni contrarie contenute nell’allegato di osservazioni all’appello si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
L’appellante é malvenuto a criticare il Pretore per non aver assunto autonomamente chiarimenti e prove quando lui stesso si é opposto all’assunzione quali testi degli ex colleghi di lavoro con i quali erano nati i dissidi. In ogni caso é sempre compito delle parti proporre i fatti, sostanziarli ed indicare i singoli mezzi di prova senza che al giudice possa essere fatto obbligo di avviare un’attività indagatoria poiché un suo intervento in questo senso ha solo carattere integrativo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 417 n. 1).
Se é vero che l’abbandono del posto di lavoro non può essere sempre considerato quale fatto comportante l’automatica fine del contratto se non inteso e voluto dal lavoratore quale definitivo e cosciente rifiuto degli obblighi contrattuali (DTF 112 II 41 consid. 2; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, pag. 214) é altrettanto vero che può essere messa fine al rapporto di lavoro, senza necessità di disdetta, per accordo tra le parti deducibile anche da atti concludenti (Berner Kommentar, ad art. 335 CO, n.2).
I primi fatti da considerare e valutare sono quelli, avvenuti, riguardanti l’abbandono del posto di lavoro dell’istante, all’inizio del mese di giugno 1993, a seguito dell’alterco con dei colleghi (testi __________ e __________) e la successiva restituzione, avvenuta il 9 giugno 1993, della chiave dell’ufficio, della scrivania, del garage e di tutti gli eventuali documenti (dichiarazione doc. 3 sottoscritta dall’istante). Gli altri fatti importanti sono quelli non avvenuti: ossia la mancanza di qualsiasi richiesta di pagamento del salario da parte dell’istante per il mese di giugno e l’assenza di qualsiasi messa in mora del datore di lavoro nei confronti del lavoratore assente. Queste situazioni che si svolgono immediatamente a ridosso della lite tra colleghi e della partenza dell’istante, e quindi in periodo non sospetto, sono indizi che conducono a ritenere definitivamente sciolto il rapporto di lavoro per accordo tra le parti al 9 giugno 1993; tali convergenze sono ben più forti e convincenti della mancata reazione alla lettera di disdetta, a quel momento inutile e sorpassata dagli eventi precedenti, o dell’impegno a trovare all’istante un’altra occupazione che non si capisce bene se all’interno della stessa ditta o presso altri datori di lavoro.
Questa Camera accerta così, sulla base degli elementi a disposizione, che il contratto di lavoro fra le parti é stato consensualmente sciolto a far tempo dal 9 giugno 1993. Tutte le considerazioni dell’appellato riguardanti i mancati interventi del datore di lavoro, il conseguente suo diritto di sospendere la prestazione lavorativa e la possibilità di licenziarsi in tronco per gravi motivi (mai messa in opera in realtà) si rivelano inconcludenti. Altrettanto vale per le argomentazione del convenuto relative all’abbandono del posto di lavoro ed all’indennità risarcitoria dell’art. 337d cpv. 1 CPC. Con riferimento alla posizione del convenuto va evidenziato che, nel caso di abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente, il datore di lavoro per far valere pretese ai sensi della citata norma deve mettere in mora il lavoratore assente, pretendere l’esecuzione del contratto ed avvisarlo delle conseguenze del suo comportamento pena la presunzione che il contratto si é sciolto consensualmente con perdita del diritto all’indennità (II CCA 21 luglio 1993 B. c. B.).
In tal senso viene riformata la sentenza di primo grado con le spese ripetibili di entrambe le istanze che seguono la maggiore soccombenza della parte istante ed appellante.
Per i quali motivi
visto l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 agosto 1995 di __________ é parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 10 agosto 1995 del Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformata:
§ Di conseguenza la parte convenuta __________, titolare della ditta __________ é condannata a pagare all’istante __________ la somma di Fr. 4’166.25 oltre interessi al 5 % dal 30 luglio 1993.
La parte istante rifonderà alla controparte Fr. 900.- per parte di ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese d’appello.
L’appellante verserà all’appellato Fr. 400.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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